LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 11.08.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luca AVELLINI/A.C.CITTA’ D CASTELLO SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Luca AVELLINI/A.C.CITTA’ D CASTELLO SSD ARL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 20.07.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore AVELLINI Luca ricevuto a mezzo pec il 19.05.2023, regolarmente notificato alla A.C. CITTA’ DI CASTELLO SSD a R.L.

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

che la A.C. CITTA’ DI CASTELLO SSD a R.L non si è costituita

VALUTATI

i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, presente, attraverso i propri delegati all’udienza del 20.07.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.C. CITTA’ DI CASTELLO SSD a R.L, per la stagione sportiva 2021/22, a fronte di un compenso globale lordo di euro 4.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 3.600,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna della A.C. CITTA’ DI CASTELLO SSD a R.L al “pagamento della somma di Euro 400,00”.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la A.C. CITTA’ DI CASTELLO SSD a R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. AVELLINI Luca dell’importo di € 400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.C. CITTA’ DI CASTELLO SSD a R.L di comunicare al Comitato Regionale Umbria. i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it