LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 11.08.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pedro Augusto NESELLO ESPINDOLA/SSD ARL CAME DOSSON C5

RICORSO DEL CALCIATORE Pedro Augusto NESELLO ESPINDOLA/SSD ARL CAME DOSSON C5

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità la CAE) ritualmente notificato alla Società Came Dosson C 5 SSD ARL (di seguito, la società) l’8 marzo 2023 e proseguito alla CAE il 25 maggio u.s., il calciatore Pedro Augusto Nesello ESPINDOLA (di seguito, il calciatore), nato a S. Paolo in Brasile il 12 luglio 1993, ha esposto che:

ha sottoscritto per la stagione sportiva 2021/2022 con la società un accordo economico che prevedeva un compenso globale annuo lordo pari a euro 23.500,00 (ventitremilacinquecento). In effetti è prodotto in giudizio un contratto biennale che, per il primo anno, prevedeva un compenso pari a euro 21.000; il contratto all’attenzione della CAE è quello del secondo anno;

- la società ha corrisposto a favore del calciatore euro 21.150,00 (ventunomilacentocinquanta);

- il calciatore non ha percepito alcuna somma a titolo di “bonus” dal CONI per il tramite della Società Sport e Salute S.p.A.;

- il calciatore ha svolto correttamente la sua attività sportiva;

- la società è debitrice nei confronti del calciatore di una somma pari a euro 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta).

In considerazione di quanto sopra, il calciatore – seppure nelle conclusioni sia riportato come nome del calciatore il sig. Franco Padin, che questa Commissione interpreta come mero errore di battitura - ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento in suo favore di euro 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta) ed ha richiesto di essere ascoltato in udienza.

La società non si è costituita in giudizio.

In vista dell’udienza fissata per il 20 luglio 2023, giorno 19 il Legale del calciatore ha comunicato per PEC l’intervenuto pagamento da parte della società a favore del calciatore ed il relativo accordo fra le parti processuali e conseguentemente ha chiesto alla CAE - considerata cessata la materia del contendere - di dichiarare l’estinzione del procedimento. Tali considerazioni, con PEC di pari data, sono state confermate dal Presidente della società.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere e l’estinzione del procedimento giudiziale.

- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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