F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 055/TFN – SD del 19 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. . 4792/739pf22-23/GC/SA/mg del 23 agosto 2023, depositato il 24 agosto 2023, nei confronti del sig. Federico Pulice, della sig.ra Concetta Primavera e della società ASD Royal Team Lamezia – Reg. Prot. 38/TFN-SD
Decisione/0055/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0038/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4792/739pf2223/GC/SA/mg del 23 agosto 2023, depositato il 24 agosto 2023, nei confronti del sig. Federico Pulice, della sig.ra Concetta Primavera e della società ASD Royal Team Lamezia,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto 4792/739pf22-23/GC/SA/mg del 23 agosto 2023, depositato il 24 agosto 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. Federico Pulice, all’epoca dei fatti, Direttore Generale dell’A.S.D. Royal Team Lamezia, per rispondere della violazione di cui all’art. all’ art. 4, comma 1, in relazione all’art. 39 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in data 06.11.2022, al termine della gara Royal Team Lamezia – Segato, valevole per il Campionato Nazionale Serie A2 Femminile, proferito nei confronti della Calciatrice della società A.S.D. Segato, sig.ra Linza Erika Francesca, la seguente espressione: “Puttana” e per aver tentato di scavalcare la balaustra per raggiungere il rettangolo di giuoco;
2. la sig.ra Concetta Primavera, all’epoca dei fatti, calciatrice tesserata per l’A.S.D. Royal Team Lamezia: per rispondere della violazione di cui all’art. all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza giustificato motivo, alla audizione programmata in data 10.05.2023 e in data 18.05.2023 innanzi al Collaboratore della Procura Federale;
3. la società A.S.D. Royal Team Lamezia, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Concetta Primavera, come sopra descritto, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la A.S.D. Royal Team Lamezia.
La fase istruttoria
In data 13.03.2023, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 739 pf22-23 avente ad oggetto “Condotte intimidatorie verificatisi in occasione della gara Royal Team Lamezia - Segato del 06 Novembre 2022, valevole per il campionato nazionale C5 serie A2, girone D”.
Nel corso dell’attività istruttoria, veniva acquisita, oltre alla documentazione di rito, il referto della suddetta gara unitamente al CU del Giudice Sportivo, nonché un video, ripreso da un telefono cellulare, ritraente una fase concitata del post-gara con acceso diverbio tra soggetti presenti sugli spalti e tesserati nel recinto di gioco.
Veniva altresì disposta l’audizione di numerosi tesserati, ivi compreso il soggetto deferito, sig. Pulice, nonché della calciatrice sig.ra Linza Erika Francesca, destinataria dell’espressione offensiva, come riportata nel capo di incolpazione.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 11.07.2023, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava l’avviso di conclusione indagini.
Non essendo pervenute memorie e/o richieste da parte di alcuno dei soggetti avvisati, la Procura provvedeva a notificare l’atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 12.9.2023, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza del 12.09.2023, svoltasi in videoconferenza, partecipava, per la Procura Federale, l’Avv. Lorenzo Giua, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Federico Pulice, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la sig.ra Concetta Primavera, giornate effettive 1 (una) di squalifica;
- per la società ASD Royal Team Lamezia, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.
La decisione
Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte per le motivazioni appresso specificate.
In data 1.2.2023 la ASD Royal Team Lamezia, avendo proprie calciatrici ricevuto minacce verbali non meglio precisate, richiedeva alla Procura Federale la presenza di un suo rappresentante in occasione della gara A.S.D. Segato - ASD Royal Team Lamezia, da disputarsi a Polistena in data 19.2.2023.
Il suddetto incontro, svoltosi alla presenza di un collaboratore della Procura Federale, non dava adito a rilievi di sorta, ma, al fine di verificare la fondatezza di quanto lamentato dalla Royal Team Lamezia, veniva acquisita diversa documentazione relativa alla gara di andata disputata dalle due squadre, ivi compreso un video spontaneamente consegnato dal sig. Maurizio Maio, allenatore di base, presente sugli spalti seppur estraneo alle due compagini.
Dall’esame del video è dato evincersi una certa animosità al termine della gara di andata del 6.11.2022, con accesi diverbi tra soggetti sugli spalti e tesserati presenti sul recinto di gioco.
Veniva quindi disposta l’audizione di numerosi tesserati di entrambe le squadre i quali, pur confermando momenti di tensione a fine gara, ne fornivano una ricostruzione diametralmente opposta.
Per quanto di interesse ai fini della presente decisione, tutti i tesserati della ASD Segato, con dichiarazioni univoche e convergenti, riferivano che un dirigente della squadra avversaria presente sugli spalti, da alcuni indicato nominativamente nel sig. Federico Pulice, dopo aver aggredito verbalmente, senza apparente motivo, la calciatrice Linza Erika Francesca, apostrofandola “puttana”, avrebbe cercato di entrare sul terreno di gioco, non riuscendovi per l’intervento del sig. Leonardo Zema, allenatore della A.S.D. Segato.
Di contro, i tesserati della ASD Royal Team Lamezia, pur concordando sull’animosità creatasi a fine gara, durante i loro festeggiamenti per la vittoria ottenuta, riferivano di non aver udito alcuna offesa proferita nei confronti di alcuna calciatrice avversaria, ma di aver assistito ad un tentativo di aggressione da parte dell’allenatore della A.S.D. Segato, sig. Leonardo Zema, che avrebbe strattonato un loro dirigente, sig. Federico Pulice, al fine di farlo cadere dagli spalti.
In disparte ogni valutazione in ordine alle divergenti ricostruzioni, occorre rilevare che il fatto, come contestato nel capo di incolpazione, risulta ampiamente provato nella sua materialità alla luce di quanto riportato nel referto redatto dal direttore di gara che testualmente riferisce : “al termine della gara durante il rientro negli spogliatoi delle calciatrici e dei dirigenti, un tifoso della società Royal Team Lamezia insultava la calciatrice n. 12 del Segato e tentava di scavalcare la balaustra per raggiungere il rettangolo di gioco ed aggredire la stessa calciatrice e l’allenatore della società Segato, nel frattempo giunto in difesa della sua giocatrice. Il tempestivo intervento del dirigente accompagnatore della società ospitante Sig. Vescio Gianluca, evitava che il tifoso raggiungesse il rettangolo di gioco ristabilendo la calma dopo circa 5 minuti”.
Appare pertanto evidente come la condotta oggetto del capo di incolpazione risulti documentalmente comprovata dagli atti ufficiali di gara aventi valore di piena prova dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dai tesserati, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. Occorre peraltro ricordare che anche il Giudice Sportivo, con CU n. 229 del 9.11.2022, irrogava alla Royal Team Lamezia un’ammenda di € 100,00 “perché un singolo sostenitore al termine della gara insultava una calciatrice avversaria e tentava di scavalcare la balaustra”.
Così già pacificamente ricostruita la vicenda, l’attività istruttoria ha consentito di identificare con assoluta certezza l’autore della violazione, sia per essere stato espressamente citato da diversi tesserati nel corso delle disposte audizioni, sia perché lo stesso sig. Pulice, pur negando di aver proferito frasi ingiuriose, ha di fatto ammesso l’alterco con la calciatrice sig.ra Linza.
Ricostruita nei termini esposti la dinamica dell’episodio, ritiene il Collegio che la condotta serbata dal sig. Pulice, pur aspramente censurabile, attesa la gratuità e gravità dell’offesa rivolta ad una calciatrice avversaria, non possa essere qualificata come gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 co. 3 CGS, ma rientri nell’alveo della disposizione di cui all’art. 4 co 1 CGS.
Occorre infine sottolineare che, seppur riqualificato il fatto nei termini sopra esposti, si ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo in virtù del grave ed ingiustificabile epiteto ingiurioso rivolto da un dirigente nei confronti di una calciatrice avversaria, in violazione non solo delle comuni regole del vivere civile, ma degli stessi principi informatori dello sport.
Il dovere di comportarsi secondo il principio della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, rappresenta infatti il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all’ordinamento federale, ove, pertanto, il rispetto delle regole comportamentali, morali e di costume deve essere valutato con maggior rigore proprio in considerazione della peculiarità dell’ordinamento sportivo.
Anche relativamente alla contestazione mossa nei confronti della sig.ra Concetta Primavera, calciatrice della Royal Team Lamezia, il Tribunale ritiene accertata, per tabulas, la responsabilità della deferita, non essendosi presentata, senza giustificato motivo, alle due audizioni programmate, rispettivamente, in data 10.05.2023 e in data 18.05.2023, nonostante fosse stata, in entrambe le occasioni, regolarmente convocata presso la società di appartenenza.
Quanto alla società ASD Royal Team Lamezia, come precisato nell’atto di deferimento, va riconosciuta la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, limitatamente alla condotta ascritta alla propria tesserata sig.ra Primavera, con irrogazione della sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Federico Pulice, mesi 1 (uno) di inibizione;
- per la sig.ra Concetta Primavera, giornate 1 (una) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;
- per la società ASD Royal Team Lamezia, euro 100,00 (cento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 settembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Depositato in data 19 settembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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