LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 24.07.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo ROSI/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo ROSI/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO
La C.A.E. riunitasi in data 27 giugno 2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,
- letto il ricorso del calciatore RODI Vincenzo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 07 aprile 2023 alla società Asd Castrovillari Calcio – pec- asdcastrovillari@arubapec.it- ed inviato a questa Commissione in pari data con il quale, dato atto che: a) per la stagione sportiva 2021/2022 era stato tesserato con la società Asd Castrovillari Calcio , militante nel campionato di Serie D, ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.09.2021 al 30.06.2022, che prevedeva il compenso annuo lordo di € 3.600,00; b) alla data del 30.06.2022 il calciatore aveva ricevuto la sola somma lorda di € 3.200,00 di tal che lo stesso era creditore della restante somma di € 400,00 lordi; e tanto premesso il calciatore chiedeva di condannare la società indicata al pagamento in suo favore della somma di € 400,00 lordi.
- Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28 comma 4 citato Regolamento LND ;
- Preso atto ancora che la società non si è costituita e che alla seduta del 27 giugno 2023, regolarmente avvisata, non è comparsa e che è comparso il solo difensore del calciatore il quale si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.
Il calciatore ha prodotto l’accordo economico che prevede il compenso lordo annuo di € 3.200,00 e la società, regolarmente evocata in giudizio e rimasta contumace, non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione contrastante la pretesa creditoria del calciatore. In assenza di controindicazioni e alla luce della documentazione prodotta e ritualmente utilizzabile ai fini della decisione, il ricorso va accolto con la conseguenza che la società Asd Castrovillari Calcio deve essere condannata al pagamento della somma in favore del ricorrente, così come richiesta , nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società ASD CASTROVILLARI CALCIO al pagamento in favore del signor RODI Vincenzo della somma di € 400,00
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.