F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 052/TFN – SD del 15 Settembre 2023 (motivazioni) – Ricorso della società Torino Women SSDARL contro LND, Dipartimento Calcio Femminile, FIGC e la società GS CF Caprera – Reg. Prot. 36/TFN-SD

Decisione/0052/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0036/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 settembre 2023, sul ricorso ex art. 86 CGS, con domanda cautelare per la sospensione dell’inizio del campionato di Serie C - girone A Divisione Calcio Femminile, proposto dalla società Torino Women SSDARL contro la Lega Nazionale Dilettanti – LND, nonché contro il Dipartimento Calcio Femminile – LND, la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC e la società GS CF Caprera, avverso il Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 agosto 2023 emesso dal Dipartimento Calcio Femminile – LND, con il quale si delibera di integrare l’organico del Campionato Nazionale di Serie C femminile ss 2023/2024 con l’ammissione della Società GS CF Caprera, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso ex art. 86 CGS, depositato il 17.8.2023, proposto contro la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società GS CF Caprera, la società Torino Women SSDRL, rappresentata e difesa dell'Avv. Francesco Rondini, ha chiesto che il Tribunale Federale “in via cautelare:

- disponga in via cautelare monocratica ex art. 97 C.G.S. la sospensione dell’inizio del Campionato di Serie C Girone A Dipartimento Calcio Femminile F.I.G.C./L.N.D. a partire dalla gara del 10.09.2023;

- disponendo ex art. 96 la fissazione di udienza per la discussione dell'istanza cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile.

In via cautelare e preliminare:

- accertare l’illegittimità per violazione di legge che ha portato alla delibera emessa dal Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 10.08.2023 con quale si dà atto di integrare l’organico del Campionato Nazionale di Serie C femminile 2023/2024 con l’ammissione della Società G.S. C.F. CAPRERA;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della odierna ricorrente;

Nel merito:

- accertare l’erroneo punteggio assegnato alla Società Torino Women SSDRL nella graduatoria di ripescaggio così come alla Società G.S. C.F. CAPRERA;

- per l’effetto disporre d’ufficio la revisione dei punteggi verificati attribuiti sia alla Società TORINO WOMEN SSDRL così come alla Società G.S. C.F. CAPRERA;

- sempre per l’effetto dichiarare di integrare l’organico del Campionato Nazionale di Serie C femminile 2023/2024 con il ripescaggio della Società TORINO WOMEN SSDRL al posto della Società G.S. C.F. CAPRERA”.

Nell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente, premessa la sussistenza di un posto vacante nell’organico del Campionato Nazionale di Serie C femminile della Stagione Sportiva 2023/2024, integrato, con il Comunicato Ufficiale n. 5 del 10.08.2023 del Dipartimento Calcio Femminile con l’ammissione della Società GS CF Caprera, prima nella graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti nel Comunicato Ufficiale n. 44 del 30 dicembre 2022, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile, con un unico motivo di ricorso, lamenta l’“Illegittimità della delibera per violazione di legge ed eccesso di potere e/o violazione sul giusto procedimento – Mancata pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo”.

Istanza di provvedimento cautelare monocratico d’urgenza

In ordine all’istanza urgente ex artt. 96 e 97 CGS, con la quale viene richiesto, in via cautelare, sia monocratica che collegiale, il provvedimento di “sospensione dell’inizio del Campionato di Serie C Girone A Dipartimento Calcio Femminile FIGC/LND a

partire dalla gara del 10.09.2023”, con decreto depositato il 22 agosto 2023, il Presidente del Tribunale Federale ha rigettato l’istanza di provvedimento cautelare monocratico d’urgenza disponendo che “la LND – Dip.to Calcio Femminile depositi, entro il giorno 30 agosto 2023, ore 17.00, la graduatoria, ove esistente, delle Società valutate per l’integrazione dell’organico per cui è ricorso”.

Con il suindicato decreto, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale ha, tra l’altro, fissato l’udienza per la discussione del ricorso per il giorno 7 settembre 2023.

In data 30 agosto 2023, la LND – Dip.to Calcio Femminile ha depositato i conteggi conseguiti dalle società Caprera e Torino Women ai fini della graduatoria per l’integrazione dell’organico di Serie C Femminile 2023/2024.

Memorie

L’1 settembre 2023 la società Torino Women ha depositato memoria, mentre il 2 settembre 2023 si è formalmente costituita la Lega Nazionale Dilettanti, depositando memoria cui ha replicato la società Torino Women con atto depositato il 4 settembre 2023.

La riunione del giorno 7 settembre 2023

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 7 settembre 2023, tenutasi in modalità videoconferenza.

Sono comparsi, per la società ricorrente, l’Avv. Francesco Rondini e, per la LND, l’Avv. Giancarlo Gentile.

L’Avv. Francesco Rondini si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento L’Avv. Giancarlo Gentile ha richiamato i contenuti dell’atto di costituzione depositato nell’interesse della Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo l’integrale accoglimento delle richieste ivi formulate.

Nessuno è comparso per la FIGC né per la Società GS CF Caprera, non costituitesi. All’esito della discussione il Tribunale ha riservato la decisione.

I motivi della decisione

La società Torino Women lamenta l’illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 5 del 10.08.2023 per violazione di legge ed eccesso di potere e/o violazione sul giusto procedimento – Mancata pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo.

In particolare, la società ricorrente evidenzia l’illegittimità, per illogicità ed ingiustizia manifesta, del suindicato Comunicato in considerazione della mancata pubblicazione della graduatoria aggiornata di eventuale ripescaggio. L’omessa pubblicazione della graduatoria avrebbe comportato, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la violazione del diritto di difesa in capo alla società stessa.

Premesso quanto sopra, la società censura il Comunicato assumendo di avere diritto ad un punteggio finale maggiore nella graduatoria dei ripescaggi rispetto alla società Caprera in quanto alcuni criteri non sarebbero stati applicati correttamente dalla LND.

Occorre, preliminarmente, evidenziare che la società ricorrente, in data 26 luglio 2023 è stata destinataria della comunicazione con cui venivano riportati nel dettaglio i punteggi riconosciuti ai fini della immissione in graduatoria.

A seguito dell’istanza di accesso formulata dal Torino, il Dipartimento Calcio Femminile ha trasmesso i punteggi riconosciuti alla società ripescata in data 14 agosto 2023.

Nel ricorso depositato il 17 agosto 2023 la società piemontese ha pienamente svolto le proprie difese di merito a sostegno della domanda volta a vedersi assegnato il posto nell’organico del campionato di Serie C, in alternativa alla società Caprera.

Alla luce di quanto sopra non si configura, nella fattispecie de qua, alcuna compromissione del diritto di difesa in capo alla ricorrente che è stata resa edotta di tutti i punteggi riconosciuti ai fini del ripescaggio ed ha potuto, conseguentemente, censurare nel merito i punteggi stessi.

Occorre, inoltre, evidenziare che, nell’emanare il comunicato censurato, il Dipartimento Calcio Femminile ha dato applicazione ai criteri emanati con il Comunicato Ufficiale n. 44 del 30 dicembre 2022.

Aderendo, sul punto, all’eccezione formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti, la mancata espressa impugnazione dell’atto presupposto rende, di conseguenza, inammissibile la censura, nel merito, dei criteri adottati.

Il ricorso presenta profili di inammissibilità anche nella parte in cui il Torino Women ritiene viziata l’attribuzione dei punti relativi alla Coppa Disciplina la cui graduatoria risulta, per tabulas, pubblicata dal Comitato Regionale Piemonte in data 22 giugno 2023. Anche tale graduatoria, così come il Comunicato Ufficiale n. 44 del 30 dicembre 2022, non risulta formalmente impugnata dalla ricorrente e la relativa censura non può certamente considerarsi “assorbita” dal ricorso introduttivo tenuto conto che della graduatoria pubblicata non viene fatta alcuna menzione nell’atto stesso.

Premesso quanto sopra, nel merito il ricorso appare, in ogni caso, infondato con riferimento a tutte le doglianze proposte dalla società, tenuto conto della genericità delle stesse circa l’illegittimità dell’operato della LND in ordine all’applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi.

Il Torino Women lamenta, in particolare, che la differenza del numero di squadre partecipanti ai rispettivi campionati avrebbe dovuto comportare una differente proporzione nel punteggio assegnato, non ritenendo applicabili “coefficienti standard quando la fattispecie in esame non lo consente”.

Fermo restando che non viene indicato il punteggio che, a parere della ricorrente, andrebbe attribuito al Torino ed al Caprera, appare evidente che la censura così come formulata non coglie nel segno sostanziandosi, la stessa, come una mera doglianza di principio che, come tale, non può trovare accoglimento.

Le domande di parte non possono, dunque, che essere dichiarate inammissibili e, comunque, infondate per le ragioni espresse nella suestesa motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile e, comunque, infondato.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 15 settembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it