LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 11.08.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mario GIANNINI/SSD SRL UNION CLODIENSE CHIOGGIA
RICORSO DEL CALCIATORE Mario GIANNINI/SSD SRL UNION CLODIENSE CHIOGGIA
Il sig. GIANNINI Mario, nato a Napoli il 05.10.2001 (GNNMRA01R05F839J), per tramite del proprio difensore in data 06.02.2023 ha trasmesso a mezzo PEC alla SSD Union Clodiense Chioggia a r.l., con sede in Chioggia (VE), Via San Felice n. 3 (P. IVA 03707140277), ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.
Il reclamante esponeva di aver sottoscritto con la SSD Union Clodiense Chioggia a r.l., militante nel campionato nazionale di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., a decorrere dal 25.07.2022 e con previsione di un compenso globale annuo lordo di euro 9.900,00.
Quantunque il calciatore avesse regolarmente fatto fronte agli impegni assunti sino al 22.12.2022, data in cui è cessato il rapporto per essersi egli trasferito presso altra compagine sportiva, la Union Clodiense Chioggia aveva versato, sino ad allora, il solo importo di euro 4.000,00, invece di quello effettivamente dovuto di euro 4.383,53. Somma, questa, calcolata dividendo l’intero importo convenuto a titolo di compensi per la stagione sportiva 2022/2023 (euro 9.900,00) per il numero di giorni corrispondenti all’intera durata dell’accordo (341) e moltiplicando l’importo così ottenuto (euro 29,03) per il numero di giorni di effettiva durata del rapporto (25.07.2022/22.12.2022), pari a 151. All’atto della proposizione del ricorso, pertanto, il calciatore, detratto l’acconto ricevuto, risultava ancora creditore della residua somma di euro 383,53.
In considerazione di quanto esposto il Sig. Giannini ha chiesto la condanna della SSD Union Clodiense Chioggia a r.l. al pagamento della somma di euro 383,53 e la discussione del ricorso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia, con riserva di chiedere l’ammissione di prove testimoniali e l’acquisizione di documenti in caso di contestazioni da parte della società.
Non si è costituita la Union Clodiense Chioggia, ma prima della seduta fissata per il 20 luglio 2023 il difensore del calciatore ha comunicato che la società ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, chiedendo, perciò, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere. A detta seduta, quindi, reiterata detta richiesta, il procedimento è stato tenuto a decisione.
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La Commissione Accordi Economici presso la LND, considerato il contenuto della dichiarazione resa dalla parte reclamante a mezzo PEC del 12 luglio 2023, agli atti, e ribadita in occasione della seduta del 20 luglio 2023, stante l’intervenuta e manifestata carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento, avendo le parti definito la posizione, ritiene doversi estinguere lo stesso per intervenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, accertata la cessazione della materia del contendere, dichiara il procedimento estinto e dispone l’incameramento della tassa reclamo versata dal Signor Mario GIANNINI.