F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0007/CSA pubblicata del 28 Settembre 2023 – S.S.C. Napoli S.p.A.

Decisione/0007/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0003/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Daniele Cantini – Componente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0003/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A., in data 8.09.23, avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 10.000,00,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 27 del 29 agosto 2023, in relazione alla gara Napoli/Sassuolo del 27.08.23,

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.09.2023, l’Avv. Lorenzo Attolico; per la società, è presente l’Avv. Mattia Grassani, che si riporta al ricorso, chiedendone l’accoglimento;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.C. Napoli S.p.A. proponeva reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 27 del 29.08.2023), in relazione alla gara Napoli/Sassuolo del 27.08.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo sanzionava la reclamante con l’ammenda di Euro 10.000,00 “per avere i suoi sostenitori al 24° del secondo tempo indirizzato un fascio di luce laser in direzione dei calciatori sul terreno di gioco sanzione attenuata ex art.29 comma 1 lett.b) CGS.”

La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva:

in via principale, l’annullamento della sanzione;

in via subordinata, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia.

A sostegno della propria domanda, la reclamante sosteneva che, nella fattispecie, oltre alla circostanza di cui alla let.b) dell’art.29 1 comma del CGS, già ritenuta sussistente dal Giudice Sportivo, dovessero ritenersi sussistenti anche le altre circostanze previste dalle lett. a), c) e d) della medesima norma, con la conseguente applicazione dell’esimente ivi disciplinata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 settembre 2023, compariva per la parte reclamante l’Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità.

Il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione.

La Corte, invero, ritiene che nel caso in esame possa trovare applicazione l’esimente prevista all’art.29 1 comma, sussistendo, come previsto, almeno tre circostanze tra quelle descritte dalla norma.

Il Giudice Sportivo aveva già precisato la sussistenza della circostanza di cui alla let.b), sulla quale, quindi, la Corte non ritiene necessario indugiare ulteriormente.

In relazione, invece, alla circostanza di cui alla let.c), la Corte rileva che, nel referto, il rappresentante della Procura afferma che “le Forze dell’Ordine, tramite le immagini televisive, hanno immediatamente individuato il responsabile, conducendolo presso il locale commissariato.”

E’, pertanto, di tutta evidenza che risulta sussistente la cooperazione offerta dalla reclamante – appunto – alle Forze dell’Ordine nell’individuazione del responsabile della violazione, come previsto dalla norma applicabile.

Stessa considerazione può svolgersi con riferimento alla circostanza di cui alla successiva let.d) della norma medesima.

E’ infatti documentato nel referto del rappresentate della Procura che la reclamante, su richiesta dell’arbitro, abbia tempestivamente diffuso l’annuncio con cui si invitava il pubblico a non utilizzare raggi laser.

In questo modo, a parere della Corte, nella specie, risulta sussistere quanto previsto dalla predetta let.d), secondo cui la società deve agire immediatamente al fine di far cessare il comportamento contestato. Del resto, trattandosi di un raggio laser, come noto proveniente da un dispositivo di piccole dimensioni, l’annuncio suindicato, in sinergia con le altre attività sopra descritte di cooperazione con le Forze dell'Ordine che sono valse non solo a identificare l'autore ma anche a far cessare la condotta, si palesa come condotta complessivamente idonea a essere sussunta nella fattispecie in commento.

Sulla base dei precedenti rilievi, la Corte ritiene applicabile l’esimente prevista dall’art.29 1 comma CGS con la conseguenza che, nella fattispecie, la reclamante non può essere considerata responsabile per il comportamento dei propri sostenitori.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                         IL VICE PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                            Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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