F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0005/CSA pubblicata del 22 Settembre 2023 – A.C. Renate 1947 S.r.l./U.S. Alessandria Calcio
Decisione/0005/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0012/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Andrea Lepore - Componente (Relatore)
Paolo Del Vecchio - Componente
Antonio Cafiero - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0012/CSA/2023-2024, con procedimento d’urgenza, proposto dalla società A.C. Renate 1947 S.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 42 del 15.9.2023, in merito alla gara di primo turno preliminare Primavera TIM CUP Alessandria/Renate del 13.9.2023
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 19 settembre 2023, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Andrea Lepore.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 16 settembre 2023, l’A.C. Renate 1947 s.r.l. propone reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo della Lega Serie A, pubblicata in C.u. n. 42 del 15 settembre 2023, ad oggetto la gara Alessandria-Renate, valevole per il primo turno preliminare PRIMAVERA TIM CUP, disputata mercoledì 13 settembre 2023, mediante la quale veniva rigettata la richiesta dell’attuale reclamante di sanzionare la società Alessandria, ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.G.S, con il punteggio di 0 a 3 per aver inserito nell’elenco nominativo consegnato agli ufficiali di gara numero 23 calciatori e non 22, come invece prescritto dall’art. 6, lett. c), del Regolamento della Competizione Primavera TIM CUP (C.u. Lega Serie A n. 10 del 20 luglio 2023), determinando, a suo parere, un irregolare svolgimento dell’incontro.
Nel giudizio di secondo grado, la società Renate, oltre a chiedere nuovamente, in via principale, la medesima sanzione domandata al giudice di prime cure, chiede, in via subordinata, ex art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., la ripetizione della gara, sostenendo la propria tesi mediante produzione di alcune pronunce di diverse Corti sportive e, in particolare, della decisione del Collegio di garanzia CONI n. 19 del 2018.
La società U.S. Alessandria Calcio in primo e secondo grado non si è costituita in giudizio.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo vada parzialmente accolto per i motivi che seguono.
In via preliminare, questa Corte desidera evidenziare che non è accoglibile la domanda principale della reclamante di comminare al sodalizio piemontese la sanzione della perdita della gara, che ricorre specificamente per gravi e specifiche condotte poste in essere dalle compagini, in ciò condividendo pienamente la posizione del giudice sportivo, espressa nel preambolo della delibera di primo grado, che è bene riportare.
Quest’ultimo correttamente afferma che il «Regolamento della Competizione Primavera TIM CUP (Comunicato Ufficiale Lega Serie A n. 10 del 20 luglio 2023), all’art. 6, lett. c), prevede effettivamente che “ogni Società deve indicare nell’elenco nominativo da consegnare all’arbitro prima della gara un numero massimo di 22 calciatori, dei quali 11 iniziano la gara ed i rimanenti sono designati quali riserve”. Non c’è dubbio che nel caso di specie la Soc. Alessandria abbia violato la predetta disposizione regolamentare, trovando conferma tale irregolare condotta negli atti ufficiali della gara in questione (la distinta della Soc. Alessandria allegata al rapporto del direttore di gara indica in effetti i nominativi di ventitré calciatori). Tuttavia, benché rilevante disciplinarmente, tale infrazione non può, a giudizio di questo Giudice, determinare l’applicazione della richiesta sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 prevista dall’art. 10, comma 6 lett. a) CGS. Tale norma, infatti, stabilisce che la sanzione della perdita della gara che deve essere disposta, ai sensi del comma 1, nel caso in cui la Società sia ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione (perdita della gara con il punteggio di 0‐3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole), sia applicabile, per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) e all’art. 67 CGS, anche nel caso in cui la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte».
Fattispecie che, anche ad avviso di questo Collegio, non si configurano nel caso che occupa. La perdita della gara, va ribadito, deve essere considerata quale sanzione particolarmente afflittiva e va comminata con molta ponderazione.
Tanto chiarito, va per altro verso evidenziato che la vicenda in esame risulta sovrapponibile ad altra posta all’attenzione del Collegio di garanzia del CONI alcuni anni or sono, il quale, pur evidenziando che nell’ipotesi di compilazione errata dell’elenco nominativo dei calciatori vi sia un vuoto normativo con stretto riferimento alla sanzione da comminare per una simile violazione, ebbe a sostenere che «proprio in ragione delle motivazioni sin ora spiegate, ossia che il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, questo Collegio non può e non deve assecondare una logica della impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale, ma rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia e non limitarsi ad un “non liquet”. In forza di tali principi, il Collegio ritiene che la normativa di settore all’art. 17 C.G.S. FIGC [attuale art. 10 C.G.S, n.d.r.] contenga una regola che ben si colloca all’interno del procedimento in esame ed è quella di cui al comma 4, lett. c), del medesimo articolo 17 [attuale art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S. n.d.r.], a mente del quale “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a)...(omissis); b) ...(omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.” Orbene, nella vicenda in esame, appare ictu oculi che non si sono verificati fatti di natura tecnica, atteso quanto spiegato in merito al possesso del titolo per stare in gara da parte dei calciatori in esubero, così come è di palmare evidenza che la regola violata non sia di carattere meramente formale» (Coll. garanzia CONI, 10 aprile 2018, n. 19).
In ragione di ciò, il Giudice di legittimità sportivo concluse per la necessaria estensione e applicazione dell'attuale art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S. al caso di errata compilazione dell’elenco nominativo con inserimento di calciatori in sovrannumero.
A parere di questa Corte, dunque, e in conformità all’orientamento testé esposto del Collegio di garanzia del CONI, la gara in questione deve essere dichiarata irregolare e va, dunque, ripetuta.
Vanno altresì confermate la sanzione dell’ammenda di euro 1.000 con diffida alla società Alessandria e la sanzione dell’inibizione a tutto il 25 settembre 2023 del dirigente accompagnatore Angelo Zuffo per chiara negligenza.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara la gara irregolare e ne ordina la ripetizione.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce