F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0009/CSA pubblicata del 27 Settembre 2023 – San Marzano Calcio SSD a.r.l.
Decisione/0009/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0004/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0004/CSA/2023-2024, proposto dalla società San Marzano Calcio SSD a.r.l. in data 04.09.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 5 del 30.08.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.09.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;
Sentito l'arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società San Marzano Calcio SSD a.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 5 del 30.08.2023), in relazione alla gara di Coppa Italia di Serie D, Girone 31, Gladiator 1924 SSD Ari/San Marzano Calcio, del 27.08.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 900,00 “Per avere propri tesserati, al termine del primo tempo, preso parte ad un principio di rissa nell'area antistante gli spogliatoi”.
La società San Marzano ha sostenuto l’eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, adducendo di essere stata parte lesa nella mass confrontation venutasi a creare al termine del primo tempo, che, a proprio avviso, sarebbe stata provocata e determinata unicamente dai componenti della compagine ospitante, prospettando, in particolare, una diversa qualificazione dei fatti addebitati al proprio tesserato Di Gennaro, concretizzanti una condotta non violenta, al massimo antisportiva. La reclamante ha lamentato, inoltre, l’ingiustizia del medesimo trattamento sanzionatorio riservato alla società Gladiator, anch’essa destinataria dell’ammenda di € 900,00, risultando evidente, a proprio parere, una discrepanza tra le ammende irrogate ed i fatti realmente accaduti e attribuibili rispettivamente alle due società, anche con riferimento al fatto che gli oneri organizzativi ricadevano esclusivamente sulla società ospitante. La società San Marzano ha concluso chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la sua riduzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 settembre 2023 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti ed è comparso per la parte reclamante l’Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue: “ESPULSO 1 Tempo Regolamentare 45 + 2' 6- MANSI DAVIDE (GLADIATOR). A fine primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le 2 squadre in cui vengono coinvolti in particolare 2 calciatori e 2 dirigenti. Il calciatore n.6 locale Mansi spintona con forza un dirigente ospite e cerca di rincorrere un calciatore della squadra avversaria per aggredirlo non riuscendoci solo perché fermato. ESPULSO 1 Tempo Regolamentare 45 + 2' 8- DI GENNARO DAVIDE [CAP.] (SAN MARZANO). A fine primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le 2 squadre in cui vengono coinvolti in particolare 2 calciatori e 2 dirigenti. Il calciatore n.8 ospite Di Gennaro aggredisce il calciatore locale n.6 Mansi trattenendolo con veemenza nella zona spalla/collo e aggredisce verbalmente un dirigente locale. ESPULSO 1 Tempo Regolamentare 45 + 2' Dirigente (Altro) - IMPROTA VINCENZO (GLADIATOR). A fine primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le 2 squadre in cui vengono coinvolti in particolare 2 calciatori e 2 dirigenti. In particolare IMPROTA si avvicina con fare minaccioso verso un dirigente ospite minacciandolo e spingendolo. ESPULSO 1 Tempo Regolamentare 45 + 2' Dirigente Responsabile- SCERMINO MIRKO (SAN MARZANO). A fine primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le 2 squadre in cui vengono coinvolti in particolare 2 calciatori e 2 dirigenti. SCERMINO aggredisce verbalmente con fare minaccioso un dirigente ed un calciatore della squadra avversaria”.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato sostanzialmente il contenuto della propria refertazione, precisando di aver visto da lontano l’inizio della mass confrontation, che coinvolgeva 4-6 persone di entrambe le squadre, avendo potuto notare, dopo essersi avvicinato, che il tesserato n.6 del Gladiator aveva spintonato un dirigente del San Marzano, dopodiché il tesserato n.8 del San Marzano aveva trattenuto con la mano la spalla del predetto calciatore del Gladiator, aggredendo verbalmente un dirigente della società avversaria.
Le precisazioni fornite dal Direttore di Gara consentono di far emergere una oggettiva discrepanza nella determinazione della sanzione dell’ammenda, che il Giudice Sportivo ha quantificato in pari misura a carico di entrambe le società coinvolte, laddove risulta chiaro, come in effetti confermato dalla decisione n. 0008 di questa Corte, che la condotta posta in essere, in particolare, dal tesserato del San Marzano, Sig. Di Gennaro, non possa essere qualificata come violenta e aggravata, tale da determinare la sanzione della squalifica per 4 giornate, risultando piuttosto inquadrabile nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva, per le modalità e scopi con cui è stata realizzata.
La riforma del provvedimento della squalifica a carico del Di Gennaro si riverbera sul trattamento sanzionatorio a carico della società San Marzano, che, di conseguenza, merita di essere riformato.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società San Marzano Calcio SSD a.r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione dell’ammenda irrogata ridotta ad € 700,00.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 700,00.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con pec.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce