LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 24.07.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luigi PALUMBO/SS CHIETI 1922 S.R.L.
RICORSO DEL CALCIATORE Luigi PALUMBO/SS CHIETI 1922 S.R.L.
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 20.07.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore LUIGI PALUMBO ricevuto a mezzo pec il 27.03.2023, regolarmente notificato in pari data alla società SSD CHIETI FC 1922 SRL;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.), nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;
VALUTATI
il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;
OSSERVA
il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023, che prevedeva il compenso lordo di euro 22.964,00, con decorrenza dal 10.08.2022 al 30.06.2023. Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società il minor importo pari ad euro 6.889,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dalla SSD CHIETI FC 1922 SRL della somma di euro 9.362,34 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale somma maturata viene calcolata correttamente fino al giorno del deposito del presente ricorso ovvero al 27.03.2023.
Nel merito va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.
La parte ricorrente, tramite il legale di fiducia, presente alla riunione, comunicava la cessazione della materia del contendere, in quanto, la società ha provveduto al pagamento di quanto richiesto nel presente ricorso.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici della L.N.D. dichiara la cessata materia del contendere. Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.