F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0029/CFA pubblicata il 1 Settembre 2023 (motivazioni) – A.S.D. Pontasserchio-sig. Tamagno Lorenzo/Procura federale interregionale

Decisione/0029/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0016/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Casula - Componente

Antonella Trentini – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0016/CFA/2023-2024 proposto dalla società A.S.D. Pontasserchio e dal sig. Tamagno Lorenzo in data 25.07.2023;

per la revocazione della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 95 del 26.06.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati,

Relatore all’udienza del 23.08.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi gli Avv.ti Marco Pucci per i reclamanti ed Enrico Liberati per la Procura federale interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo depositato in data 25 luglio 2023, il sig. Lorenzo Tamagni, in proprio e quale Presidente della A.S.D. Pontasserchio, impugna per revocazione la decisione del Tribunale federale territoriale per la Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND Toscana n. 95 del 26 giugno 2023 e comunicata agli interessati in data 28 giugno 2023, con cui sono state irrogate al Presidente Lorenzo Tamagno l’inibizione per mesi 8 (otto) e alla Società A.S.D. Pontasserchio la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di 600,00.

Nella decisione impugnata si afferma che “Le parti in causa, convocate ritualmente per le ore 16,00 della data odierna, sono assenti e non hanno fatto pervenire alcuna memoria a difesa”.

2. Nell’istanza di revocazione, proposta ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. c), CGS, l’esponente premette di avere ricevuto in data 3 maggio 2023 la notifica dell’atto di deferimento della Procura federale innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana LND per rispondere delle violazioni ascritte, con contestuale richiesta all’Organo giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare de quo e dare comunicazione agli interessati che il Presidente del T.F.T. avrebbe provveduto a far notificare loro l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio nei modi, nelle forme e nei termini di cui al C.G.S.

Senonché, prosegue il reclamante, a detto avviso non faceva seguito alcuna idonea notificazione agli interessati del predetto avviso di convocazione. Difatti, in data 8 maggio 2023, la Società odierna reclamante riceveva dal Comitato regionale Toscana L.N.D. una PEC avente ad oggetto “avviso di convocazione deferimento 26290/841” (proveniente da ct.toscana@pec-legal.it ed indirizzata a a.s.d.pontasserchio@pec.it), a firma Renzo Coli, Segretario del Tribunale federale territoriale Toscana, del seguente tenore “in allegato si rimette avviso di convocazione per la trattazione del deferimento indicato in oggetto”.

L’allegato alla predetta comunicazione conteneva tuttavia, anziché il preannunciato avviso di convocazione, un file word denominato “ristorante.docx”, recante una serie di nominativi e date, che evidentemente nulla aveva a che vedere con il menzionato procedimento.

In tale contesto, la A.S.D. Pontasserchio e il suo Presidente assumono di non aver ricevuto alcuna valida notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, tenuto conto che agli stessi non era dato evincere alcuna indicazione in ordine alla data di trattazione, né dal corpo della PEC, né dal file ad essa (erroneamente) allegato.

Si verserebbe, quindi, nell’ipotesi del fatto altrui che ha impedito alle parti la presentazione nel procedimento di documenti influenti al fine del decidere, tale da legittimare la proposizione del ricorso per revocazione della decisione del Giudice sportivo con la quale la A.S.D. Pontasserchio e il suo Presidente sono stati sanzionati.

3. Tanto premesso, il gravame espone le argomentazioni seguenti:

In data 11 aprile 2023 la Procura federale notificava al sig. Lorenzo Tamagni e alla A.S.D. Pontasserchio la comunicazione di conclusione delle indagini nel procedimento disciplinare iscritto al n. 841 pfi 22-23 (avente ad oggetto “Dichiarazioni rese alla stampa dal sig. Lorenzo Tamagno, presidente della società ASD Pontasserchio, nei confronti della classe arbitrale”).

Ricevuta detta comunicazione, con PEC in data 28 aprile 2023, indirizzata alla Segreteria della Procura federale, il Sig. Lorenzo Tamagno in proprio e quale Presidente della A.S.D. Pontasserchio chiedeva il nominativo del Sostituto procuratore ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all’art. 126 C.G.S.

Con PEC del 2 maggio 2023, il Sostituto procuratore F.I.G.C. trasmetteva i moduli per l’applicazione delle sanzioni ex art. 126 C.G.S., ma nella stessa data, con successiva PEC, rappresentava che la richiesta era incompatibile con i termini perentori per la notifica dell’atto di deferimento, facendo comunque salva la possibilità dell’applicazione di una sanzione ridotta o commutata ex art. 127 G.C.S.

L’esercizio di detta facoltà e di tutte le prerogative difensive nel procedimento previste dall’art. 93 C.G.S. veniva tuttavia precluso dalla mancanza di una valida notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio.

Non avvedendosi della presenza di una causa di nullità del procedimento, il TFT rilevava erroneamente “l’assenza di qualsiasi atto a difesa” da parte dei soggetti deferiti e irrogava al Presidente una sanzione di inibizione più grave di quella chiesta dal rappresentante della Procura federale.

In tale quadro, si osserva nel ricorso, appare evidente il grave vulnus che l’omessa notifica dell’avviso di convocazione ha arrecato, in palese violazione dei principi di cui all’art. 44 C.G.S., al diritto di difesa degli incolpati, i quali sono venuti a conoscenza dell’avvenuta celebrazione dell’udienza e della condanna loro inflitta soltanto in data 28.06.2023 a seguito della notifica a mezzo pec del Comunicato Ufficiale del 26.6.2023, sopra richiamato.

L’errore di comunicazione nel quale è incorsa la Segreteria del Tribunale federale territoriale Toscana integrerebbe il “fatto altrui”, richiamato all’art. 63, comma 1, lett. c), C.G.S. tra le ipotesi di revocazione, allorquando esso si traduca nell’impossibilità per la parte di presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere.

Sul presupposto che le norme processualpenalistiche che disciplinano l’istituto della revisione costituiscano lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, attesa la sostanziale identità delle finalità alle quali il rimedio in parola è preordinato e con richiamo ai principi del giusto processo di fonte convenzionale (art. 6 CEDU), il reclamo deduce che il mancato avviso di trattazione genera una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, che travolge la pronuncia di primo grado, imponendone l’annullamento (in applicazione analogica dell’art. 185, terzo comma, c.p.p.) con conseguente trasmissione degli atti al giudice del grado in cui si è verificata la nullità. Al riguardo si invoca anche l’applicazione dell’art. 50, comma 5, C.G.S. che consente agli organi di giustizia sportiva di rimettere in termini la parte incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.

Il reclamante conclude chiedendo la revocazione della decisione impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale federale territoriale della Toscana affinché fissi nuova udienza, nel rispetto dell’art. 93 C.G.S., con ogni consequenziale pronuncia, ivi inclusa, ove occorrer possa, la rimessione in termini degli incolpati ai fini dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 127 C.G.S.

In data 9 agosto 2023, la Procura federale interregionale depositava in giudizio “memoria d’udienza”, controdeducendo per l’inammissibilità del ricorso in revocazione. Osserva la resistente che nella fattispecie occorre preliminarmente verificare se effettivamente l’assenza dei ricorrenti nel “precedente procedimento” sia dovuta ad una loro “incolpevole” mancata conoscenza della relativa udienza di trattazione tale da poter giustificare, come per analogia in più occasioni affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di rescissione del giudicato penale ex art. 629 bis c.p.p., la richiesta revoca della decisione del TFT Toscana, pubblicata con Comunicato Ufficiale del Comitato regionale Toscana n.95 del 26.06.23. Nella fattispecie la mancata conoscenza della data di trattazione sarebbe imputabile alla negligenza dei reclamanti, i quali resi edotti della pendenza del procedimento dalla notificazione dell’atto di deferimento a loro carico e dall’avviso di convocazione per detto deferimento 26290/841, hanno omesso di attivarsi presso il C.R. Toscana per avere spiegazioni in merito e segnalare l’evidente errore commesso nell’allegare un documento inconferente, preferendo rimanere inerti, a fronte della palese e conosciuta fissazione di un’udienza, per sfruttare l’errore nel quale è incorso il Giudicante di primo grado al fine di ottenere un risultato positivo in sede di impugnazione.

La Procura federale conclude nel senso che, in difetto di una effettiva “incolpevole” mancata conoscenza da parte dei soggetti ricorrenti del “precedente procedimento” a proprio carico celebrato avanti al TFT Toscana, il ricorso per revocazione proposto non possa superare la fase rescindente in carenza dei presupposti indicati dall’art. 63, comma 1, lett. c), del Codice di giustizia sportiva con riferimento al “fatto altrui”.

4. Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi l’avv. Marco Pucci per i reclamanti e l’avv. Enrico Liberati per la Procura federale, che hanno richiamato il contenuto dei rispettivi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già rassegnate, come meglio precisato nel verbale d’udienza.

Dopo la discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il reclamante chiede la revocazione della decisione del Tribunale federale territoriale per la Toscana, assumendo che l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza di trattazione integra il “fatto altrui”, richiamato all’art. 63, comma 1, lett. c), C.G.S. tra le ipotesi di revocazione, allorquando esso si traduca nell’impossibilità per la parte di presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere.

La Procura federale osserva che i ricorrenti, pur essendo stati regolarmente raggiunti dalla notificazione dell’atto di deferimento introduttivo del successivo procedimento che si sarebbe celebrato innanzi al TFT Toscana e, per l’effetto, essendo certamente al corrente della circostanza che avrebbero dovuto ricevere a seguire un avviso di convocazione ad opera del medesimo TFT Toscana contenente l’indicazione della data ed ora di celebrazione della relativa udienza di trattazione, non hanno usato alcuna minima diligenza nel momento in cui hanno ricevuto l’“avviso di convocazione deferimento 26290/841”, preferendo rimanere inerti a fronte della palese e conosciuta fissazione di un’udienza, volutamente assumendosi il rischio di rimanere assenti nel procedimento che si sarebbe celebrato di fronte al TFT Toscana. Emerge chiaramente, pertanto – secondo la procura - il comportamento negligente tenuto nell’occasione dai ricorrenti, tale da far apparire la loro mancata assenza nel “precedente procedimento” tutt’altro che “incolpevole”. La resistente, in conclusione, eccepisce l'inammissibilità del reclamo.

6. Il reclamo è bensì inammissibile, ma per ragioni di natura diversa rispetto a quanto dedotto dalla Procura federale.

Di seguito le motivazioni rese in forma sintetica come prescritto dall’art. 44 CGS.

7. Tradizionalmente, la revocazione viene configurata come un mezzo d’impugnazione a carattere eccezionale che risponde all’esigenza di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da precisate patologie che ne hanno turbato il corso regolare o che lasciano presumere che, in assenza delle ragioni di turbativa, l’esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso. In questi casi, eccezionalmente l’ordinamento può consentire che il bisogno di giustizia prevalga su quello di stabilità della decisione.

Il giudizio di revocazione si articola in due distinte fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e in una fase rescissoria successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo.

Lo scrutinio positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se in esito a tale esame preliminare si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “revocata” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente.

Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce, dunque, un filtro funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora emergano sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio.

Diversamente da quanto previsto nel sistema delle giurisdizioni generali che ammettono anche casi di revocazione ordinaria, nella giustizia sportiva la revocazione è intesa come extraordinarium auxilium previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione.

L’art. 63 CGS prevede infatti la possibilità di impugnare per revocazione le pronunce dei giudici sportivi inappellabili o divenute irrevocabili nei casi in cui, in seguito al passaggio in giudicato della decisione, si scopra un vizio occulto, ossia un vizio non rilevabile direttamente dal testo del provvedimento, che invalidi la decisione assunta.

L’art. 63 cit. definisce al primo comma i presupposti in presenza dei quali le decisioni degli organi di giustizia sportiva possono essere soggette a revocazione.

Nel caso in esame rileva quanto disposto alla lett. c), che riguarda l’impedimento alla presentazione di documenti rilevanti per il giudizio, che sia stato causato dal fatto altrui (id est, nella specie, l’omessa comunicazione dell’udienza di trattazione).

In linea con la natura eccezionale del mezzo di impugnazione in argomento, il formante normativo espresso nell’art. 63 C.G.S. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza federale in termini rigorosi quanto alla decisività dei fatti prima ignorati senza colpa. Si considera presupposto necessario per la proponibilità del rimedio straordinario, che la conoscenza del fatto revocatorio sia successiva al passaggio in giudicato della decisione (cfr. Corte federale appello, n. 63/CFA/2022-2023).

L’ordinamento sportivo non contiene una disposizione analoga a quella contenuta al secondo comma dell’art. 396 c.p.c., a tenore del quale se i fatti previsti come motivo di revocazione si verificano durante il termine per proporre appello, il termine stesso è prorogato fino a trenta giorni dal fatto per consentire la presentazione dell’appello (in luogo della revocazione).

Ne deriva, da un lato, che rimangono fermi i termini per l’appello delle decisioni dei giudici sportivi (che rimane lo strumento ordinario di impugnazione) e, dall’altro, che l’esperibilità del rimedio revocatorio richiede necessariamente l’insorgenza di fatti rimasti ignoti alla parte in pendenza del termine di impugnazione e di cui la parte abbia acquisito conoscenza successivamente alla formazione del giudicato. Va da sé che incombe sul soggetto ricorrente ex art. 63 CGS dimostrare inequivocabilmente di aver avuto conoscenza degli elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria solo in momento successivo rispetto alla scadenza del termine per proporre l’impugnazione ordinaria.

In sostanza, deve essere portata all’attenzione dell’organo decidente l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi addotti a sostegno del ricorso per revocazione nel termine “ordinario” suddetto. In tale prospettiva, il “fatto altrui” acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive e la scadenza del termine ordinario di impugnazione non sia imputabile all’inerzia della parte interessata.

Una diversa e meno rigorosa interpretazione in merito alla rigidità dei presupposti del giudizio “rescindente”, determinerebbe altrimenti il rischio che il ricorso per revocazione si trasformi inammissibilmente in una sorta di appello tardivo in violazione dei termini processuali di decadenza, con l’effetto di travolgere la certezza e definitività delle decisioni federali.

Seppure sia vero che il giudizio di revocazione risponde ad esigenze di giustizia sostanziale che impongono di correggere un errore giudiziario e giustificano il sacrificio del giudicato, si tratta pur sempre di un rimedio succedaneo rispetto ai mezzi di impugnazione ordinari. Il principio di razionalità dell’ordinamento impone di circoscrivere l’istituto ai soli casi in cui la deducibilità dell’errore revocatorio emerga dopo la formazione del giudicato, trovando esso altrimenti rimedio mediante gli strumenti ordinari di contestazione della decisione affetta da nullità.

Pertanto la revocazione ex art. 63 cit. può dichiararsi ammissibile soltanto qualora il “fatto altrui” assunto a sostegno dell’impugnazione straordinaria sia conosciuto dopo il decorso del termine per l’appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 39/CFA/2020-2021).

Ciò, del resto, corrisponde alla natura stessa del giudizio di revocazione, che l’ordinamento sportivo configura quale rimedio per situazioni stra-ordinarie che - proprio perché tali - non possono essere fronteggiate mediante il ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione.

Deve, quindi, affermarsi il principio che le decisioni per le quali è scaduto il termine per l’impugnazione ordinaria possono essere impugnate per revocazione soltanto se i presupposti che giustificano il ricorso a detto rimedio siano sopravvenuti o divenuti conoscibili e conosciuti dopo la scadenza del termine medesimo.

Nel caso in esame il reclamo non allega la sussistenza di fatti o circostanze che hanno reso oggettivamente impossibile l’osservanza dei termini per l’impugnazione ordinaria della decisione e nemmeno ardisce sostenere di aver acquisito la consapevolezza del “fatto altrui” dopo la scadenza dei termini medesimi. Non è dubbio, infatti, che le parti hanno acquisito piena conoscenza del “fatto altrui” lesivo delle loro prerogative difensive sin dalla notifica della decisione impugnata per revocazione.

Difatti, in data 28 giugno 2023, con la ricezione della pec di notifica della decisione, le parti reclamanti hanno appreso dell’avventa celebrazione in loro assenza dell’udienza di trattazione e della conseguente pronuncia di condanna inflitta dal Tribunale federale. Dalla data suindicata è certamente nota alle parti l’omissione inerente la vocatio in iudicium dei deferiti, con conseguente violazione del contraddittorio e impedimento all’esercizio dell’attività difensiva.

Ciò emerge in maniera lampante dal tenore della decisione, che è stata resa sul presupposto, espressamente enunciato (con l’affermazione della rituale convocazione delle parti), che l’avviso di udienza fosse esistente. La pronuncia si fonda su un fatto (l’avvenuta regolare comunicazione a tutte le parti dell’udienza di trattazione) incontestabilmente non avvenuto.

Si è, quindi, in presenza di un vizio palese direttamente rilevabile dalla decisione che, a differenza del vizio occulto, deve necessariamente essere denunciato mediante atto di appello da proporre entro il termine ordinario dalla notificazione della pronuncia.

Incombeva pertanto sulle parti reclamanti l’onere di impugnare la decisione entro il termine perentorio di sette giorni dalla sua comunicazione, fissato dall’art. 101 C.G.S. Esse, invece, hanno lasciato scadere il termine ordinario di impugnazione senza che nulla ostacolasse o impedisse la proposizione di un appello tempestivo e rituale.

Simile condotta processuale, negligente e omissiva, non può essere sanata con la proposizione del rimedio revocatorio, la cui finalità non consiste nel consentire la remissione in termini alle parti incorse in decadenze per cause ad esse imputabili.

8. In conclusione, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Giordano                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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