F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 062/TFN – SD del 27 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 4867/991pf22-23/GC/CAMS/mg del 24 agosto 2023, depositato il 25 agosto 2023 nei confronti del sig. Antonio De Sarlo e della società Imolese Calcio 1919 Srl – Reg. Prot. 43/TFN-SD
Decisione/0062/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0043/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Monica Coscia – Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 19 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4867/991pf2223/GC/CAMS/mg del 24 agosto 2023, depositato il 25 agosto 2023, nei confronti del sig. Antonio De Sarlo e della società Imolese Calcio 1919 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 24 agosto 2023, notificato in data 25 agosto 2023, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
“1.- Sig. Antonio De Sarlo, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Imolese Calcio 1919 Srl, per rispondere delle violazioni:
- dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato
Professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022, per non aver tesserato, entro il termine del 1/02/2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);
- dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);
− 2 la società Imolese Calcio 1919 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Antonio De Sarlo, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione”.
La fase istruttoria
L’attività di indagine si svolgeva a seguito di segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, alla Procura Federale, a mezzo pec, in data 17 aprile 2023, di presunta irregolarità disciplinare posta in essere dall’incolpato Antonio De Sarlo, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Imolese Calcio 1919 Srl.
In particolare, la suindicata Commissione nella riunione del 13 aprile 2023, con riferimento al Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, lettera A), punto 1), sub e) e f), riscontrava per la società Imolese Calcio 1919 Srl. l’inosservanza degli impegni assunti con apposita dichiarazione del 15 giugno 2022, in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2022/2023, quali il tesseramento di almeno 20 calciatrici Under 12, entro il termine del 1° febbraio 2023 e la partecipazione al Campionato U15 femminile.
Nel corso delle indagini, ai fini dell’accertamento dei presunti illeciti sono stati acquisiti il censimento s.s. 2022/2023 relativo alla società Imolese Calcio 1919 Srl nonché, di particolare valenza dimostrativa della responsabilità, la segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 17.04.2023, con relativi allegati.
La Procura Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata, in considerazione dei documenti acquisiti, trasmetteva, in data 21 luglio 2023, comunicazione di conclusione indagini al sig. Antonio De Sarlo, in qualità di amministratore della società all’epoca dei fatti ed alla società considerata.
In data 25 agosto 2023, la Procura Federale notificava alle parti il predetto atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 19 settembre 2023, ritualmente notificata alle parti in data 28 agosto 2023.
Nessuno delle parti deferite si è costituito in giudizio né ha richiesto di presenziare all’udienza.
Il dibattimento
All’udienza del 19 settembre 2023, è comparso l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi agli atti istruttori nonché all’atto di deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Antonio De Sarlo, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la società Imolese Calcio 1919 Srl, euro 28.000,00 (ventottomila/00) di ammenda. Nessuno è comparso per le parti deferite.
La decisione
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità dei deferiti giacché le violazioni contestate risultano provate. Dalla documentazione agli atti emerge chiaramente l’inosservanza dei deferiti alle norme violate e poste a fondamento dell’atto di deferimento.
Risulta evidente che il ruolo rivestito dal deferito De Sarlo, nonché la sottoscrizione della manifestazione di impegno del medesimo, dimostri come lo stesso conoscesse perfettamente i criteri sportivi ed organizzativi richiesti per ottenere l’ammissione al Campionato Professionistico di serie C 2022/2023 al fine di ottenere la licenza nazionale.
Ne consegue la responsabilità acclarata.
Ad ogni modo, con riguardo agli impegni assunti la società, nella persona dell’amministratore De Sarlo, ha comunque sottoscritto un accordo di collaborazione con la ASD Real Sala Bolognese in data 25 novembre 2022, la quale ha tesserato il numero di calciatrici Under 12 richiesto ed ha partecipato al Campionato U15 femminile.
Non solo, la squadra della ASD Real Sala Bolognese risulta appartenere quanto meno alla medesima area regionale.
È pur vero che il deferito deve essersi attenuto ai criteri legali ed economico-finanziari previsti, mentre deve aver ritenuto assolto l’onere richiesto secondo il criterio sportivo, evidentemente in carenza di organizzazione societaria, mediante la richiesta collaborazione con la ASD Real Sala Bolognese, collaborazione evidentemente non ritenuta idonea dalla Commissione.
L’acclarata responsabilità del deferito Antonio De Sarlo, in qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della società e di quest’ultima, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, comporta l’irrogazione delle sanzioni, conformi a quelle richieste dalla Procura Federale per le violazioni poste in essere. L’entità delle sanzioni ritenute congrue sono indicate nel dispositivo, tenuto conto, del tentativo operoso di assolvere agli oneri assunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Antonio De Sarlo, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la società Imolese Calcio 1919 Srl, euro 28.000,00 (ventottomila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 settembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Monica Coscia Carlo Sica
Depositato in data 27 settembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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