F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0004/CSA pubblicata del 1 Settembre 2023 – Sig. Francesco Forte

Decisione/0004/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0001/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Stefano Azzali - Componente (Relatore)

Daniele Cantini - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0001/CSA/2023-2024, proposto dal sig. Francesco Forte in data 29.08.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 11 del 22.08.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.08.2023, l’Avv. Stefano Azzali e udito l’Avv. Luca Smacchia per il sig. Francesco Forte;

Sentito l'arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Francesco Forte, tesserato per la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 11 del 22.08.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Cosenza/Ascoli del 19.08.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 48° del secondo tempo, colpito con un pugno al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. 

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto in via principale la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica e, in subordine, la commutazione in ammenda della terza giornata di squalifica.

Il reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi del reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, ma di condotta gravemente antisportiva, atteso che l’episodio è avvenuto a gioco in svolgimento - rientrando nelle ordinarie dinamiche di gioco volte a liberarsi dalla marcatura avversaria - e non ha provocato alcuna conseguenza lesiva per l’avversario. Mancando quindi, a detta del reclamante, i presupposti soggettivi ed oggettivi della condotta violenta, come disciplinata dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione deve essere ridotta.

Il comportamento del reclamante mancherebbe di qualsivoglia intenzionalità ed idoneità lesiva, essendo finalizzato – pur con modalità “scorrette”, come definite dalla regola 12 del Regolamento del gioco del calcio - allo smarcamento dall’avversario.

Il gesto non può inoltre essere considerato violento, essendo avvenuto ad azione in corso - e non a gioco fermo - e non avendo provocato alcuna lesione (condizioni, per consolidato orientamento degli organi di giustizia sportiva, necessarie per l’applicazione dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e delle relative sanzioni).

Quindi, anche sul piano oggettivo, mancano – a detta del reclamante – i presupposti per poter considerare come violenta la condotta in esame.

Infine, il reclamante chiede venga valutato in ottica attenuativa della sanzione il proprio curriculum disciplinare, mai macchiato da una espulsione diretta in oltre 10 anni di attività agonistica e 300 incontri ufficiali disputati.

Alla riunione svoltasi dinanzi alla Sezione I della Corte Sportiva d’Appello Nazionale in videoconferenza il giorno 31.08.2023, sono comparsi il difensore del reclamante, avv. Luca Smacchia, il quale ha ribadito le tesi già esposte nel mezzo di reclamo e, ponendo l’accento sulla non volontarietà del gesto e sul curriculum disciplinare del proprio assistito, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminati gli atti, ascoltato il direttore di gara e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo vada respinto.

In via preliminare, vale la pena ricordare come, per costante orientamento di questa Corte, i referti dei direttori di gara (sia quelli redatti immediatamente dopo la gara che i relativi supplementi di rapporto) assumono forza probante in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti.

Nel caso di specie, in seguito al contatto telefonico con il direttore di gara posto in essere da questa Corte nel corso della seduta del 31 agosto 2023 (ex art. 50, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva), lo stesso ha confermato come il contatto sia avvenuto in un contesto di gioco ma lontano dall’azione in corso, avendo il reclamante colpito con un pugno il volto dell’avversario verosimilmente al fine di ottenere una posizione di vantaggio rispetto a quest’ultimo e liberarsi della sua marcatura. Il direttore di gara ha quindi confermato integralmente quanto riportato nel proprio referto.

Non si è quindi trattato di un colpo al collo inferto dal reclamante con il proprio avambraccio (come sostenuto dal reclamante), quanto di un pugno indirizzato al viso dell’avversario.

Sferrare un pugno al viso non può che essere gesto volontario, di certo non frutto di uno sforzo agonistico e di un movimento del corpo finalizzato a liberarsi della marcatura avversaria.

Oltre quindi alla sussistenza del presupposto soggettivo, questa Corte ritiene ricorrere anche i presupposti oggettivi della condotta violenta di cui all’art. 38 del  Codice di Giustizia Sportiva, dovendosi connotare come tale la condotta del ricorrente sia per le modalità con le quali è stata realizzata (un pugno) che per la parte del corpo dell’avversario attinta (il viso). Sferrare un pugno al viso non solo, quindi, è gesto volontario ma anche violento.

Il semplice fatto che tale condotta non abbia prodotto alcun danno - come provato documentalmente e confermato dal direttore di gara in sede di supplemento di rapporto - non può incidere sulla qualificazione della stessa, derubricandola da “violenta” (sanzionata dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva) a “gravemente antisportiva” (art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva). E’ infatti orientamento costante di questa Corte – peraltro richiamato dallo stesso reclamante - ritenere violenta la condotta volta a provocare un danno ovvero idonea a provocare un danno o, ancora, a porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario; tutto ciò a prescindere dai danni concretamente prodotti.

Questa Corte ritiene quindi che la dinamica dei fatti (come refertati dal direttore di gara e dallo stesso confermati in sede di supplemento) dimostri un impulso aggressivo da parte del reclamante, totalmente ingiustificato, idoneo ad arrecare una lesione all’avversario.

Analogamente, non rileva – ad avviso di questa Corte – la circostanza che il fatto si sia consumato ad azione in corso, essendo il contatto comunque avvenuto con il pallone lontano dai due contendenti, non a distanza di gioco.

Infine, il curriculum disciplinare del ricorrente, pur se apprezzabile, nel caso specifico non può giustificare, ad avviso di questa Corte, l'applicazione di una sanzione inferiore a quella minima di cui all'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sulla base dei fatti refertati e oggi ricostruiti nella loro corretta dinamica, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua ed adeguata al corretto inquadramento della fattispecie.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Azzali                                                         Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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