LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 11.08.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio MURGIA/F.C.APRILIA RACING CLUB SRL ora RACING ARDEA F.C. SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Alessio MURGIA/F.C.APRILIA RACING CLUB SRL ora RACING ARDEA F.C. SRL

La C.A.E. riunitasi in data 20.07.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Murgia Alessandro, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 30.05.2023 alla società F.C. Aprilia Racing Club ora Racing Ardea F.C. SRL ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società F.C. Aprilia Racing Club, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza a far data dall'08.08.2022 al 30.06.2023 per un compenso annuo lordo di Euro 23.000,00 oltre premi (pari a euro 1.000 per il raggiungimento della 15esima presenza ed euro 1.500 per il raggiungimento dei playoff). Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società solo parte del compenso pattuito, vantando un credito residuo di Euro 6.900,00, di cui in questa sede chiede il pagamento. A tal proposito, deduce altresì che il sodalizio sportivo avrebbe ricercato con tutti i propri calciatori tesserati – compreso il ricorrente – un accordo, a saldo e stralcio, in relazione ai rimborsi non ancora corrisposti e che, avendo lo stesso rifiutato detta proposta, avrebbe ricevuto presunte minacce che lo costringevano a fare rientro in tutta fretta in Sardegna. Alla luce di tale condotta, chiedeva pertanto a questa Commissione, oltre alla condanna al pagamento dell'importo sopra indicato, la trasmissione, in via preliminare, del presente Reclamo sia alla Procura Federale per le determinazioni di competenza, sia alla Segreteria Federale al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria per adire le vie legali ordinarie nei confronti di tutti i soggetti che, illecitamente, agendo in nome e per conto della società sportiva anzidetta,   avrebbero provocato allo stesso un ingiusto nocumento.

La società F.C. Aprilia Racing Club ora Racing Ardea F.C. SRL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente né le altre accuse mosse nei confronti dei soggetti che avrebbero agito a nome e per conto della società medesima.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che non sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., atteso che, pur risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa, l'accordo economico depositato dal ricorrente, sottoscritto in data 08.08.2022, non reca l'attestazione dell’avvenuto deposito presso l'ufficio tesseramenti della L.N.D., così come previsto, a pena di inammissibilità, dal comma 3 del suddetto articolo. Tale norma, nello specifico, prescrive che: “Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione”. In merito, è il caso di evidenziare che, secondo il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva (cfr., sul punto, Decisione n.18 TFN-SVE del 05.12.2022), bisogna certamente dare preminenza al criterio sostanziale e non meramente formale – quale il timbro di deposito – in quanto, a rilevare, è la certezza del deposito dell'accordo, non la tipologia dell'attestazione. Tuttavia, nel caso in esame, detto requisito non può ritenersi soddisfatto atteso che il ricorrente non ha assolto l'onere, su di lui gravante, di porre in atto ogni condotta diretta a recuperare dall’organo preposto – il Dipartimento Interregionale – la copia dell’accordo economico depositato, non potendosi viceversa ritenere sufficiente la produzione di una copia, pur sottoscritta anche dalla società, priva del suindicato timbro.

Stante la rilevata inammissibilità del ricorso, rimangono assorbite tutte le altre questioni.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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