F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 051/TFN – SD del 15 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 4129/872pf22-23 GC/SA/ep, dell’11 agosto 2023, nei confronti del sig. Matteo Dionisi e della società ASD Cjarlins Muzane – Reg. Prot. 34/TFN-SD

Decisione/0051/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0034/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4129/872pf22-23 GC/SA/ep dell’11 agosto 2023, nei confronti del sig. Matteo Dionisi e della società ASD Cjarlins Muzane,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell’11.8.2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

- il sig. Matteo DIONISI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società ASD Cjarlins Muzane, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 del CGS per avere lo stesso, in occasione della gara Campodarsego - Cjarlins Muzane, valevole per il Campionato di Serie D, Girone C, disputatasi in data 19 Marzo 2023, tenuto un comportamento ripetutamente violento nei confronti del sig. Pablo Perez BLANCO, calciatore della squadra avversaria, dapprima colpendolo volontariamente al viso con il gomito sinistro al 29’ del primo tempo, successivamente, colpendolo ancora una volta volontariamente al viso con il gomito del braccio destro al 43’ del secondo tempo, causando allo stesso un “trauma cranio – facciale con frattura ossa nasali” con prognosi di giorni 30;

- la Società ASD Cjarlins Muzane a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nel cui interesse all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione operava il sig. Matteo Dionisi.

La fase istruttoria

L’indagine traeva origine dalla segnalazione effettuata alla Procura Federale dal Presidente della ACD Campodarsego, sig. Daniele Pagin.

Con nota del 23.3.2023, difatti, il Presidente Pagin esponeva che, in occasione della gara disputata il 19.3.2023, tra la ACD Campodarsego e la ASD Cjarlins Muzane, il calciatore di tale ultima società, Matteo Dionisi, avrebbe tenuto un comportamento violento e antisportivo nei confronti del calciatore della squadra avversaria Pablo Perez Blanco.

In particolare, il calciatore Dionisi avrebbe, più volte, e nello specifico al minuto 29 del primo tempo ed al minuto 43 del secondo tempo, colpito violentemente con una gomitata al naso il calciatore Blanco, provocandogli una perdita di sangue.

Alla nota inviata alla Procura era allegato il referto del Pronto Soccorso, che aveva diagnosticato al sig. Blanco un trauma cranico e la frattura del naso, nonché le riprese video relative agli episodi denunciati.

La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 14 maggio 2023, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 872 pf 22-23, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla condotta violenta subita dal calciatore Pablo Perez Blanco durante la gara Campodarsego - Cjarlins Muzane del 19 Marzo 2023, valevole per il Campionato di Serie D”.

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, tra gli altri, i fogli di censimento e l’organigramma delle due società coinvolte, le riprese video prodotte, nonché la documentazione sanitaria.

Sempre in sede istruttoria, la Procura procedeva all’audizione di una serie di soggetti tra cui i calciatori Pablo Perez Blanco e Matteo Dionisi.

Quest’ultimo, sentito una prima volta, riferiva di aver avuto, nel corso dell’incontro, alcuni normali contatti di gioco con il calciatore Perez Blanco. Solo verso la fine del secondo tempo, nel tentativo di tenere la marcatura e di allontanare il Perez, lo avrebbe involontariamente colpito al viso invece che al petto.

La Procura procedeva anche ad una seconda audizione del Dionisi. In tale occasione, il Dionisi, dopo aver visionato il filmato relativo allo scontro avvenuto al 29’ del primo tempo, ribadiva la precedente versione, precisando che “in quella occasione ci sono stati dei contatti di gioco…. Ho solo cercato di mantenere la marcatura allontanandolo muovendo le braccia senza recare alcun danno all’avversario”.

Esaminati, quindi, gli atti dell'attività d'indagine espletata, in data 28 giugno 2023, la Procura Federale notificava agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini.

Questi ultimi, In data 1 agosto 2023, proponevano alla Procura di definire il procedimento ai sensi dell’art. 126 CGS, indicando, quale sanzione finale per il sig. Dionisi, la squalifica di 4 giornate e, per la società, l’ammenda di 400,00.

In data 11.8.2023, la Procura Generale dello Sport presso il Coni, "vista la condotta violenta, grave, volontaria e reiterata", non condividendo l’entità delle sanzioni proposte, invitava la Procura a procedere con il deferimento.

Notificati, quindi, gli atti di deferimento, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 7 settembre 2023.

La fase predibattimentale

Il 4 settembre 2023, l’avv. Paolini, per conto del proprio assistito, sig. Matteo Dionisi, depositava memoria difensiva.

Con detta memoria il legale chiedeva il proscioglimento del proprio assistito, sostenendo che non vi fossero prove in ordine alla sussistenza delle condotte contestate e, comunque, in ordine all’esistenza di un nesso causale tra i colpi inflitti dal Dionisi e la frattura nasale subita dal calciatore Pablo Perez Blanco.

Il dibattimento

All’udienza del 7 settembre 2023, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Nicola Paolini, in rappresentanza dei deferiti, nonché il D.G., sig. Denis Fiorin.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Matteo Dionisi, giornate 8 (otto) di squalifica;

- per la società ASD Cjarlins Muzane, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

L’avv. Paolini, nel riportarsi alla propria memoria, chiedeva il proscioglimento dei deferiti o, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima.

La decisione

1. Il Tribunale ritiene che il sig. Matteo Dionisi e la società ASD Cjarlins Muzane siano responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

Come si è visto, al sig. Dionisi è contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione all’art. 38 del medesimo Codice, intitolato “Condotta violenta dei calciatori”.

Occorre, dunque, preliminarmente, comprendere quando è configurabile l’ipotesi disciplinata dall’art. 38 CGS ovvero, in altri termini, comprendere cosa debba intendersi per “condotta violenta”.

L’art. 38 CGS non offre una definizione della “condotta violenta”, limitandosi a disciplinare le relative sanzioni laddove tale condotta sia posta in essere da un calciatore.

La definizione di “condotta violenta” la si ritrova, invece, nell’art. 35 CGS, intitolato " Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara".

Tale norma, al primo comma, così recita: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”.

Secondo la consolidata giurisprudenza, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da « intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (Decisione/0036/CFA-2022-2023; CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221).

Gli elementi che, dunque, consentono di configurare una ipotesi di “ condotta violenta”, rilevante ai fini dell’applicazione degli artt. 35 e 38 CGS, sono l’intenzionalità del fatto e la messa in pericolo dell’incolumità del calciatore (ovvero dell’ufficiale di gara nell’ipotesi ex art. 35 CGS).

Ai fini che qui rilevano va anche ribadito che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, decisione n. 14/CFA/2020/2021; Sezioni Unite, decisione n. 19/CFA/2020/2021; CFA decisione n. 83/CFA/2020/2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020/2021).

2. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento non può che ritenersi sussistente la responsabilità del sig. Matteo Dionisi per la condotta contestata.

E’ pacifico dagli atti di causa, in quanto confermato dai vari testimoni sentiti nonché dalle riprese video prodotte, che il sig. Matteo Dionisi, al minuto 29 del primo tempo ed al minuto 43 del secondo tempo della gara Campodarsego - Cjarlins Muzane del 19.3.2023, abbia colpito con una gomitata al naso il calciatore Pablo Perez Blanco.

Per quel che riguarda il primo episodio, dalle riprese video emerge come il Dionisi, consapevole di avere alle proprie spalle il calciatore avversario, che cercava di posizionarsi innanzi la porta per ricevere la palla a seguito di un calcio di punizione, mentre in un primo momento tenta di allontanarlo con il movimento delle braccia, immediatamente dopo sferra un colpo al viso con il braccio piegato a gomito.

Ancora più grave è il secondo episodio. In tal caso, difatti, dalle riprese video emerge che, mentre entrambi i calciatori erano nell’area di rigore e il pallone era lontano da loro, il Dionisi, senza che vi fosse alcun motivo legato a tattiche di gioco, si è girato verso Pablo Perez Blanco sferrandogli una gomitata diretta al viso.

Gli episodi descritti non possono in alcun modo essere interpretati, come sostenuto dal Dionisi, quali normali contatti di gioco. Da entrambi i video, come detto, difatti, si evince con chiarezza non solo la volontarietà e intenzionalità dell’azione posta in essere dal Dionisi e la circostanza che tale azione non era riferibile ad uno scontro di gioco (il Dionisi, soprattutto nel secondo episodio, si è girato verso l’avversario all’esclusivo scopo di sferrargli la gomitata), ma anche l’idoneità delle azioni a mettere in pericolo l’incolumità fisica del calciatore e, dunque, a determinargli un danno (la gomitata è stata sferrata sul viso e, perciò, in una parte significativamente vulnerabile del corpo).

Il comportamento tenuto dal calciatore Matteo Dionisi, dunque, integra certamente l’ipotesi di “condotta violenta” di cui agli artt. 35 e, per ciò che concerne i calciatori, 38 CGS.

Del resto, lo stesso direttore della gara in cui sono avvenuti i fatti oggetto di deferimento, sentito dalla Procura, dopo aver visionato le riprese degli episodi incriminati, ha espressamente affermato: “Per quanto riguarda il primo episodio, se avessi visto il gesto del giocatore n. 2 del Ciarlins, lo avrei certamente espulso per condotta violenta, senza fischiare il calcio di rigore in quanto il gioco era fermo. Nel secondo episodio avrei espulso il giocatore n. 2 del Ciarlins per condotta violenta e decretato il calcio di rigore per la squadra di casa”.

3. Le conclusioni raggiunte non mutano neppure laddove si voglia ritenere, come sostenuto dal deferito, che non sia stata raggiunta la piena prova della sussistenza di un nesso causale tra la condotta del Dionisi e la frattura nasale subita dal calciatore Pablo Perez Blanco, accertata dal referto medico del Pronto soccorso.

Dagli atti acquisiti al procedimento emergono indizi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere, con ragionevole certezza, che la rottura nasale accertata dal Pronto Soccorso immediatamente dopo il termine della partita, possa essere riferibile ai colpi sferrati dal Dionisi.

In ogni caso, come si è innanzi visto, ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare di cui all’art. 38 CGS non è necessaria la sussistenza di un danno fisico, il quale non è elemento costitutivo della fattispecie incriminata, ma solo ed esclusivamente la volontarietà della condotta e la sua idoneità a mettere in pericolo l’incolumità fisica del giocatore.

In altri termini, la norma in questione è applicabile a prescindere dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione di un danno fisico al calciatore e, dunque, a prescindere dall’accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la condotta del Dionisi e la frattura nasale subita dal calciatore Pablo Perez Blanco.

Alla responsabilità del calciatore Matteo Dionisi, consegue la responsabilità della società ASD Cjarlins Muzane ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS.

4. Tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal calciatore Dionisi, caratterizzata dal fatto che la stessa può certamente definirsi volontaria, intenzionale e reiterata, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Matteo Dionisi, mesi 2 (due) di squalifica, a decorrere dall’inizio del Campionato di competenza;

- per la società ASD Cjarlins Muzane, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 settembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                            Carlo Sica

 

 

Depositato in data 15 settembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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