F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0037/CFA pubblicata il 15 Settembre 2023 (motivazioni) – ASD UG Manduria Sport/Procura Federale

Decisione/0037/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0028/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Massimo Galli - Componente (Relatore)

Manfredo Atzeni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0028/CFA/2023-2024 proposto dalla società ASD UG Manduria Sport in data 2.09.2023, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia n. 29/TFT del 28.08.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore all’udienza dell’8.09.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Massimo Galli e uditi gli Avv.ti Giulio Destratis per la reclamante, Antonio Luceri, in sostituzione dell’Avv. Giovanni Gabellone, per l’A.S.D. Città Di Gallipoli nonché Francesco Keller per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 30/05/2023 il Procuratore federale interregionale deferiva al TFT CR Puglia:

- la Società U.G. Manduria Sport: “a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del C.G.S., per avere i propri sostenitori - in data 11.12.2022 - al termine della gara U.G. Manduria Sport – A.S.D. Città di Gallipoli, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Puglia, nelle aree immediatamente adiacenti all’impianto sportivo di Manduria e, precisamente, in prossimità dell’intersezione tra la Via Roma e la via Giancane nel Comune di Manduria, cercato di colpire senza riuscirvi i sostenitori della società A.S.D. Città di Gallipoli mediante il lancio di pietre e bottiglie in vetro, colpendo alla gamba il Dirigente del Commissariato di P.S. di Manduria, che riportava un trauma escoriato giudicato guaribile in sette giorni”;

- la Società A.S.D. Città di Gallipoli, “a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26 comma 1 del C.G.S., per avere i propri sostenitori - in data 11.12.2022 - al termine della gara U.G. Manduria Sport – A.S.D. Città di Gallipoli, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Puglia, nelle aree immediatamente adiacenti all’impianto sportivo di Manduria e, precisamente, in prossimità dell’intersezione tra la Via Roma e la via Giancane nel Comune di Manduria, minacciato persone estranee al contesto della manifestazione sportiva, brandendo le aste in plastica delle bandiere come manganelli - ovvero cercando di utilizzare la cintura dei pantaloni con la funzione di “tirapugni”. Dopo essere stati fatti oggetto del lancio di pietre e bottiglie da parte dei sostenitori della società avversaria, i sostenitori gallipolini hanno poi cercato di entrare in contatto con gli avversari, venendo però fermati dall’interposizione delle forze dell’ordine presenti. Non essendo riusciti nell’intento di confrontarsi fisicamente con i tifosi avversari, i sostenitori della società A.S.D. Città di Gallipoli sono tornati sui propri passi, danneggiando alcuni autoveicoli parcheggiati all’interno di un’area di parcheggio adiacente”.

Con decisione del 31.07.2023 il TFT comminava:

- alla Società A.S.D. Città di Gallipoli la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse - nonché l’ammenda di 1.000,00;

- alla Società U.G. Manduria Sport la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse - nonché l’ammenda di 1.000,00;

Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo a mezzo del proprio difensore la società U.G. Manduria Sport, in sintesi deducendo:

1) 'Insufficienza ed illogicità della motivazione': pur affermando la sussistenza di elementi comprovanti la responsabilità del lancio di oggetti contundenti a persone "riconducibili al Manduria", i primi giudici hanno testualmente precisato - solo in riferimento ai tifosi gallipolini - che “...dubbio alcuno può esservi, nella fattispecie, quanto alla declaratoria di responsabilità della Società A.S.D. Città di Gallipoli per quanto perpetrato dai propri tifosi al termine della gara di cui si discetta, nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo della città di Manduria che li ha ospitati il giorno dell’incontro calcistico”.

Inoltre il TFT aveva ritenuto insufficiente il materiale probatorio prodotto dal Procuratore federale, invero prima richiedendo allo stesso organo inquirente di svolgere approfondimenti istruttori, e poi citando come testimone il Vice Questore aggiunto della P.S. Dott. Maurizio Greco della Questura di Taranto – Commissariato di P.S. di Manduria-, nella qualità di responsabile del servizio di ordine pubblico relativo all’incontro di calcio in oggetto. Tuttavia né il Procuratore federale produceva ulteriori atti istruttori, né il suddetto funzionario si presentava in udienza per essere escusso.

E nonostante ciò il Tribunale ha ritenuto responsabile anche la società Manduria, inopinatamente superando tale vuoto probatorio relativo alla reclamante, con la teoria del "più probabile che non";

2) 'Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 26 CGS -Errore del TFT nella ricostruzione della vicenda': non risulta accertato che gli autori degli esecrabili gesti posti in essere fuori dallo stadio siano qualificabili quali “sostenitori” del Manduria. Vi è anzi da rilevare - come pure ha osservato il Tribunale - che, al termine della gara, le forze dell’ordine decidevano di far “uscire la tifoseria ospite prima di quella locale”, così che a nessun tifoso del Manduria fu permesso di uscire dallo stadio prima dell’abbandono della città da parte dei tifosi del Gallipoli.

La successiva precisazione, di cui alla decisione impugnata, secondo la quale alcuni 'supporters' del Manduria avrebbero eluso l’accurato controllo operato dalle numerose forze dell’ordine presenti e abbandonato lo stadio per affrontare i gallipolini, è priva di qualsiasi supporto probatorio e contrasta dunque con l'unica logica conclusione che ad effettuare i lanci di oggetti siano stati personaggi che si trovavano già fuori dallo stadio e che non avevano assistito alla partita di calcio e che non possono in alcun modo essere considerati pertanto 'accostati' alla tifoseria del Manduria e tantomeno esserne definiti “sostenitori” ai sensi dell’art. 26 CGS FIGC.

In proposito la stessa annotazione del Vice Questore riferisce non solo di persone presumibilmente di Manduria, atteso che lanciavano oggetti contro i gallipolini, ma sottolinea che la zona era completamente buia e non era possibile neppure identificare le sagome di coloro i quali avevano lanciato pietre, bottiglie di vetro ed altri oggetti.

Nessuno è stato identificato ed allo stato, presso la Procura della Repubblica di Taranto, pende un procedimento penale per il quale sono ancora in corso indagini.

Da ultimo non va dimenticato che la proposta di DASPO del 14.12.2022 di cui agli atti " non riguarda nessun manduriano".

3) 'Mancata concessione di attenuanti/esimenti': il Tribunale ha negato ogni attenuante pur affermando che le emergenze probatorie a carico del Manduria sono "meno eclatanti" di quelle relative al Gallipoli, e pertanto ingiustamente ha irrogato ad entrambe le società le medesime sanzioni.

Non è stato preso in considerazione che fu proprio il Presidente della società reclamante ad inviare alla Procura federale la segnalazione del 10.1.2023 che dette origine al procedimento disciplinare de quo. Così come la stessa società "nei giorni precedenti

la partita ha agito addirittura andando oltre gli obblighi richiesti dalla normativa sportiva in tema di richiesta di forza pubblica: in data 6.12.2022, oltre ad aver inviato apposita richiesta di presenza, al fine di controllo dell’ordine pubblico, al Comando di Polizia Municipale di Manduria (cfr. pag. 74 atti fascicolo TFT), la società ha inviato richiesta anche al Commissariato della Polizia di Stato (cfr. pag. 73 atti fascicolo TFT), ponendo in essere dunque concrete azioni per evitare il verificarsi di episodi di violenza".

La reclamante invocava da ultimo la sospensione dell'esecuzione della squalifica del campo di gioco con l'annesso obbligo di disputare la gara a porte chiuse, concludendo nel merito per il proscioglimento dagli addebiti indicati in premessa ovvero per l'applicazione nel minimo della relativa sanzione.

Con provvedimento del 5.9.2023 il Presidente della Corte, ai sensi della norma di cui all'art. 103 CGS FIGC, fissava la decisione all'udienza dell'8 settembre 2023 per esigenze di speditezza e celerità della decisione, al contempo respingendo l'istanza cautelare intesa alla sospensione dell'esecuzione della squalifica del campo.

All'udienza dell'8.9.2023 il difensore della reclamante insisteva per l'accoglimento dell'impugnazione; si costituiva anche il difensore della società Gallipoli che invocava la concessione di circostanze attenuanti, nonché il Procuratore federale, che eccepiva l'inammissibilità del reclamo sopra indicato, in ragione del disposto di cui all'art. 137, comma 3, CGS, mentre il difensore della soc. Manduria, a sua volta, eccepiva l'inammissibilità di tale richiesta.

All'esito della discussione, sulle conclusioni delle parti come specificate, questa Corte pronunciava la sua decisione come da dispositivo depositato in pari data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e dev'essere respinto.

Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili l'eccezione del Procuratore Federale e le richieste della società Gallipoli. Senza considerare che quest'ultima non è neppure reclamante e che la squalifica del campo non è la sola sanzione inflitta al Manduria, giova esaustivamente rilevare la tardività di tutte tali richieste, avanzate solo in sede di discussione finale".

E’ vero, difatti, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale, la disposizione di cui all’art. 103, comma 1, CGS - secondo cui fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - non può precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende difendersi dalle richieste del reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo; è però anche vero che nel corso della stessa possono essere svolte solo mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 49/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, 59/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 63/2021-2022).

Ciò premesso si osserva che il Tribunale federale territoriale ha invero risposto a tutte le doglianze che la reclamante ha oggi riproposto nella sua impugnazione, motivando la decisione in modo del tutto logico e coerente, conforme ai principi giurisprudenziali che la materia evoca e senza contraddizione alcuna.

Ed invero:

1 - si premette nella decisione impugnata la condivisibile affermazione che nel processo sportivo lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (cfr. CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021).

Qui può solo più specificamente sottolinearsi come sia ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, può ritenersi sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 019/2020-2021). E si è anche precisato che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011).

Questa Corte ha, in proposito, altresì sottolineato come tale definizione dello standard probatorio abbia anche ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, là dove si prevede che il grado di prova richiesto, "per potersi ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio", così concludendo come a tale principio debba oramai assegnarsi una portata generale (CFA 2021-2022, n. 105/CFA/2020-2021/B).

Il procedimento 'indiziario' adottato - e di cui si dirà - appare dunque del tutto legittimo, così come la prova logica che lo ha sorretto e verificato nella impugnata decisione.

Né pregiudizialmente può incidere su tale rilievo il mancato esito di nuovi accertamenti istruttori per un'asserita iniziale incapacità del Tribunale di decidere allo stato degli atti prodotti dal Procuratore federale. La verifica della motivazione adottata non può invero che risolversi nel suo esclusivo controllo 'interno', accertando - in particolare nel procedimento indiziario - se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.

Circostanze queste del tutto insussistenti nel caso di specie.

Si consideri invero che il Tribunale:

a - ha considerato destituita di fondamento l'osservazione difensiva sulla circostanza - ritenuta dalla difesa preclusiva di ogni ulteriore 'passaggio' argomentativo - secondo cui, essendo stata disposta l'evacuazione dallo stadio della tifoseria del Manduria solo dopo l'uscita dei tifosi ospiti, era materialmente impossibile che le opposte fazioni venissero a contatto.

In proposito, condivisibilmente il primo giudice ha posto in evidenza come dalla stessa annotazione di polizia (annotazione della Questura di Taranto-Commissariato di P.S. di Manduria del 13/12/2023) emerge che un fatto imprevisto (un tifoso ospite aveva trovato l'auto con una ruota sgonfia e tutto il gruppo aveva così deciso di attendere che lo stesso risolvesse il problema per ripartire insieme) aveva fermato di fatto l'esodo dei gallipolini. Di tanto il Tribunale ricorda anche i riferimenti temporali (ore 16,45 termine della partita, ore 17,30 effettiva partenza dei tifosi del Gallipoli con l'uscita dalla città di Manduria).

Tali indicazioni - evidenziate dalla P.G. nella sua annotazione e confermati anche dallo stesso Presidente del Manduria nella sua denuncia, hanno gran rilievo nella ricostruzione della vicenda perché - come ha precisato il Tribunale - travolgono l'osservazione difensiva prima ricordata. Se invero nelle intenzioni della forze dell'Ordine l'uscita cadenzata dei tifosi dallo stadio (prima quelli ospiti e poi quelli del Manduria) doveva evitare che gli stessi si potessero incontrare fuori dal campo, nei fatti ciò non avvenne per il citato imprevisto, sicché al momento dello scontro (ore 17,10 circa, come si evince dalla stessa annotazione di PG citata) entrambe le tifoserie erano insieme fuori dallo stadio, quella del Manduria avendo raggiunto l'altra che, uscita per prima, si era tuttavia attardata nell'adiacente Via Roma, via di sfogo dal varco dello stadio riservato agli ospiti.

Del resto, come pure rilevato dal Tribunale, da nessun atto si evince che quella disposizione sul controllo ordinato dell'uscita dei tifosi avesse previsto che quelli di casa dovessero aver il via libera solo quando gli altri avessero lasciato non lo stadio, bensì la cittadina.

b - ha il Tribunale poi evidenziato altri convergenti ed univoci indizi intesi a dimostrare come, contro i gallipolini, abbiano agito taluni sostenitori del Manduria.

In particolare

1 - le azioni violente e minacciose registrate si ebbero all'incrocio tra via Roma e via Giancane: la prima era al momento impegnata dagli spettatori usciti per prima (i tifosi ospiti), secondo le stesse precisazioni date dal Commissariato, la seconda poteva essere stata intrapresa solo da chi usciva dal varco tifosi locali, e, dunque, dai tifosi del Manduria;

2 - quando, in precedenza, vi erano stati incontri tra tifosi del Gallipoli (appena usciti dallo stadio) e 'terzi estranei' che su quella Via Roma si erano occasionalmente trovati a transitare, costoro si erano in tutta fretta allontanati - considerato l'atteggiamento minaccioso dei tifosi ospiti - senza dare adito neppure a possibili 'fronteggiamenti' con i primi, così come pure indicato nell'annotazione di Polizia più volte ricordata ed esattamente contestato nella prima parte dell'addebito rivolto alla società Gallipoli;

3 - tra le due tifoserie si era creata una certa tensione anche per il comportamento dei sostenitori del Gallipoli, che durante la gara e subito dopo la fine della stessa avevano ceduto ad intemperanze varie, culminate anche con il danneggiamento di locali di servizio dello stadio. Del resto le stesse forze dell'Ordine tanto avevano considerato, così da predisporre il citato esodo scaglionato dei tifosi;

4 - tali circostanze il Tribunale ha riletto poi con la cosiddetta prova logica, ricordando che su via Roma si apriva il varco 'ospiti' mentre su via Giancane dava l'apertura di quello riservato ai tifosi di casa, sicché alla intersezione di tali strade non potevano che incontrarsi - nell'ora indicata - che le opposte tifoserie, che dettero quindi luogo allo scontro al quale assistettero le forze dell'ordine. Né si evidenzia alcuna altra ipotesi alternativa al fatto che a fronteggiare i sostenitori del Gallipoli furono gli opposti tifosi del Manduria, siano stati essi sostenitori della squadra o semplici tifosi occasionali.

Il loro incontro-scontro avvenne del resto - come detto - proprio allorché le loro distinte vie di esodo dallo stadio si ebbero ad incrociare.

La valutazione di tutti tali elementi quali univoci e concordanti indizi sulla sussistenza di uno scontro violento tra sostenitori delle due squadre nei termini quali indicati dalla norma di cui all'art. 26 CGS, è pertanto del tutto condivisibile ed appare a questa Corte immune dalle censure della reclamante.

Si rilevi ancora che alle contestazioni sulla mancata visibilità per il buio calato sulla zona ovvero su una pregiudiziale penale che imporrebbe di attendere gli esiti del procedimento penale avviato dalla Procura di Taranto per gli stessi fatti, deve replicarsi (come pure ha precisato il primo giudice):

a - che non è necessaria la personale identificazione dei partecipi (o di alcuno di essi) per la configurabilità dell'illecito in questione se, aliunde, può affermarsi - come nel caso di specie - che gli scontri furono determinati dai comportamenti degli opposti sostenitori, ivi compresi quelli della soc. Manduria;

b - che indipendentemente dalla mancata previsione normativa dell'invocata pregiudiziale, è proprio l'insussistenza di una identificazione di una qualche persona partecipe del gruppo di Manduria a rendere priva di pregio l'eccezione in proposito sollevata dalla società che ha proposto reclamo.

L'illecito contestato può dirsi pertanto comprovato e, per i fatti ascrivibili ai sostenitori della soc. Manduria, questa deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, così come esattamente contestato e ritenuto in primo grado.

Recita invero il primo comma dell'art. 26 del CGS: "Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone".

Nel caso in esame è fuor di dubbio - alla stregua della cennata annotazione di p.g. e della documentazione ad essa allegata - che lo scontro, sia pur ad opera - per la tifoseria del Manduria - di una sparuta frangia (sei o sette persone) che si opponeva violentemente ai tifosi del Gallipoli, determinò innanzitutto un pericolo per la pubblica incolumità. Come denunciato dalla P.S., infatti, in una pubblica via della cittadina pugliese, non illuminata, durante l'esodo delle tifoserie che avevano assistito alla partita, vi fu un ripetuto lancio di oggetti da parte dei predetti sostenitori del Manduria (pietre e bottiglie di vetro) contro i tifosi del Gallipoli, ed il peggio fu evitato solo per il coraggioso intervento delle forze dell'Ordine, che si frapposero materialmente tra gli opposti gruppi, dopo averne già percepito le pericolose intenzioni, avendo osservato come taluni (i tifosi del Gallipoli in particolare) si fossero armati con le aste delle bandiere ed avessero avvolto sul dorso della mano la cinghia del pantalone a mò di 'tirapugni'.

In ogni caso, poi, il vice questore aggiunto Greco Maurizio fu colpito alla coscia sinistra da uno di tali oggetti, riportando un “trauma escoriato”, come da relazione di Pronto Soccorso del 11/12/2022 (cfr. all’uopo C.N.R. ex art. 347 c.p.p. Questura di Taranto Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali – Sezione Informativa – Squadra tifoserie del 14/12/2022, in atti).

Ciò ha determinato un pericolo per la pubblica incolumità, considerandosi che tale deve intendersi quel fatto - anche solo potenzialmente produttivo di rilevante nocumento fisico o psichico, determinatosi in campo o fuori di esso e cagionato da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte ad una competizione agonistica (Corte federale d’appello, Sez. I. n. 49/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I. n. 50/2022-2023)

E’ da escludersi (secondo le citate pronunce) che la norma di cui all'art. 26, comma 1, CGS si limiti peraltro solo a sanzionare violenze fisiche, o impiego di strumenti atti ad offendere, poiché la ratio legis è quella di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima sereno in campo e fuori di esso, considerando sempre che il principio del 'fair play' costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Sicché un pericolo prodotto da comportamenti anche meramente intimidatori o aggressivi, minacciato a chi, a qualsiasi titolo, prende parte alla competizione agonistica, anche solo come sostenitore occasionale, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva.

Quest'ultima diverge invero significativamente, quanto agli obiettivi perseguiti, dall'ordinamento penale, dove, per i reati contro la pubblica incolumità, essi sono invece identificati nella tutela dell'individuo nei primari diritti alla vita ed alla salute, con evidenti conseguenze sulla gravità della pena per essi prevista e sul maggior rigore nell'accertamento dei relativi presupposti delle distinte fattispecie incriminatrici.

Per aree esterne «immediatamente adiacenti» all’impianto sportivo -così letteralmente indicate dalla norma di cui alla contestazione - si debbono infine intendere quelle aree - come quelle teatro della vicenda in esame - che, pur situate fuori dall’impianto, siano visibili a occhio nudo da un osservatore, o, quantomeno, siano comunque contigue all’impianto (Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 87/2018-2019.)

Tutto ciò, come detto, rende responsabile la società a titolo di responsabilità oggettiva, per come sancito dall'art. 26, comma 1, CGS non solo, ma anche dall'art. 6, comma 4 stesso codice.

Nè sul punto sono state formulate eccezioni od anche mere osservazioni.

Deve ancora aggiungersi che la denunciata ingiusta parità di trattamento sanzionatorio in ragione della diversa natura (indiziaria per il Manduria) degli elementi a carico della reclamante, non può essere condivisa.

Il diverso compendio probatorio che sorregge l'affermata responsabilità di ciascuna delle società non giustificherebbe per ciò solo un diverso trattamento sanzionatorio. Un diverso numero di testimoni non rende più grave il fatto denunciato da più persone, così come una prova indiziaria verificata e univocamente convergente, non porta a conclusione diversa sul piano della sanzione rispetto ad una prova specifica sia pure plurima e lapidaria.

E' il fatto, comunque accertato, che va considerato, ed in questo caso il fatto quale ascrivibile ai tifosi del Manduria e, per essi, alla società (atti violenti, ferimento di un dirigente della PS) è di certo grave ed immeritevole di qualsivoglia attenuante, non certo giovando alle argomentazioni difensive la denuncia sporta dal Presidente della società, intesa invero sostanzialmente ad evidenziare i danni subiti alle strutture, laddove il procedimento disciplinare si è poi sostanzialmente sviluppato sulla scorta dell'annotazione di P.G. inoltrata alla Procura della Repubblica di Taranto.

Deve sul punto comunque osservarsi che non ricorre nessuna delle ipotesi di cui all'art. 29 CGS. In particolare le indicate note indirizzate dal Presidente del Manduria alla Polizia Municipale ed al Commissariato (foll. 73 e 74 degli atti di indagine) con le quali si chiedeva solo un intervento idoneo a garantire il regolare svolgimento della gara, non assumono la natura di attività di cooperazione con le Forze dell'ordine, né per l'adozione di misure atte a prevenire fatti violenti né per addivenire alla identificazione dei propri sostenitori responsabili delle violazioni accertate.

L'eccepita ingiustificata parità di trattamento sanzionatorio dunque, avrebbe, in ipotesi, fondamento solo nel rilievo della eccessiva tenuità della sanzione inflitta alla società Gallipoli.

Ma questa è coperta dal giudicato.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Massimo Galli                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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