F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0031/CFA pubblicata il 4 Settembre 2023 (motivazioni) – ASD Fortitudo/Procura Federale Interregionale

Decisione/0031/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0013/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente

Marco La Greca - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0013/CFA/2023-2024 proposto dalla società ASD Fortitudo in data 15.07.2023.

Contro

la Procura Federale Interregionale;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 432 del 10.07.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 24.08.2023 tenutasi in videoconferenza, il Cons. Marco La Greca e uditi gli Avv.ti Alessio Bianchi per la reclamante e Alessandro D’Oria per la Procura Federale Interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura federale, espletate le relative indagini, deferiva, per i rispettivi e diversi titoli di responsabilità, ai sensi degli articoli 4, commi 1 e 2, e 21, commi 1 e 2, del CGS, i signori Antonio De Angelis, Fausto Zuffranieri e Alessio Bornivelli, all’epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente, dirigente accompagnatore e calciatore della ASD Fortitudo - nonché quest’ultima, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2 del CGS - in relazione all’irregolare impiego del citato calciatore (siccome squalificato) in tre diversi incontri, valevoli per il campionato di terza categoria nella stagione 2022-2023.

Instaurato regolarmente il contraddittorio avanti al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, i soggetti deferiti argomentavano nel senso della insussistenza di profili di responsabilità a loro carico in quanto la decisione con cui era stata comminata la squalifica al calciatore (dispositivo e decisione integrale rispettivamente pubblicati sul CU n. 130 dell’11 novembre 2022 e sul CU n. 178 del 16 dicembre 2022) non era stata a questi validamente comunicata, sicché la posizione del calciatore, impiegato negli incontri, non poteva considerarsi irregolare. La società, inoltre, doveva essere considerata esente da responsabilità in quanto il calciatore era stato squalificato quando militava in un’altra società e la decisione che infliggeva la sanzione, sempre a detta dei deferiti, “era stata pubblicata su Comunicato Ufficiale regionale e non su quello emesso dalla Delegazione provinciale che

era quello verificato quotidianamente dalla società”. In ogni caso, andavano considerati due incontri e non tre, perché in uno il calciatore, sebbene convocato, non era poi stato impiegato sul campo.

Il Tribunale federale, alla luce delle deduzioni difensive, in particolare circa l’affermata invalidità della comunicazione della decisione che aveva comminato la squalifica al calciatore, acquisiti gli atti del procedimento, riteneva che la comunicazione al calciatore, effettuata a mezzo raccomanda a/r e perfezionatasi per compiuta giacenza, dovesse essere considerata come regolarmente eseguita. Riteneva quindi sussistente la responsabilità dei soggetti deferiti, ai quali venivano irrogati le seguenti sanzioni: 5 mesi di inibizione ai signori Antonio De Angelis e Fausto Zuffranieri, 5 giornate di squalifica al signor Alessio Bornivelli, 400 euro di ammenda e 3 punti di penalizzazione in classifica alla Società, da scontarsi nella stagione sportiva 2023/2024.

Avverso detta decisione ha proposto reclamo la società ASD Fortitudo, in persona del sig. Antonio De Angelis, nella dichiarata qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società stessa. Nel corpo dell’atto la reclamante ha svolto argomentazioni difensive e formulato conclusioni anche rispetto agli altri soggetti deferiti (nell’interesse dei quali, dunque, la stessa reclamante, pur senza averlo espressamente indicato nell’epigrafe dell’atto, ha inteso proporre impugnazione), sostanzialmente riproponendo le tesi già esposte avanti al Tribunale federale territoriale.

La Procura federale non depositava memoria.

All’udienza del 24 agosto 2023, presenti l’Avv. Alessio Bianchi, per la reclamante, e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale interregionale, il Collegio ha preliminarmente rappresentato all’Avv. Alessio Bianchi che lo stesso sarebbe stato sentito con riserva di valutare la ritualità sia del reclamo, proposto personalmente dalla parte, sia, e conseguentemente, della stessa partecipazione all’udienza del difensore, al quale non risultava rilasciata alcuna formale procura.

Il difensore, preso atto di quanto sopra, ha svolto argomentazioni esclusivamente nel merito, ripercorrendo il contenuto del reclamo. La Procura federale, per parte sua, ha eccepito l’inammissibilità del reclamo per violazione dell’art. 100 CGS, in quanto direttamente sottoscritto dalla parte, vizio non sanabile nemmeno con la produzione di una procura successiva. Nel merito, la Procura ha osservato sinteticamente che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, CGS, i comunicati della giustizia sportiva si intendono conosciuti dalla data della loro pubblicazione e dunque il reclamo deve in ogni caso essere ritenuto infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va pregiudizialmente esaminata la questione relativa all’ammissibilità del reclamo.

In base all’articolo 100, comma 2, CGS, specificatamente dettato per i giudizi avanti alla Corte federale d’appello, “ Salvo diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”.

Nel caso di specie, come accennato nella ricostruzione in fatto, il reclamo è stato sottoscritto unicamente dalla parte, pur venendo indicata, tra i documenti allegati, la copia del tesserino dell’Avv. Alessandro Bianchi, al quale, peraltro, non risulta essere stata rilasciata alcuna formale procura.

Lo stesso difensore, intervenuto all’udienza di discussione nel dichiarato interesse della parte reclamante, sollecitato dal Collegio, non ha svolto argomentazioni al riguardo, né ha prodotto, o ha chiesto di produrre, alcuna documentazione integrativa.

Sul punto, è fermo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte federale nel senso di ritenere che, in applicazione del citato articolo 100, comma 2, CGS - rispetto al quale lo Statuto della FIGC non prevede alcuna deroga, pur ipotizzata dalla disposizione medesima - “il reclamo dinanzi alla Corte federale d’appello richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest’ultimo” (CFA, Sezione IV, n. 17/CFA/2020-2021). La mancata osservanza di tali formalità comporta l’inammissibilità dell’atto e dunque, in questo caso, del reclamo (Sezioni unite, decisioni nn. 59/CFA/2019-2020 e 25/CFA/20222023). Nemmeno potrebbe rilevare, in senso contrario, una eventuale procura rilasciata successivamente con finalità sanante (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 92/CFA/2019-2020). Nel caso di specie, del resto, detta procura non risulta essere stata mai rilasciata, neanche ex post, dal momento che la mera produzione del tesserino dell’Avvocato, allegato al reclamo, e la partecipazione di questi all’udienza, non possono di certo assumere il valore di una formale procura, tale dovendosi intendere la manifestazione espressa e non equivoca della volontà della parte di farsi rappresentare da quel determinato difensore, nella esposizione sia scritta che orale. In mancanza di tale formale, espressa e univoca manifestazione di volontà, devono considerarsi invalidi tanto il reclamo, siccome sottoscritto dalla parte e non dal difensore (in violazione si ripete, dell’articolo 100 CGS), che l’esposizione orale del difensore stesso, non potendo detta attività, proprio perché mancante di una formale nomina, essere considerata come validamente svolta nell’interesse del reclamante.

In senso contrario, poi, non potrebbe invocarsi nemmeno l’articolo 115 CGS, secondo cui “Le parti interessate…che abbiano un interesse anche indiretto possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di appello”, essendo stato chiarito che “tale disposizione è di carattere sostanziale ed è inerente alla sola posizione legittimante delle parti indicate” (ancora Sezioni unite, decisioni nn. 59/CFA/2019-2020). In buona sostanza, detta disposizione stabilisce la legittimazione a proporre reclamo, ferma restando la modalità prevista dall’articolo 100 CGS, ovvero necessariamente con il ministero di un difensore.

Nel caso di specie, tra l’altro, va anche rilevato che il Sig. Antonio De Angelis ha proposto reclamo, nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società (e, tramite questa, anche per le altre parti), in pendenza di inibizione comminata proprio dalla reclamata decisione del Tribunale federale. Egli era dunque inibito a svolgere ogni attività in ambito federale, inclusa quella di Presidente della società, nell’interesse della quale (nonché delle altre parti, oltre che di sé stesso) ha proposto il reclamo, che risulta perciò, anche sotto tale profilo, inammissibile.

Con finale notazione e solo per correntezza, si rileva che il reclamo si palesava comunque, ad un primo esame, manifestamente infondato.

In disparte le considerazioni sulla validità o meno della notifica della decisione che aveva inflitto la sanzione al calciatore (poi utilizzato sebbene squalificato), va osservato, come rammentato dalla Procura nell’ambito della discussione orale, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, secondo periodo, del CGS, “i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”. La mancata o invalida notificazione degli stessi potrebbe al più rilevare in ordine alla decorrenza del termine di impugnazione, ma non anche in relazione alla produzione degli effetti della decisione e alla sua conoscibilità. Termine di impugnazione che - si osserva per inciso - qui dovrebbe comunque essere considerato come sicuramente spirato, dal momento che la notificazione del deferimento, basata proprio sulla partecipazione irregolare agli incontri, vale quale conoscenza legale del provvedimento presupposto (in una fattispecie diversa, ma in analogo senso, si veda anche la decisione n. 86 CFA/2021/2022)

In conclusione, non può che essere dichiarata l’inammissibilità del reclamo e, per l’effetto, vanno confermate le sanzioni già irrogate dal Tribunale federale territoriale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Marco La Greca                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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