F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0035/CFA pubblicata il 11 Settembre 2023 (motivazioni) – USD Colli Marittimi-Sig. Andrea Samperi/Procura Federale Interregionale

Decisione/0035/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0019/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0020/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Fabrizio D'Alessandri - Componente

Silvia Coppari - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui i reclami numero 0019/CFA/2023-2024 proposto dalla società USD Colli Marittimi in data 02.08.2023 e numero 0020/CFA/2023-2024 proposto dal Sig. Andrea Samperi in data 02.08.2023

Contro

Procura Federale Interregionale per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana n. 5 del 27.07.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 31.08.2023, tenutasi tramite videoconferenza, il Cons. Silvia Coppari e diti gli Avv.ti Tommaso Cosi e Fabio Giotti per i reclamanti e Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale Interregionale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con i reclami indicati in epigrafe, il presidente della U.S.D. Colli Marittimi e Samperi Andrea, quest’ultimo all’epoca dei fatti tesserato con la omonima società, hanno chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale C.R. Toscana n. 5 del 27/07/2023 con la quale è stata inflitta, quanto al Samperi, la sanzione della squalifica di 10 (dieci) giorni per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, C.G.S. «per avere lo stesso in data 14.1.2023, nel corso del secondo tempo della gara Colli Marittimi – Orlando Calcio Livorno, valevole per il girone A del Campionato Giovanissimi Provinciali, rivolto al Sig. Mouhammed Bah, calciatore tesserato per l’A.S.D. Calcio Orlando Livorno, la seguente espressione “stai zitto scimmia e lasciami stare, io con le scimmie non ci parlo”». Quanto al Presidente della U.S.D. Colli Marittimi, in relazione al medesimo fatto e in applicazione dell’art. 6, comma 2, del CGS, l’ammenda di 500,00 (cinquecento/00).

Il Tribunale territoriale, con la sentenza impugnata, ha in particolare ritenuto che: « Le argomentazioni a difesa, per quanto suggestive e ben articolate, non appaiono idonee a superare i fatti ricostruiti attraverso l’indagine istruttoria. A fronte, infatti, della precisa indicazione del Calciatore Ba - già valida di per sé data la sua provenienza dal soggetto offeso - esiste precisa prova testimoniale, quella resa dal Dirigente Mainardi il quale ha confermato, riportandole letteralmente e con assoluta precisione, le frasi offensive denunciate dal Ba. La difesa sorvola e quindi non spiega il motivo per il quale il Calciatore Ba, non colpito da alcun infortunio e non avendo subito un fallo dagli esiti dolorosi, sia uscito dal campo piangendo. Il Calciatore Samperi è stato perfettamente identificato dal Ba il quale ne ha indicato il numero di maglia (n. 13) per cui non aveva bisogno di alcun dato fisiognomico per identificare l’avversario che lo ha colpito. Appare irrilevante la considerazione circa la diversa intensità di voce espressa dal Ba e dal Mainardi, fatto non idoneo a dimostrare l’inesistenza delle parole pronunciate che rivestono carattere di assoluta gravità. Ci troviamo quindidi fronte ad una serie di elementi certi per cui è superfluo qualsiasi richiamo a precedenti giurisprudenziali che, sempre a parere del Collegio, possono essere comparati con il caso in esame solo dopo un’accurata analisi degli eventi che li hanno indotti. Discutibile appare, infine, il richiamo ai ruoli ricoperti dai calciatori dovendosi piuttosto verificare con certezza la loro posizione in campo al momento del verificarsi del fatto contestato».

1.1. Entrambi i ricorrenti hanno lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado, in quanto la responsabilità in ordine all’episodio contestato sarebbe stata affermata sulla base di un’incompleta ricostruzione delle fonti di prova presenti in atti (non valutando, ad esempio, le dichiarazioni del giocatore incolpato, né quelle dei dirigenti sportivi coinvolti a vario titolo) ovvero comunque sulla base di un’erronea valutazione della idoneità del quadro probatorio a fare piena prova della responsabilità medesima, in applicazione degli standard probatori affermati dalle SS.UU. di questa Corte.

1.2. In particolare, la ricostruzione operata dal Dirigente Mainardi risulterebbe affetta da oggettive lacune e discrepanze, non considerate dal giudice di primo grado. Il citato dirigente, infatti, avrebbe:

a) indicato il nominativo del giocatore attinto dalla frase discriminatoria solo in occasione della sua audizione dinanzi alla Procura federale, effettuata a distanza di due mesi dal fatto, limitandosi invece nella “segnalazione” formalizzata nell’immediatezza del fatto, a indicare genericamente, quale persona offesa, «un tesserato di colore dell’Orlando Calcio»;

b) dichiarato di aver sentito pronunciare da un calciatore della squadra avversaria le parole discriminatorie indicate dal calciatore Mouhammed Bah, senza tuttavia essere in grado di indicare chi, in concreto, le avesse proferite, e malgrado la persona offesa riferisse che erano state pronunciate «a voce bassa», così che nessun altro, tranne lui, avrebbe potuto udirle;

c) descritto la dinamica di gioco all’origine delle offese ai danni del ragazzo di colore dell’Orlando come un’azione unitaria, mentre nella ricostruzione operata dalla persona offesa sarebbe possibile distinguere due “momenti”: quello riguardante il fallo commesso da quest’ultima ai danni del calciatore dei Colli Marittimi e quello, successivo, in cui il calciatore dei Colli Marittimi stesso proferisce (in prossimità della linea del fallo laterale tra la linea di centrocampo e la linea del vertice dell’area) nei propri confronti le offese a sfondo razziale.

1.3. Oltre a ciò, non sarebbe stata considerata la circostanza per cui nel referto di gara non si dà atto di alcun particolare episodio avvenuto durante la partita e che il Direttore di gara, cui si era rivolto il Mainardi a fine partita per chiedergli se avesse sentito le parole discriminatorie suddette, aveva fermamente escluso di aver sentito alcunché. Il giudice di primo grado non avrebbe poi preso in considerazione la versione resa dal Sig. Samperi Andrea, il quale ha dichiarato la propria totale estraneità al fatto, non ricordando di essere stato coinvolto in alcun significativo scontro di gioco, né il fallo dal quale sarebbero scaturite discussioni o proteste. Peraltro, il ruolo in campo ricoperto dal Samperi Andrea sarebbe «quello di esterno sinistro (in quella gara impegnato a destra)», risultando quindi «non compatibile con la posizione di gioco riferita dal Sig. Bah Muhammed».

1.4. Tali rilievi determinerebbero quindi, secondo gli appellanti, l’insufficienza del quadro probatorio considerato dal giudice di primo grado per attribuire al Samperi Andrea la frase incriminata, poiché l’imputazione a quest’ultimo del fatto si sarebbe fondata esclusivamente sulla dichiarazione della persona offesa, la quale si sarebbe limitata a indicare quale autore del fatto «il calciatore con la maglia n. 13 dei Colli Marittimi, entrato nel secondo tempo», senza tuttavia descriverlo fisicamente o aggiungere altre informazioni idonee «alla sicura identificazione» dello stesso.

2. All’udienza del 31 agosto 2023, tenutasi tramite videoconferenza, sentiti i difensori dei reclamanti e il rappresentante della Procura Federale, come da verbale, i reclami passavano in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, tenuto conto della loro connessione oggettiva, deve essere disposta la riunione dei reclami.

2. Con le odierne impugnazioni si chiede la riforma della decisione di primo grado per la ritenuta insufficienza del quadro probatorio ivi considerato a imputare il fatto al giocatore Samperi Andrea, in quanto esso poggerebbe, in tesi, esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie della sola persona offesa, le quali, in mancanza di idonei riscontri, non sarebbero di per sé sufficienti ad assolvere allo standard probatorio minimo richiesto dagli univoci indirizzi delle Sezioni unite di questa Corte con riguardo all’affermazione della responsabilità di un illecito disciplinare.

3. Ebbene, questa Corte ritiene immune da censura la valutazione operata dal Tribunale di prime cure per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello per cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale – «nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (ex multis CFA, Sez. I , n. 49/CFA/2022-2023 e CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

3.2. In tale quadro, occorre considerare, inoltre, che anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, qualora ritenute fondate e attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/20192020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020; Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913).

3.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che le dichiarazioni del calciatore Mouhammed Bah raccolte nel corso delle indagini risultano intrinsecamente coerenti e oggettivamente compatibili con tutti gli ulteriori elementi probatori acquisiti nel procedimento.

3.4. Come correttamente ritenuto dal primo giudice, infatti, l’individuazione di colui che gli rivolse le frasi discriminatorie deve considerarsi inequivoca alla luce della chiara (e più volte ribadita) indicazione della maglia indossata (la n. 13) dal calciatore incolpato. Tale individuazione, oltre che sicura (sì da non richiedere descrizioni anche somatiche dell’offensore), risulta anche del tutto coerente con l’ulteriore circostanza riferita, ossia che si trattava di un calciatore entrato solo nel secondo tempo (come risulta confermato anche dal referto di gara).

La persona offesa, inoltre, spiega in maniera circostanziata e intrinsecamente credibile anche la dinamica di gioco in cui sarebbe maturata l’offesa. Il tenore delle frasi discriminatorie, nei termini riferiti dalla persona offesa, è stato poi confermato dal Sig. Mainardi, il quale, pur non avendo visto chi fosse l’autore dell’offesa, ha tuttavia dichiarato di aver sentito le frasi discriminatorie e raccolto lo sfogo del proprio giocatore nell’immediatezza del fatto.

Né tale ricostruzione potrebbe essere confutata alla luce della versione dei fatti resa dall’incolpato, posto che quest’ultimo si è limitato a riferire di non ricordare alcun episodio significativo, escludendo qualunque propria responsabilità, peraltro senza fornire alcun elemento concretamente idoneo a contrastarla ovvero a minare l’attendibilità soggettiva della fonte testimoniale accusatoria.

3.5. A ciò va aggiunto che proprio il comportamento della persona offesa tenuto a fine partita (uscita dal campo di gioco in lacrime), oltre a porsi in oggettiva coerenza con la tipologia e gravità dell’offesa, risulta storicamente riscontrata dalla “segnalazione” fatta nell’immediatezza dal Dirigente Mainardi in maniera del tutto disinteressata e dichiaratamente operata esclusivamente «con l'intento di avviare un processo di sensibilizzazione relativamente ad una tematica importante come il rispetto delle persone indipendentemente dalla loro provenienza o colore della pelle» (cfr. mail del 19 gennaio 2023, con oggetto «sensibilizzazione» del Mainardi).

3.6. Non vi sono quindi ragioni per dubitare dell’autenticità e della coerenza della versione dei fatti resa dal giocatore Mouhammed Bah.

4. Tanto osservato in fatto, questa Corte rileva, con riguardo alla tipologia del comportamento tenuto in violazione dell’art. 28 CGS, che esso integra un illecito disciplinare di particolare disvalore, poiché viola il principio di non discriminazione, che costituisce, come più volte ribadito, uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, cui è informato l’intero ordinamento sportivo.

In tal senso, come già ricordato dalle Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 105 dell’11 maggio 2021), depongono sia l’art. 2, quinto comma, dello Statuto della FIGC, sia l’art. 28 CGS, dalla cui lettura emerge «la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica». La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite n. 64/CFA/2021-2022/D; C.U. n. 090/CFA 2017/2018; Sez. I n. 76/CFA/2021-2022; Sez. I, n. 92/CFA/2021-2022; SS.UU., n. 114/2020-2021; sez. I, n. 105/2020-2021, le ultime due con ricostruzione del quadro normativo, anche internazionale).

5. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, i reclami in epigrafe vanno respinti sotto tutti i profili sollevati, con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Silvia Coppari Mario                                                           Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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