LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 24.07.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele TROFO/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele TROFO/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 27.06.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore EMANUELE TROFO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

Il sig. EMANUELE TROFO ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato per ottenere il pagamento delle somme, ancora dovute, previste dall’accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00.

Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive ma, ciononostante, di aver ricevuto da parte della società resistente il minor importo di € 9.600,00, rimanendo pertanto creditore della somma pari ad € 400,00.

La A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che può essere pacificamente ritenuta a tutt’oggi l’esistenza del credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND, ragion per la quale la società intimata è debitrice degli importi non corrisposti al giocatore seppur previsti dal predetto titolo. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. EMANUELE TROFO della somma di Euro 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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