F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 053/TFN – SD del 15 Settembre 2023 (motivazioni) – Ricorso ex art. 47 CGS proposto dall’A.B. Gianluca Panizza contro AIA – Reg. Prot. 33/TFN-SD
Decisione/0053/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0033/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente Francesca
Paola Rinaldi – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 settembre 2023, sul ricorso ex art. 47 CGS proposto dall'A.B. Gianluca Panizza contro l’Associazione Italiana Arbitri – AIA, avverso la delibera del Comitato Nazionale dell'AIA pubblicata con C.U. n. 37 del 26 luglio 2023, con la quale è stata rigettata la domanda, formulata dall’odierno ricorrente, di essere inserito, per la stagione sportiva 2023-2024, nell’Organico degli Osservatori Arbitrali a disposizione della CON Dilettanti,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 47 CGS contro l'Associazione Italiana Arbitri – AIA, il sig. Panizza ha impugnato la delibera del Comitato Nazionale dell'AIA pubblicata con C.U. n. 37 del 26 luglio 2023, con la quale sarebbe stata implicitamente rigettata l’istanza dello stesso ad essere inserito per la stagione sportiva 2023/2024 nell’organico degli Osservatori Arbitrali a disposizione della CON Dilettanti.
Il ricorrente, in dettaglio, ha censurato l’omessa motivazione della delibera, qualificando il silenzio della Commissione come un rigetto e chiedendo la dichiarazione di nullità della stessa per carenza di motivazione ed eccesso di potere. Il sig. Panizza ha, inoltre, richiesto al Tribunale di ordinare all’AIA la sua integrazione nell’organico degli Osservatori Arbitrali a disposizione della CON Dilettanti.
La memoria dell’AIA
L’Associazione Italiana Arbitri ha depositato, tramite il proprio legale, memoria difensiva nella quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio, stante la mancata notifica dello stesso alla FIGC, considerata parte necessariamente interessata all’esito del giudizio.
L’AIA ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del ricorso per inesistenza di una qualsivoglia decisione sull’istanza formulata dal ricorrente. Secondo l’Associazione, infatti, la delibera impugnata non conterrebbe alcun rigetto implicito dell’istanza proposta, sulla quale non sarebbe stata assunta alcuna decisione.
Nella memoria difensiva è stata, altresì, rilevata l’inammissibilità della domanda di inserimento nell’organico degli osservatori arbitrali, poiché finalizzata ad imporre all’AIA una decisione che spetta unicamente al Comitato Nazionale.
Nel merito, l’AIA ha evidenziato come il sig. Panizza non avrebbe in ogni caso i requisiti per l’inserimento nel citato organico vista la sua pregressa attività di osservatore arbitrale per cinque stagioni della CAN D, organo che sarebbe stato in sostanza sostituito dalla CON dilettanti. Vi sarebbe, quindi, un’identità tra i due organi che impedirebbe l’accoglimento della richiesta del sig. Panizza ai sensi dell’art. 52 co. 7 Regolamento AIA, il quale preclude agli osservatori arbitrali di essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale in cui gli stessi abbiano già svolto attività. L’AIA ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso proposto.
Il dibattimento
All’udienza del 7 settembre 2023, sono comparsi l’avv. Andrea Sandroni, in rappresentanza del sig. Gianluca Panizza, e l’avv. Valerio Di Stasio, in rappresentanza della Associazione Italiana Arbitri.
L’avv. Andrea Sandroni ha replicato a quanto ex adverso dedotto nella memoria difensiva, con riferimento sia ai profili di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio, chiedendo in subordine termine per la notifica alla FIGC del ricorso, sia in merito all’asserita infondatezza dello stesso per insussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’inserimento del sig. Panizza nell’organico degli Osservatori Arbitrali a disposizione della CON Dilettanti. Ha concluso riportandosi ai propri scritti, chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L’avv. Valerio Di Stasio, in rappresentanza della Associazione Italiana Arbitri, si è riportato integralmente alle controdeduzioni depositate e ha esposto i contenuti e le motivazioni poste a fondamento della richiesta di rigetto del ricorso. Lo stesso ha, inoltre, richiesto l’inammissibilità delle nuove eccezioni formulate ed il rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il presente procedimento, come anticipato, prende le mosse dal ricorso proposto dal Sig. Panizza, il quale ha censurato la delibera AIA pubblicata con C.U. n. 37 del 26 luglio 2023 nella parte in cui non si è pronunciata in merito alla sua istanza di inserimento nell’organico degli Osservatori Arbitrali a disposizione della CON Dilettanti. Il ricorrente, in dettaglio, ha qualificato tale silenzio come equivalente a un provvedimento di rigetto.
Secondo il Tribunale tale interpretazione non è accoglibile dovendosi, invece, ritenere che nel caso di specie si configuri un’ipotesi di mero silenzio non significativo.
Tale impostazione trova conforto nella stessa memoria dell’AIA, che ha confermato come la delibera impugnata non decida in merito alla posizione del sig. Panizza, la cui istanza ad oggi è ancora priva di riscontro.
Non vi è dubbio che il silenzio della Commissione Nazionale AIA sia censurabile, tuttavia, tale silenzio non è stato oggetto di impugnazione da parte dell’odierno ricorrente.
Quest’ultimo, infatti, come ricordato, si è limitato a chiedere l’annullamento della delibera, considerandola un provvedimento di rigetto. Neppure in subordine viene contestato il mero silenzio della Commissione.
Ne deriva che, non essendovi stata sul punto una devoluzione, il Tribunale non può pronunciarsi, imponendosi una decisione di rigetto del ricorso proposto.
L’argomentazione sopra esposta è considerata assorbente rispetto alle altre eccezioni di inammissibilità sollevate dall’AIA.
Fermo restando quanto sopra, nel merito si rileva come il ricorrente abbia richiesto al Tribunale, quale conseguenza dell’annullamento della delibera, di ordinare l’integrazione del sig. Panizza nell’organico degli Osservatori Arbitrali a disposizione della CON Dilettanti. Tuttavia, rientra nella competenza esclusiva del Comitato Nazionale AIA provvedere nel merito e compiere le relative valutazioni, che non possono essere oggetto di decisione da parte di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 settembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Depositato in data 18 settembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai