F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 054/TFN – SD del 19 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 4387/897pf22-23/GC/GR/ff del 17 agosto 2023, nei confronti del sig. Alessandro Mastrogiuseppe e della società ASD Gymnopedie – Reg. Prot. 35/TFN-SD

Decisione/0054/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4387/897pf22-23/GC/GR/ff del 17 agosto 2023, nei confronti del sig. Alessandro Mastrogiuseppe e della società ASD Gymnopedie,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 4387/897pf22-23/GC/GR/ff del 17 agosto 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Mastrogiuseppe Alessandro, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D.

Gymnopedie, e la società A.S.D. Gymnopedie, per rispondere:

- il primo, della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere lo stesso inviato, in data 9 marzo 2023, tra le ore 14.05 e le ore 14.18, dalla propria utenza telefonica WhatsApp identificata con n. 3479…37, espressioni offensive nei confronti del sig. Di Bartolomeo Giulio, Presidente della Sezione A.I.A. di Sulmona, da quest’ultimo ricevute alla propria utenza telefonica WhatsApp identificata con n. 3479….35 (come da segnalazione del 13 marzo 2023 e file audio allegato) del seguente tenore letterale: “..gli arbitri sono fascisti in mezzo al campo un po’ perché devono esserlo..”, “una persona piccola”, “persona non seria”; “pensa quanto cazzo sei intelligente”, “del resto probabilmente la vita ti ha dato poco eh … quindi ti resta questo caro Giulio, mi dispiace per te, persona veramente misera d’animo sei”;

- la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione e commessi dal primo, all’epoca dei fatti tesserato presso la stessa come allenatore.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine al presunto invio di messaggi vocali WhatsApp dal contenuto disciplinarmente rilevante da parte del tecnico Alessandro Mastrogiuseppe - UEFA C cod. 43.441 - al Presidente della Sezione AIA di Sulmona, sig. Giulio Di Bartolomeo”, risulta iscritto nel registro della Procura federale in data 20 aprile 2023 al n. 897 pf 22-23.

Nel corso delle indagini, sentiti il sig. Di Bartolomeo Giulio, presidente della sezione A.I.A. di Sulmona ed il sig. Mastrogiuseppe Alessandro, come da verbali in atti, sono stati acquisiti il referto di gara; il comunicato ufficiale della gara “Under 15 Regionali C11 Gymnopedie - Sambuceto Calcio” del 4 marzo 2023; il C.U. n. 67 del 9 marzo 2023 emesso della LND - Comitato Regionale Abruzzo.

La Comunicazione di conclusione delle indagini del 6.7.2023 risulta essere stata ritualmente notificata alle parti deferite. L’incolpato non ha chiesto di essere ulteriormente sentito, né inviato una memoria difensiva. Nessuna memoria è pervenuta da parte della società.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 12.9.2023, i deferiti non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

Il dibattimento

All’udienza del 12.9.2023, tenuta in modalità video conferenza, l’avv. Lorenzo Giua, per la Procura Federale, riportatosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessandro Mastrogiuseppe, mesi 3 (tre) di squalifica; - per la società ASD Gymnopedie, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per i deferiti.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

La produzione acquisita in sede di indagini dalla Procura Federale e le dichiarazioni rese dal deferito Mastrogiuseppe Alessandro, audito dalla Procura Federale, consentono di ritenerne provata la responsabilità e, con essa, quella della società di appartenenza. Ed invero, nel corso dell’audizione è stato fatto ascoltare al Mastrogiuseppe, che ha confermato esserne l’autore e mittente, il messaggio vocale inviato sull’utenza telefonica del Presidente della Sezione A.I.A. di Sulmona, dal secondo allegato al proprio esposto.

Il messaggio è stato inviato il 9.3.2023, subito dopo la pubblicazione del C.U. n. 67 emesso in pari data dalla LND – Comitato Regionale Abruzzo, riportante i provvedimenti emessi dal competente Giudice sportivo con riferimento alla gara “Under 15 Regionali C11 Gymnopedie - Sambuceto Calcio” del 4 marzo 2023, cui il Mastrogiuseppe aveva preso parte quale allenatore della compagine ospitante.

Nella specie, il ridetto era stato attinto dalla sanzione della squalifica sino al 22.3.2023.

Il tenore delle espressioni pronunciate, come emerso dall’ascolto del file, non lascia dubbi in ordine alla loro portata offensiva, lesive dei valori quali l’onore e la reputazione inerenti alla persona del destinatario, nella specie definita “piccola”, “non seria”, non “intelligente”  e “misera d’animo”, non essendo sufficiente ad escluderne il disvalore la circostanza che il messaggio sarebbe stato inviato in un momento di rabbia, successivamente al colloquio telefonico intercorso con il Di Bartolomeo, da quest’ultimo interrotto unilateralmente per porre fine ad una conversazione già sfociata in altre affermazioni offensive (v. audizione Di Bartolomeo).

Alla luce delle sopra richiamate evidenze istruttorie, la condotta del sig. Mastrogiuseppe integra la violazione disciplinare allo stesso ascritta.

Alla stregua dei soggetti indicati dall’art. 2, comma 1, CGS, infatti, è fuor di dubbio che anche il ridetto sia tenuto all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC, delle altre norme federali ed all’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 4, co. 1, CGS), come del resto espressamente previsto, quanto ai tecnici, anche dall’art. 37, del Regolamento del Settore tecnico.

Dei fatti ascritti al tecnico Mastrogiuseppe risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. 2, CGS, la società ASD Gymnopedie presso cui lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti.

Alla luce dei fatti come rappresentati e considerata ogni altra circostanza, in adesione alle richieste del rappresentante della Procura Federale, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessandro Mastrogiuseppe, mesi 3 (tre) di squalifica;

- per la società ASD Gymnopedie, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 settembre 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 19 settembre 2023.

 

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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