F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0040/CFA pubblicata il 22 Settembre 2023 (motivazioni) – A.S.D. Nebros- sig.ri Lamonica Miraglio Salvatore-Giaimo Marco-PF

Decisione/0040/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0027/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Paola Palmieri – Componente

Federica Varrone - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0027/CFA/2023-2024 proposto in data 2.9.2023 dalla società A.S.D. Nebros, in persona del legale rappresentante nonché segretario generale pro-tempore, Sig. Nicosia Walter, e dai sig.ri Lamonica Miraglio Salvatore, in proprio e nelle qualità di presidente della ASD Nebros, e Giaimo Marco, in proprio e nelle qualità di tesserato della ASD Nebros,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 53 del 29.08.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21 settembre 2023, l’Avv. St. Federica Varrone e udito l’Avv. Martino Condipodero Marchetta per i reclamanti e l’Avv. Giovanni Greco per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 6 giugno 2023 prot.29427/536pfi 22-23/PM/ag la Procura federale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia:

1) il sig. Salvatore La Monica Miraglio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nebros, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società;

2) il sig. Marco Giaimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Nebros;

3) la società A.S.D. Nebros;

per rispondere:

1) il sig. Salvatore La Monica Miraglio, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, al calciatore sig. Giaimo Marco di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;

2) il sig. Marco Giaimo, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Nebros pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

3) la società ASD Nebros, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore La Monica Miraglio e Marco Giaimo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2. Il procedimento traeva origine dalla comunicazione del 20.12.2022 con la quale il Comitato regionale Sicilia della LND segnalava che la società A.S.D. Nebros, nel corso del campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021-2022, aveva consentito di svolgere attività sportiva nel proprio ambito al calciatore sig. Marco Giaimo regolarmente tesserato ma sprovvisto di certificazione medica.

All’esito dell’attività di indagine svolta dalla Procura Federale, ed in particolare all’esito dell’audizione del presidente della società A.S.D. Nebros per le stagioni sportive 2021-2022 e 2022-2023, e del sig. Salvatore La Monica Miraglio, era emerso che il calciatore sig. Marco Giaimo non era stato sottoposto alla prescritta visita medico sportiva obbligatoria per la stagione sportiva 2021-2022, stante la mancata esibizione del certificato richiesto.

 In sede di audizione, infatti, alla richiesta di esibire i certificati medici in originale relativi al suddetto calciatore per la stagione sportiva 2021–2022, il massimo dirigente della A.S.D. Nebros aveva dichiarato di non essere in grado di esibire detto certificato, con riserva di trasmissione.

In data 20.2.2023 la società ASD Nebros aveva trasmesso alla Procura federale una e-mail con allegato il certificato medico relativo al calciatore sig. Giaimo Marco avente scadenza in data 22.9.2021.

Dagli atti del procedimento era emerso, pertanto, in maniera pacifica che il calciatore sig. Marco Giaimo, nel corso della stagione sportiva 2021–2022, aveva svolto attività agonistica per la società ASD Nebros pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva.

Detta circostanza era stata confermata anche dalla stessa società ASD Nebros con le memorie fatte pervenire alla Procura federale all’esito della notificazione della Comunicazione di conclusione delle indagini, nelle quali è dato leggere che: “..nel caso del

tesserato Giaimo ci fu una dimenticanza/svista in quanto il ragazzo fu tesserato con una visita medica fatta precedentemente”.

3) All’udienza dibattimentale del giorno 29 agosto 2023 il rappresentante della Procura Federale instava per l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di 600,00 a carico della società A.S.D. Nebros; l’inibizione di sei mesi a carico del Presidente deferito sig. La Monica Miraglio Salvatore; la squalifica per quattro gare a carico del calciatore deferito sig. Giaimo Marco.

4) Con decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 53 del 29 agosto 2023, l’adito Tribunale federale territoriale riteneva sussistenti le violazioni contestate e, per l’effetto, disponeva l’applicazione delle sanzioni nella misura richiesta dalla Procura federale.

5) La società A.S.D. Nebros, il sig. Salvatore La Monica Miraglio e il sig. Marco Giaimo hanno proposto reclamo avverso la predetta decisione.

6) All'udienza del 21 settembre 2023, tenutasi in videoconferenza, è comparso per i reclamanti l’Avv. Martino Condipodero Marchetta e per la Procura federale l’Avv. Giovanni Greco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di reclamo i reclamanti chiedono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) e d) e commi 2 e 3 C.G.S. nella estensione massima, in considerazione del concorso di circostanze di cui all’art. 15, comma 1, C.G.S..

A fondamento del reclamo, i reclamanti deducono che, al momento del tesseramento per la stagione calcistica 2021/2022, il calciatore Giaimo era in regola con gli obblighi relativi all’attestazione di idoneità sportiva e che il certificato medico era scaduto successivamente, ovvero in data 22.09.21.

Osservano che l’A.S.D. Nebros, nella piena consapevolezza dell’infrazione commessa, non solo si è limitata ad ammettere le proprie responsabilità ma, animata da indubitabile spirito di collaborazione, si è da subito messa a disposizione, dapprima per fornire la certificazione medica mancante, ed una volta accertata l’inosservanza delle norme disposte dal Codice di giustizia sportiva nonché delle N.O.I.F., nel fare effettuare in data 19/01/2022 la visita medica al giocatore.

Secondo i reclamanti, essendovi la prova dell’esistenza dell’idoneità medica-sportiva del calciatore per i periodi luglio 2021 - 22 settembre 2021 e per i successivi mesi a partire dal 19 gennaio 2022 e sino al termine delle attività agonistiche, l’infrazione commessa sarebbe circoscritta all’arco temporale delimitato dal 23 settembre 2021 al 18 gennaio 2022.

I reclamanti, pertanto, invocano l’applicazione delle circostanze attenuanti, lamentando l’erroneità dell’affermazione del Tribunale di prima istanza secondo cui l’infrazione si sarebbe protratta per l’intera stagione sportiva 2021/2022, avendo invece interessato solo una delle parti meno intasate del calendario sportivo coincidente con la pausa natalizia.

2. Il reclamo non è meritevole di accoglimento.

In via preliminare, occorre premettere che l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva - secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva - impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. ex multis C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023).

Secondo la pacifica giurisprudenza l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.

Più specificatamente, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. ex multis CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Declinando le esposte coordinate ermeneutiche al caso all’esame, questa Corte federale ritiene che le sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado siano adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti come sopra rappresentati.

Le condotte in esame hanno, innanzitutto, un particolare disvalore sociale, in quanto la norma sostanziale direttamente violata (art. 43 NOIF) è ispirata al criterio fondamentale della tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica. In particolare, l’art. 43, comma 3, NOIF, nel prevedere l’obbligo dei tesserati di ogni società a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva (agonistica e non a seconda dell’età), impone che gli accertamenti sanitari siano “ripetuti alla scadenza del certificato”, ponendo peraltro in capo alle società una specifica responsabilità per l’eventuale impiego del calciatore inidoneo ovvero privo di valida certificazione.

In tale ottica, il conseguimento dell’attestato o il rinnovo del certificato medico non costituisce un adempimento burocratico, atteso che la relativa visita medica è in primis finalizzata alla salvaguardia della integrità fisica dell’atleta. Inoltre, come chiarito in giurisprudenza, l’acquisizione da parte della società di appartenenza della documentazione medica relativa a ciascun atleta è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente l’evoluzione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio anche alla disciplina di rango primario dettata dal D.M. Sanità 15/2/1982 e, in Sicilia, dalla legge regionale n. 36 del 30.12.2000 (ex multis C.F.A. 3^ Sez.- n.005/2016-2017).

L’atleta deve pertanto essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività per tutta la durata della stagione sportiva.

Orbene, nel caso in esame è pacifico che il calciatore sig. Marco Giaimo ha svolto attività agonistica per la società ASD Nebros senza un valido certificato medico non per pochi giorni ma per un arco temporale assai lungo, pari a quasi quattro mesi (dal 21 settembre 2021 sino al 18 gennaio 2022). Ciò costituisce una violazione di rilevante gravità, in quanto in detto arco temporale è stato messo a rischio un valore fondamentale dell’ordinamento generale e federale, che è appunto quello della continua sorveglianza e tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica.

La società, peraltro, si è avvalsa per un considerevole periodo di tempo di un giocatore non abilitato a partecipare alle competizioni sportive, con conseguente alterazione della regolarità delle stesse.

Il Collegio osserva inoltre che, come risulta dalla documentazione in atti, la società si è attivata per il rinnovo del certificato medico solo a seguito del controllo ispettivo da parte della Procura federale, in assenza del quale verosimilmente il giocatore avrebbe continuato a svolgere per l’intero campionato attività senza una valida certificazione medica.

Dette circostanze fattuali attestano, dunque, una grave negligenza e superficialità da parte della società.

Le sanzioni irrogate sono inoltre esattamente conformi alle indicazioni date dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle recentissime decisioni nn. 22-23-24/2023-2024, secondo cui “la sanzione di base che si reputa appropriata per gli atleti che abbiano partecipato a competizioni agonistiche in mancanza del certificato di idoneità fisica è quella di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi – tassativamente – nel campionato di competenza. Per quanto riguarda i presidenti delle società, i quali abbiano consentito o non impedito ai propri atleti di partecipare a competizioni agonistiche ancorché privi dell’idoneità medico-sanitaria, la sanzione minima che si reputa appropriata è – in linea di massima - quella di mesi 6 (sei) di inibizione. Correlativamente, per le società oggettivamente responsabili la ammenda minima va quantificata in linea di massima in euro 600 (seicento)”.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va dunque respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Federica Varrone                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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