LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 11.08.2023 – Delibera – RICORSO DEL SIG. Raffale CORSALE/S.S.NOLA 1925 ASD (Collab.Gest.Sport.)

RICORSO DEL SIG. Raffale CORSALE/S.S.NOLA 1925 ASD (Collab.Gest.Sport.)

La C.A.E. riunitasi in data 20.07.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del collaboratore della gestione sportiva RAFFAELE CORSALE, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società S.S.D. NOLA 1925 ASD e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. RAFFAELE CORSALE espone di aver sottoscritto apposito accordo economico con la S.S.D. NOLA 1925 ASD per lo svolgimento dell’attività di collaboratore della gestione sportiva per la stagione 2022/2023.

Il ricorrente ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato per ottenere il pagamento delle somme previste dal predetto accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., il quale prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 18.000,00.  Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive fino alla data del 24.10.2022, momento temporale a partire dal quale è stato esonerato con efficacia immediata dall’incarico. Tuttavia, il ricorso espone che la società NOLA 1925 ASD avrebbe corrisposto solo l’importo di € 1.700,00, imputati al rateo di agosto 2022, ragion per cui l’odierno ricorrente risulterebbe creditore di € 14,727,27, importo così quantificato in relazione alle rimanenti mensilità previste dall’accordo economico (da settembre 2022 a maggio 2023).

La S.S.D. NOLA 1925 ASD, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio. Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la S.S.D. NOLA 1925 ASD non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che può ritenersi pacificamente esistente il credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND. A tal riguardo, si osserva come lo stesso accordo economico riversato in atti dal ricorrente stabilisce, al suo art. 5.2. (“mancato svolgimento dell’attività”), che “la Società potrà esonerare il Collaboratore della Gestione Sportiva dallo svolgimento dell’attività, fermo restando l’obbligo di corrispondere l’importo concordato sub. 2.2. fino alla fine della gestione sportiva”. Da tale previsione discende che, pur a fronte dell’avvenuto esonero del ricorrente, la società NOLA 1925 ASD è comunque tenuta al pagamento degli importi previsti dall’accordo economico fino al termine della stagione sportiva.

Rispetto al quantum debeatur, il ricorrente chiede la condanna della società al pagamento di un importo pari € 14,727,27, ovvero della minor somma di giustizia. Al riguardo, si osserva che la quantificazione prospettata nel ricorso è parametrata sulle mensilità previste dall’accordo economico, da settembre 2022 a maggio 2023, non essendo alla data del ricorso ancora maturato il credito relativo alla mensilità di giugno.

Rispetto alla quantificazione del credito, per pacifico orientamento di questa commissione essa deve essere computata su base giornaliera. Pertanto, in relazione ai 304 giorni considerati nell’accordo economico (escluso dal ricorso il periodo corrispondente al mese di giugno 2023), il ricorrente avrebbe avuto diritto a ricevere il pagamento dell’importo complessivo pari a € 16.383,23, che detratta la somma già corrisposta dalla società in misura pari ad € 1.700,00, evidenzia un credito residuo pari ad € 14.683,23, importo di cui la società intimata è debitrice nei confronti del ricorrente per il periodo temporale considerato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della S.S.D. NOLA 1925 ASD, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. RAFFAELE CORSALE della somma di Euro 14.683,23 (quattordicimilaseicentottantatre/23), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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