F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 060/TFN – SD del 26 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 4912/1002pf22-23/GC/CAMS/mg depositato il 28 agosto 2023, nei confronti del sig. Salvatore Alfonso e della società FC Taranto 1927 – Reg. Prot. 44/TFN-SD

 

Decisione/0060/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0044/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Monica Coscia – Componente

Valentino Fedeli– Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 19 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4912/1002pf22- 23/GC/CAMS/mg depositato il 28 agosto 2023, nei confronti del sig. Salvatore Alfonso e della società FC Taranto 1927,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi FIGC, in data 17 aprile 2023, facendo riferimento alla Licenza Nazionale 2022/2023 – Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, comunicava alla Procura Federale che, nel corso della riunione del 13 aprile 2023, aveva riscontrato l’inosservanza, da parte della società Taranto FC 1927 Srl, degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2022/2023, più precisamente dell’impegno a tesserare almeno 20 calciatrici Under 12 entro il termine del 1° febbraio 2023 e dell’impegno ulteriore a partecipare al Campionato U15 Femminile.

La circostanza era stata confermata dalla stessa società che, con nota del 3 aprile 2023 inviata alla Procura Federale, aveva ammesso di non aver rispettato gli impegni.

Risultavano allegati alla comunicazione della Commissione il testo del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023 sottoscritto dalla società e la dichiarazione, resa da quest’ultima, sul mancato rispetto degli impegni.

La Procura Federale, aperto il fascicolo ed accertati i fatti, in data 24 agosto 2023 deferiva a questo Tribunale il sig. Alfonso Salvatore, quale amministratore unico e legale rappresentante della società Taranto Football Club 1927 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione alla inosservanza dei due impegni di cui al Titolo III – Criteri Sportivi Organizzativi lettera A punto 1) sub. e) (mancato tesseramento entro il termine del 1° febbraio 2023 di almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini all’interno del proprio settore giovanile) e sub. f) (mancata partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile) e, in entrambi i casi, per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo, previste per entrambi i punti.

Veniva altresì deferita la Società Taranto Football Club 1927 Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante.

La fase predibattimentale

La Procura Federale notificava agli incolpati la Comunicazione di conclusione delle indagini del 24 luglio 2023, ma non riceveva dai destinatari dell’atto né la richiesta di essere ascoltati, né scritti a difesa.

Il dibattimento

All’udienza del 19 settembre 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Avagliano, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le sanzioni della inibizione di gg. 40 (quaranta) per il sig. Alfonso Salvatore e dell’ammenda di 40.000,00 (euro quarantamila/00) per la società Taranto Football Club 1927 Srl. I deferiti non si sono collegati e non hanno depositato scritti difensivi.

La decisione

La società Taranto Football Club 1927 Srl, con la nota sopra richiamata, aveva dedotto che nella stagione sportiva 2021/2022 aveva sottoscritto con una società di calcio femminile pugliese, partecipante al campionato di Serie B, un accordo di collaborazione per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, con assunzione degli oneri di gestione per la partecipazione ai campionati Under 15, Under 17, Esordienti e/o Pulcini.

Tale società, in data 29 settembre 2022, era receduta dall’accordo, sicché l’odierna deferita, dopo aver tentato di ricercare altre possibilità di accordo con società di calcio femminile operanti nello stesso ambito regionale, che non avevano avuto esito, si era vista impossibilitata ad organizzare un proprio settore rivolto al calcio femminile, mancando così di tesserare le 20 calciatrici nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni e di partecipare ai campionati e/o tornei ufficiali Esordienti e/o Pulcini.

Ammetteva, pertanto, limitatamente alle due evidenze di cui all’odierno deferimento, di essere inadempiente rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione del Sistema Licenze Nazionali 2022/2023, avvenuta il 14 giugno 2022.

Tale Sistema, al Titolo III A), prevede che, in caso di ottenimento della Licenza Nazionale, l’inosservanza da parte della società degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1 lettere da a) a l) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore ad 20.000,00 per ciascun inadempimento.

Siffatta sanzione deve essere applicata nel caso in esame, attesa la mancanza in capo alla Società deferita di circostanze attenuanti che, ove accertate, avrebbero potuto comportare una diversa considerazione della sanzione.

La richiesta della Procura Federale va accolta anche con riferimento alla posizione del sig. Salvatore Alfonso, la cui responsabilità per il profilo sanzionatorio va riferita all’art. 9 CGS.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Salvatore Alfonso, giorni 40 (quaranta) di inibizione;

- per la società FC Taranto 1927, euro 40.000,00 (quarantamila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 settembre 2023.

IL RELATORE                                                                             IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                               Carlo Sica

Depositato in data 26 settembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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