F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0033/CFA pubblicata il 6Settembre 2023 (motivazioni) – Sig. Stefano Bottani/Procura Federale
Decisione/0033/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0018/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Antonino Anastasi – Componente
Francesca Morelli - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0018/CFA/2023-2024, proposto dal difensore del signor Stefano Bottani;
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto, di cui al Com. Uff. n. 12 del 26.07.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesca Morelli e uditi l’avv. Michele Spadini per il reclamante e l’avv. Enrico Liberati per la Procura federale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto della LND della FIGC ha inflitto la sanzione di mesi tre di inibizione al signor Stefano Bottani, a cui, nell’atto di deferimento, era stata contestata la violazione dell’art.4, comma 1, CGS “per avere lo stesso in data 6.11.2022, al termine della gara AC Garda – F.C. Clivense S.M. valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Veneto, quale dirigente accompagnatore ufficiale inserito in distinta di gara, consentito e non impedito l’accesso prima nel recinto di gioco e successivamente nell’area spogliatoi dell’impianto sportivo di Garda Risare (VR), di un sostenitore della società S.S.DARL F.C. Clivense S.M. che colpiva con un calcio alla schiena il sig. Mirco Pomari, dirigente tesserato per la società AC Garda, procurandogli un trauma contusivo alla regione lombare destra” .
Il reclamo denunzia la violazione degli artt.125, comma 4 e 44, comma 1, CGS in quanto il giudice sportivo avrebbe irrogato la sanzione disciplinare per fatti radicalmente diversi da quelli descritti nel capo di incolpazione contenuto nell’atto di deferimento.
Ciò avrebbe determinato, a dire del reclamante, la violazione del diritto di difesa, del diritto al contraddittorio e del principio di parità delle parti.
In subordine si chiede, comunque, una riduzione della sanzione inflitta, evidenziandone l’eccessiva afflittività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questi in estrema sintesi i fatti: al termine dell’incontro AC Garda- FC Clivense, alcuni sostenitori di quest’ultima squadra accedevano, dapprima al recinto di gioco e poi all’area spogliatoi, con il pretesto di rimuovere uno striscione e lì aggredivano il dirigente della AC Garda, signor Pomari, strappandogli di mano il telefono cellulare e colpendolo con un calcio, sicché costui si faceva ricoverare al Pronto soccorso ove gli venivano diagnosticate lesioni lievi.
Stando alle testimonianze acquisite nel corso dell’inchiesta della Procura federale, il signor Bottani, dirigente della Clivense, nell’immediatezza del fatto, alle rimostranze del signor Pomari per quanto accaduto, gli rivolgeva una frase assai poco garbata (“ma vai, smettila, non rompere i c……..”).
Nella motivazione della decisione impugnata, il Tribunale federale territoriale, dopo avere rilevato “ che l’ingresso dei tifosi al termine della gara è stato pacificamente autorizzato da terzi soggetti per la rimozione di uno striscione” senza indicare quali fossero tali soggetti, precisa come dagli atti istruttori emerge che “ il sig. Stefano Bottani, dirigente della società Clivense, si sarebbe rivolto con toni impropri al sig. Pomari dopo che lo stesso era stato aggredito, di fatto ponendo in essere un contegno del tutto contrario ai principi di cui all’art. 4 CGS, senza nemmeno preoccuparsi delle sue condizioni di salute”; per poi concludere che “ il sig. Bottani, al contrario di quanto riferisce la Procura, non aveva ruoli autorizzativi all’interno del recinto di gioco della società Clivense, né si è reso responsabile di atti violenti nei confronti del sig. Pomari” così giustificando l’irrogazione di una sanzione più mite di quella invocata dalla Procura.
Anche una superficiale lettura della decisione impugnata consente, dunque, di rilevare che l’affermazione di responsabilità a carico del signor Bottani è intervenuta per avere proferito una frase villana e anti sportiva all’indirizzo del dirigente della squadra avversaria, poco prima malmenato dai tifosi, mentre il Tribunale esclude esplicitamente che egli abbia avuto alcun ruolo nel consentire l’accesso dei tifosi alla zona adiacente il campo di gioco (il sig. Bottani, al contrario di quanto riferisce la Procura, non aveva ruoli autorizzativi all’interno del recinto di gioco della società Clivense).
Del resto, l’attenta lettura degli atti di inchiesta non consente di individuare altre condotte, ascrivibili all’odierno reclamante e rilevanti sotto un profilo disciplinare, se non quella di avere apostrofato il dirigente della squadra avversaria con una frase assolutamente impropria.
Se ne deve dedurre che il fatto per cui è intervenuta l’affermazione di responsabilità (essersi rivolto con toni impropri al signor Pomari che aveva appena subito un’aggressione da parte dei tifosi) è radicalmente differente da quello contestato nel capo di incolpazione (avere consentito o non impedito ai tifosi l’accesso al campo di gioco ed all’area spogliatoi), in ordine al quale la responsabilità dell’incolpato viene addirittura esplicitamente esclusa.
Il Codice di giustizia sportiva, all’art.125, comma 4, modula il contenuto dell’atto di deferimento in termini simili a quelli che nel processo penale delineano gli atti conclusivi delle indagini preliminari, con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale.
Analogamente al capo di imputazione, quindi, il deferimento deve descrivere “i fatti che si assumono essere accaduti “...” le norme che si assumono violate”.
Anche nel processo sportivo si pone quindi un problema di corrispondenza fra l’accusa, cristallizzata nell’imputazione nel processo penale e nel deferimento in quello sportivo, e l’affermazione di responsabilità, in adesione ai principi di difesa, del contraddittorio e di parità fra le parti.
Il problema è anche maggiormente sentito nell’ordinamento sportivo, nel quale accanto ad illeciti disciplinari ben tipizzati vi sono fattispecie disciplinari elastiche, come quelle che si fanno rientrare nella violazione del principio di lealtà e correttezza o probità.
Il diritto di difesa dell’incolpato può essere, quindi, garantito solo da un atto di deferimento che contenga una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte. Infatti, i doveri di lealtà e probità sono canoni valutativi del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuati e specificati una volta per tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle specifiche circostanze del caso concreto (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 76/2017).
In totale analogia con la giurisprudenza processualpenalistica, ci si è quindi attenuti, anche nel procedimento sportivo, al principio per cui per aversi mutamento del fatto – tale da inficiare irrimediabilmente la necessaria corrispondenza fra quanto viene contestato e ciò per cui interviene l’affermazione di responsabilità - occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa (SS.UU. n.3655/10, più di recente Cass. pen. Sez. V, n. 7534/22).
Si è così affermato che la descrizione dei fatti contestati è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta. L’atto di deferimento, quindi, assolve la funzione essenziale di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico, i quali esprimono e delimitano l’ipotesi accusatoria formulata dall’organo inquirente. La corretta e completa descrizione delle circostanze fattuali sulle quali fonda la contestazione costituisce presupposto essenziale ai fini del rispetto delle garanzie difensive; il cambiamento della fisionomia dell’ipotesi accusatoria lede il diritto di difesa dell’inquisito che deve essere assicurato in ogni stato del procedimento.
La giurisprudenza sportiva riconosce il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie normativa differente da quella descritta dalla Procura nell’atto di deferimento, ma non consente di assumere a fondamento della responsabilità disciplinare un fatto non considerato nella condotta ascritta all’incolpato (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2022-2023).
La necessita ̀ di garantire all’incolpato la possibilità ̀ di impostare fin dall’inizio una corretta difesa è, infine, coerente con il principio del giusto processo, accolto anche nell’ambito sportivo dall’art. 44 del C.G.S., e con le posizioni assunte in sede europea ove si e ̀ piu ̀ volte affermato che il diritto ad un processo equo impone alle autorita ̀ di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico - oltre che della qualificazione giuridica ad essi attribuita - cosi ̀ da riconoscergli un’occasione concreta ed effettiva di difendersi in relazione ad essa (in particolare, sentenza del 2007 Drassich c. Italia; C. eur. dir. uomo, 11.12.2007, ricorso n. 25575/04).
Tutto ciò premesso, non sfugge che, nel caso in esame, si esula completamente dalla problematica della riqualificazione giuridica del fatto o della possibilità di sussumere diverse condotte all’interno di una stessa norma sanzionatoria la cui violazione è stata contestata in maniera pertinente (così come ha sostenuto la Procura federale).
Sono mutati, e in termini radicali, i contorni del fatto sicché l’azione disciplinare è stata esercitata per una condotta agevolativa dell’operato di altri (l’avere consentito o non impedito l’accesso dei facinorosi che aggredirono la parte lesa ) e l’affermazione di responsabilità è intervenuta per tutt’altro (l’essersi rivolto alla parte lesa con toni impropri), così da determinare, in applicazione dei principi sopra enunciati, un radicale vizio della decisione impugnata, che va annullata con conseguente proscioglimento del reclamante.
Il reclamo, pertanto, deve essere accolto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e proscioglie il sig. Stefano Bottani dalla incolpazione ascritta.
Dispone restituirsi il contributo per la giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Morelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce