Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 33/TFN-SVE del 29 Aprile  2024

Impugnazione Istanza: Ricorso ex artt. 90 e 91 CGS proposto dalla società Hellas Verona FC Spa (79837) al fine di accertare e dichiarare che la società Udinese Calcio Spa (64165) è tenuta a sostenere l’onere finanziario del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del calciatore A.B., dall’Udinese all’Hellas Verona, e a riconoscere il diritto della società Hellas Verona ad ottenere dall’Udinese il rimborso delle somme versate in eccesso dal club veronese a quello friulano a titolo di corrispettivo pattuito nell’accordo di trasferimento del predetto calciatore dalla Società cedente a quella cessionaria

Massima: Accolto parzialmente il ricorso della società tendente ad ottenere dall’altra società a cui aveva trasferito il calciatore la restituzione della complessiva corrisposta, in misura proporzionale ai periodi di tesseramento, alle società cecoslovacche a titolo di Contributo di Solidarietà, ai sensi dell’art. 21 e dell’Allegato 5 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori del 13 febbraio 2020, in relazione al trasferimento del calciatore dalla compagine friulana a quella veneta; infatti il Tribunale ha condannato la resistente al pagamento della somma di euro 180.242,50 (minore rispetto a quella richiesta di € 316.588,49)…si evidenzia che la questione all’esame del Collegio riguarda la disciplina contemplata dalla circolare 1709 del 13 febbraio 2020 della FIFA per lo status ed il trasferimento dei calciatori nella parte in cui ha esteso il meccanismo di solidarietà ai trasferimenti nazionali onerosi aventi una dimensione internazionale e segnatamente l’art. 21 del “Regulations Status and Trasfer Player – RSTP”, secondo cui “se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, corrisposto alla società precedente deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà alla/alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore ad un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la /le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età”. Come già rilevato da questo Tribunale con la pronunzia n. 0012/TFNSVE 2023-2024 del 21.09.2023, confermata dalla Corte d’Appello a Sezioni Unite con decisione 0052/CFA 2023-2024 (a sua volta confermata dal Collegio di Garanzia con decisione n. 8/2024), si ribadisce che in linea generale il meccanismo di solidarietà nasce dall’esigenza di “premiare”, su scala internazionale, le squadre capaci di investire sul settore giovanile e lavorare sulla formazione dei giovani talenti, tant’è che il relativo contributo viene riconosciuto in favore delle società che hanno contribuito all’educazione ed alla crescita di un calciatore se questo viene trasferito, prima della scadenza del contratto, ad altra società. La disciplina di determinazione ed erogazione del contributo è definita dall’Allegato 5 del surrichiamato Regolamento RSTP, il quale dispone che il contributo di solidarietà, dovuto allorchè il calciatore professionista si trasferisca durante l’esecuzione del contratto, deve essere pari al 5% del compenso correlato al trasferimento. L’Allegato 5 del Regolamento RSTP definisce, anche, la procedura di pagamento stabilendo che responsabile dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che di fatto l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere stornato dal totale del trasferimento. Orbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che a seguito del trasferimento, dalla Udinese Calcio Spa all'Hellas Verona Spa, del calciatore …. con unico contratto del 17 settembre 2020 che ha regolamentato sia la fase del “prestito” che del successivo trasferimento a titolo definitivo, le società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO, appartenenti alla Federazione Cecoslovacca, hanno maturato, ognuna proporzionalmente in ragione dei periodi di tesseramento,  il diritto al Contributo di Solidarietà avendo tesserato il calciatore dal 12° al 22° anno di età e che, conseguentemente, il trasferimento tra Udinese Calcio ed Hellas Verona è assoggettato alla norma F.I.F.A. sopra richiamata. Incontestato, altresì, è il fatto che la società Hellas Verona Spa non solo ha corrisposto alla Udinese Calcio l’intero prezzo concordato per il trasferimento, comprensivo anche dei premi ad oggi maturati, ma altresì ha versato alle consorelle cecoslovacche il contributo di solidarietà con più rimesse (di cui una a seguito della condanna pronunciata dagli Organi di Giustizia sportiva della F.I.F.A. in accoglimento della rivendicazione avanzata dalla società Sellier & Bellot Vlasim). Motivo del contendere, pertanto, è se la società Hellas Verona Spa possa pretendere nei confronti della Udinese Calcio Spa la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di Contributo di Solidarietà. Sul punto si richiama quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con la citata pronunzia n. 0052/CFA-2023-2024, laddove si è evidenziato che è noto il principio, operante anche nell’ambito della giustizia sportiva, per il quale “ignorantia legis non excusat”, nel senso già ribadito anche dalla giurisprudenza della medesima Corte Federale per cui, ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto (CFA, Sez. IV, 0012/CFA/2023-2024). Tale conclusione, a maggior ragione, deve valere per quanto riguarda le norme sportive internazionali, tra cui quelle U.E.F.A. e F.I.F.A., ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. b) e c), dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 3 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. Rilevato che le parti contrattuali – tra l’altro note società di calcio professionistiche, assistite da esperti del settore per cui è impensabile che le due società non abbiano in sede di trattativa per la cessione del calciatore proveniente da Federazione straniera considerato l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà – non potevano invocare la mancata conoscenza delle norme F.I.F.A., sta di fatto che il contratto di cessione temporanea stipulato il 17 settembre 2020 nulla specifica sul punto contenendo esclusivamente l’indicazione dell’”Importo globale dell’operazione” pari ad Euro 500.000,00 per la l’annualità di trasferimento a titolo temporaneo, nonché il diritto di opzione per l’acquisto definitivo da parte della Società cessionaria per “un importo globale” di Euro 6.000.000,00 (+IVA) da corrispondersi in due rate da Euro 3.000.000,00 ciascuna  (+IVA), alla prima e seconda stagione sportiva. In mancanza di diversa previsione contrattuale, il riferimento “all’Importo globale dell’operazione” deve intendersi come corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore (nella specie integralmente incassato dalla società cedente, in uno con i premi sempre concordati contrattualmente e via via maturati), di talchè, in applicazione della normativa F.I.F.A., su tale prezzo andava effettuata la detrazione del Contributo di Solidarietà, nel caso di specie vantato dalle società cecoslovacche. Tale detrazione, però, non è stata operata all’atto della corresponsione – non contestata- delle varie tranches di pagamento dell’importo globale dell’operazione, ragione per la quale, avendo nel contempo la società Hellas Verona Spa onorato l’obbligo di pagamento del Contributo di Solidarietà in favore delle società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO man mano che venivano effettuati i pagamenti in favore di Udinese Calcio, và da sé che la società cessionaria ha maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo. Del resto, se così non fosse,  si verrebbe  di fatto a consentire un evidente ingiustificato arricchimento da parte della società cedente attraverso l’elusione del dettato della normativa F.I.F.A. che, come detto, prevede che il Contributo di Solidarietà, introdotto per premiare le società che coltivano la formazione dei calciatori, vada di fatto a gravare sulle società che attraverso la cessione dei calciatori possano conseguire un utile economico frutto anche della formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera. In sostanza, lo schema congegnato dalla normativa FIFA prevede tre parti: società “formatrice”, società cedente e società cessionaria delle prestazioni sportive. La società “formatrice” vanta un diritto a percepire un contributo di formazione e l’importo corrispondente a tale diritto viene posto a carico della società cessionaria, ma il medesimo è detratto dall’importo pagato alla cedente (salvo patti espliciti contrari, nel caso di specie assenti): ciò, logicamente, perché la cedente si è avvalsa (anche) della formazione nella società di provenienza del calciatore per il calcolo dell’importo di cessione a terzi e perché la cessionaria, quale società pagatrice, dà più rassicurazioni in ordine al possesso della provvista per dare luogo al versamento del suddetto contributo, potendo, per varie ragioni (anche se non nel caso in esame) la cedente non essere in grado di provvedere direttamente al pagamento in questione. Ciò considerato si rileva che, in sostanza, deve applicarsi alla Udinese Calcio il principio “ imputet sibi”, nel senso che era onere di tale società provvedere a stilare una clausola contrattuale espressa o un accordo integrativo “a latere” al fine di precisare l’imputazione del richiamato contributo, per eventualmente derogare al previsto obbligo normativamente derivante dalle suddette regole della F.I.F.A. Né a diversa conclusione può pervenirsi richiamando il meccanismo delle “stanze di compensazione” vigente al momento dell’accordo del 17 settembre 2020, in quanto tale sistema riguarda le modalità pratiche di versamento e non rileva sul riconoscimento del diritto in questione. Tant’è che proprio la circolare della F.I.G.C. del 30 giugno 2021, richiamata dalla difesa della Udinese Calcio (peraltro intervenuta successivamente alla stipula dell’accordo del 17 settembre 2020), è stata adottata, evidentemente, per porre chiarezza in argomento, provvedendo a introdurre linee guida da seguire per le indicazioni operative per il calcolo e la gestione del pagamento del contributo in questione, una volta esteso anche a compagini provenienti dalla medesima Federazione. Ricorrono, pertanto, nella specie i presupposti della ripetizione dell’indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 c.c. trattandosi, all’evidenza, della restituzione di una prestazione non dovuta. Riconosciuto, quindi, il diritto della società Hellas Verona Spa a vedersi restituito dalla Udinese Calcio Spa quanto corrisposto a titolo di Contributo di Solidarietà alle società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO, resta da verificare se l’eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla Società resistente sia fondata o meno. La ripetizione dell'indebito, cioè del pagamento non dovuto, si risolve – come detto-  nell'azione diretta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto. La disciplina di questa azione personale, soggetta al termine di prescrizione previsto in ambito sportivo dall’art. 40 CGS secondo cui i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati, è riconducibile alla normativa contenuta nell'articolo 2033 del Codice Civile che stabilisce la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato, oltre agli interessi ed ai frutti a decorrere dal pagamento. L'ipotesi disciplinata è quella del cosiddetto indebito oggettivo o ex re che si sostanzia in un pagamento non dovuto. Nel caso specifico riveste, quindi, indubbia rilevanza pratica stabilire con esattezza il dies a quo  per il computo del termine di prescrizione. Se, infatti, è pacifico che, ai sensi dell’art. 1935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, va da sé che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte di Cassazione ( tra le tante Cass., 2 dicembre 2016, n. 24653; Cass., 17 luglio 2011, n. 15669; Cass., 19 giugno 2008, n. 16612; Cass., 13 aprile 2005, n. 7651), nel caso dell’azione di ripetizione dell’indebito la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui è stata eseguita la prestazione in adempimento del negozio nullo, vale a dire dalla data del pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Si tratta, quindi, di individuare nel caso di specie le date in cui Hellas Verona ha corrisposto ad Udinese Calcio il prezzo del trasferimento del calciatore …. senza operare la detrazione della quota per il Contributo di Solidarietà. All’uopo soccorre la documentazione da ultimo prodotta dalla Hellas Verona e dalla quale emerge che per i pagamenti in favore di Udinese Calcio effettuati dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2022, la quota parte del Contributo di Solidarietà (5%) da restituire è coperta da prescrizione (maturata da ultimo al 30 giugno 2023, termine della stagione successiva a quella in cui è maturato il diritto di restituzione) con esclusione dell’importo di € 15.242,50 riconosciuto e corrisposto in favore della Società cecoslovacca Sellier & Bellot Vlasim, atteso che il giudizio da quest’ultima intrapreso innanzi alla Camera di Risoluzione delle Controversie della F.I.F.A. e poi innanzi al TAS con partecipazione anche di Udinese Calcio, ha interrotto la prescrizione (dalla documentazione acquisita non si rinviene alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione ad eccezione della comunicazione del 10 giugno 2021 che ha perso efficacia il 30 giugno 2022). Considerato che la pronunzia del TAS è del 7 marzo 2023, va da sé che la prescrizione per il recupero del Contributo di Solidarietà corrisposto alla Sellier & Bellot Vlasim andrà a scadere il 30 giugno 2024. L’eccezione di prescrizione non và, invece, a coprire il diritto di restituzione maturato sui successivi pagamenti effettuati da Hellas Verona in favore di Udinese Calcio e precisamente: pagamento del 31.08.2022 per € 732.000,00; pagamento del 30.09.2022 per € 366.000,00; pagamento del 31.10.2022 per € 366.000,00; pagamento del 30.11.2022 per € 366.000,00; pagamento del 31.12.2022 per € 366.000,00; pagamento del 30.1.2023 per € 366.000,00; pagamento del 28.02.2023 per € 366.000,00; pagamento del 31.03.2023 per € 366.000,00; pagamento del 30.04.2023 per € 366.000,00; pagamento del 31.05.2023 per € 366.000,00, per complessivi € 4.026.000,00 IVA compresa (capitale € 3.300.000,00 – IVA € 726.000,00). Per tutti i suddetti pagamenti, infatti, il termine di prescrizione andrà a scadere il 30 giugno 2024 e quindi tempestiva è la pretesa azionata da Hellas Verona. L’equivalente del Contributo di Solidarietà del 5% maturato sul complessivo importo di € 3.300.000,00 corrisposto ad Udinese Calcio nelle date sopra indicate, è pari ad € 165.000,00, di talchè Hellas Verona ha diritto a recuperare tale somma con l’aggiunta degli € 15.242,50 corrisposti alla Sellier & Bellot Vlasim e così per un totale di € 180.242,50.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 30 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche n. 0012/TFNSVE-2023-2024 del 21.09.2023

Impugnazione – istanza: –  U.C. Sampdoria S.p.A.- Torino F.C. S.p.A.

Massima: Confermata la decisione del TFN Sezione Vertenze Economiche che accoglieva la domanda del Torino sulla base dei seguenti punti che si vanno a sintetizzare: a) la fattispecie di cui al contributo in questione trova la sua regolamentazione nella normativa F.I.F.A., in particolare nell’art. 21 delle “Regulations Status and Trasfer Player – RSTP”, secondo il quale, per quanto anche stabilito dall’Allegato 5 alle RSTP sulle modalità di corresponsione, responsabile del pagamento dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che, di fatto, l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente, atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere “stornato” dal totale del trasferimento; b) era “…impensabile che le due società professionistiche non abbiano, in sede di trattativa per la cessione del calciatore proveniente da federazione straniera, considerato l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà”; c) il contratto di cessione nulla specificava in modo esplicito sul punto, ma conteneva esclusivamente l’indicazione dell’”importo globale dell’operazione” pari ad euro 7.500.000,00 (spalmato in tre stagioni sportive); d) il riferimento “all’importo globale dell’operazione” doveva intendersi come “corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore” (nella specie integralmente incassato dalla società cedente, in uno con i premi concordati contrattualmente e via via maturati), di talché, in applicazione della normativa FIFA, era su tale prezzo che andava effettuata la detrazione del contributo di solidarietà, nel caso di specie vantato dal club polacco; e) tale detrazione, però, non era stata operata all’atto della corresponsione – non contestata - delle varie “tranches” di pagamento, per cui la società cessionaria aveva maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo, al fine di evitare un evidente ingiustificato arricchimento da parte della società cedente, attraverso l’elusione del dettato della normativa FIFA che, come detto, prevede che il Contributo di solidarietà, introdotto per premiare le società che coltivano la formazione dei giovani calciatori, vada di fatto a gravare sulle società che, attraverso la cessione dei calciatori, possano conseguire un utile economico frutto anche della formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera; f) né a diversa conclusione poteva portare il richiamo alla circolare della F.I.G.C. del 30 giugno 2021, operato dalla Sampdoria, con la quale sono state definite “linee guida” ai fini del recepimento nel contesto nazionale della disciplina F.I.F.A. in materia di Contributo di solidarietà, dato che tale circolare non avrebbe potuto giammai trovare applicazione nel caso di specie, visto il trasferimento avvenuto in epoca antecedente all’emanazione della circolare, che peraltro si limitava a contenere le indicazioni operative per la quantificazione ed il pagamento del Contributo in questione, senza nulla di diverso andare a stabilire in ordine ai principi fondamentali fissati dalla normativa FIFA richiamata….Queste Sezioni unite rilevano che la controversia, nella sostanza, si fonda sull’interpretazione dell’accordo contrattuale definito tra le parti in data 26 agosto 2020 per la cessione del calciatore polacco Linetty, là dove, in assenza di esplicita regolamentazione in ordine alla imputazione della somma destinata al ricordato “Contributo di solidarietà”, l’unico elemento fornito nel documento contrattuale è l’espressione “importo globale dell’operazione”, riferita agli euro 7.500.000,00 pattuiti, che la Sampdoria ritiene al “netto” del contributo in questione, mentre il Torino “al lordo”, nel senso che da tale somma doveva scorporarsi il dovuto per tale titolo. Ebbene, il Collegio ritiene che l’interpretazione proposta dalla società torinese – e in sostanza avallata dal Tribunale in primo grado – sia condivisibile per le ragioni che seguono, atteso che, come noto, il reclamo alla Corte federale di appello tendenzialmente si qualifica quale “revisio prioris instantiae” non quale “novum judicium” (per tutte: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020). In primo luogo, valga richiamare la giurisprudenza secondo la quale il primo criterio di interpretazione del contratto è quello della ricostruzione della volontà delle parti come emerge dal tenore letterale della scrittura, ai sensi dell’art. 1362, comma 1, c.c.; in particolare, i criteri ermeneutici soggettivi, previsti dalle norme cosiddette strettamente interpretative dagli artt. 1362-1365 c.c., devono trovare preliminarmente applicazione rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi, previsti nelle norme cosiddette interpretativeintegrative degli artt. 1366-1371 c.c. (per tutte: Cass. Civ., Sez. II, 8.9.21, n. 24180). Nel caso di specie l’espressione da interpretare su cui le parti non concordano è quella, come già ricordata, per la quale la cifra di euro 7.500.000,00 (indipendentemente dalle modalità e dai tempi di versamento) era da considerarsi quale “importo globale dell’operazione”. Le parti si sono intrattenute sulla espressione “globale”, ritendendola, la Sampdoria, riferita all’ammontare complessivo previsto come “incasso netto” a suo favore esclusivo, il Torino quale sinonimo di “complessiva”, “lorda”, “totale”, ma queste Sezioni unite ritengono, piuttosto, che l’espressione “operazione” debba intendersi decisiva ai fini interpretativi per cui è causa. Ciò nel senso che per “operazione” debba intendersi, come criterio letterale riportato in vari vocabolari della lingua italiana, una attività complessa, quale serie di atti coordinati e diretti a un fine; se è così, emerge che, per “operazione”, le parti abbiano fatto riferimento alla situazione complessiva (serie di atti) che riguardava la posizione del calciatore, legata tanto alla sua cessione, quanto alla cifra dovuta per l’elargizione del suddetto contributo, con la conseguenza per la quale la somma indicata era relativa anch’essa al complesso dell’operazione e quindi comprensiva “al lordo” dell’importo di tale contributo. Altrimenti le parti avrebbero usato consapevolmente l’espressione “importo della cessione” o simile, lasciando intendere che la cifra in questione era calcolata solo per il rapporto diretto tra società ligure e società torinese. In più, queste Sezioni unite, a sostegno di tale conclusione, osservano quanto segue. E’ altrettanto noto il principio, operante anche nell’ambito della giustizia sportiva, per il quale “ignorantia legis non excusat”, nel senso già ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Corte federale per cui, ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto (CFA, Sez. IV, 0012/CFA/2023-2024). Tale conclusione, a maggior ragione, deve valere per quanto riguarda le norme sportive internazionali, tra cui quelle U.E.F.A. e F.I.F.A., ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. b) e c), dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 3 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. Chiarito che le parti contrattuali – tra l’altro note società di calcio professionistiche, assistite da esperti del settore – non potevano invocare la mancata conoscenza delle norme F.I.F.A., sovviene il richiamo a quelle che disciplinano il contributo in questione, in particolare all’art. 21 e all’Allegato 5 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimento dei Calciatori (“RSTP”). Tali norme, nella traduzione riportata negli atti difensivi e non contestata, prevedono che “ Se un professionista viene trasferito prima della scadenza del suo contratto, ogni club che ha contribuito alla sua istruzione e formazione riceverà una parte dell’indennità corrisposta al suo ex club (contributo di solidarietà). Le disposizioni riguardanti i contributi di solidarietà sono riportate nell’Allegato 5 di questo regolamento” (art. 21 cit.); “Se un professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi corrispettivo pagato nell’ambito di questo trasferimento, esclusa l’indennità di formazione versata al suo ex club, sarà detratto dall’importo totale di questo corrispettivo e distribuito dal nuovo club come contributo di solidarietà al/ai club[s] coinvolto/i nella sua formazione ed istruzione nel corso degli anni. Questo contributo di solidarietà rispecchia il numero di anni (calcolato pro rata se inferiore ad un anno) in cui è stato tesserato con i/il club[s] di riferimento tra le stagioni del suo 12° e 23° compleanno, come segue…(art. 1, Allegato 5); “La nuova Società deve corrispondere il contributo di solidarietà alla/e Società formatrice/i, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, entro e non oltre 30 giorni dal tesseramento del calciatore o, in caso di pagamenti sopravvenienti, entro 30 giorni dalla data di tali versamenti. E’ responsabilità della nuova Società calcolare l’importo del contributo di solidarietà e ripartirlo in base alla carriera del calciatore, secondo quanto previsto dal passaporto del giocatore. Il calciatore dovrà, se necessario, assistere la nuova Società nell’adempimento di tale obbligo (art. 2, Allegato 5). Ne deriva, ai sensi del richiamato Allegato 5, che l’importo relativo al contributo “de quo” deve essere detratto dalla cessionaria dal corrispettivo totale pattuito con la cedente per il trasferimento del calciatore e, quindi, sempre a cura del nuovo club, distribuito alla (o alle) società formatrice/i. Tale detrazione appare logica imposizione a queste Sezioni unite, in quanto è compito comunque della cessionaria provvedere al pagamento alla società originaria che ha “formato” il calciatore, come è stato anche confermato dal contenzioso internazionale che il Torino ha svolto avanti alla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA e al T.A.S. In sostanza, lo schema così congegnato prevede tre parti: società “formatrice”, società cedente e società cessionaria delle prestazioni sportive. La società “formatrice” vanta un diritto a percepire un contributo di formazione e l’importo corrispondente a tale diritto viene posto a carico della società cessionaria, ma il medesimo è detratto dall’importo pagato alla cedente (salvo patti espliciti contrari, nel caso di specie, come visto, assenti): ciò, logicamente, perché la cedente si è avvalsa (anche) della formazione nella società di provenienza del calciatore per il calcolo dell’importo di cessione a terzi e perché la cessionaria, quale società pagatrice, dà più rassicurazioni in ordine al possesso della provvista per dare luogo al versamento del suddetto contributo, potendo, per varie ragioni (anche se non nel caso in esame) la cedente non essere in grado di provvedere direttamente al pagamento in questione. Tant’è che nel Commentario sul Regolamento sullo status e trasferimento dei calciatori (“Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players”) della F.I.F.A. – edizione 2021, con riferimento a caso simile a quello in esame, è precisato proprio che “Come da Regolamento, il contributo di solidarietà del 5% deve essere detratto dall’importo totale dell’eventuale indennità di trasferimento pagata dalla nuova Società. Il meccanismo di solidarietà non impone alcun onere finanziario aggiuntivo alla nuova Società. Il contributo di solidarietà viene detratto dall’importo del compenso pattuito tra le due Società… Secondo costante giurisprudenza… in tali circostanze ed in stretta applicazione del Regolamento, è la nuova Società che sarà tenuta a versare il contributo di solidarietà alle Società formatrici interessate. A sua volta e solo su richiesta della nuova Società, la precedente Società sarà tenuta a rimborsare la relativa somma alla nuova Società… nuova Società ha due modi per recuperare i suoi soldi dal precedente club, o sulla base dell’accordo contrattuale tra di loro, o invocando l’arricchimento senza giusta causa”. Tale ultima ipotesi si è verificata nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale in primo grado nella sentenza reclamata. In sostanza, deve applicarsi alla Sampdoria il principio “imputet sibi”, nel senso che era onere di tale società provvedere a stilare una clausola contrattuale espressa o un accordo integrativo “a latere”, fatto comunque per altri profili qui non in contestazione, al fine di precisare l’imputazione del richiamato contributo, per eventualmente derogare al previsto obbligo normativamente derivante dalle suddette regole della F.I.F.A. Né a diversa conclusione può pervenirsi richiamando il meccanismo delle “stanze di compensazione” vigente al momento dell’accordo del 26 agosto 2020, in quanto tale sistema riguarda le modalità pratiche di versamento e non rileva sul riconoscimento del diritto in questione. Tant’è – aggiunge quest’organo giudicante – che proprio la richiamata circolare della F.I.G.C. del 30 giugno 2021 è stata adottata, evidentemente, per porre chiarezza in argomento, provvedendo a introdurre linee guida da seguire per le indicazioni operative per il calcolo e la gestione del pagamento del contributo in questione, una volta esteso anche a compagini provenienti dalla medesima federazione. In particolare, al punto IV, si è ritenuto di specificare che, nell’accordo in bollo, “dovrà” sempre essere inserito il corrispettivo dell’operazione di trasferimento “al netto” del contributo di solidarietà F.I.F.A. e tale procedura garantirà il consueto funzionamento della stanza di compensazione in questione. Quindi il contributo di solidarietà sarà oggetto di regolazione diretta tra le società interessate al trasferimento di un calciatore, mentre solo il corrispettivo del trasferimento stesso sarà oggetto del meccanismo di cui alla stanza di compensazione. Queste Sezioni unite rilevano che proprio l’uso al tempo futuro delle espressioni “dovrà”, “garantirà”, “verrà regolato” attesta che tale circolare ha portata innovativa e non interpretativa, in disparte le problematiche che potrebbero sorgere sulla legittimità di una fonte interpretativa proveniente da soggetti terzi, idonea a incidere su volontà contrattuali già espresse.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 12/TFN-SVE del 21 Settembre 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Torino FC Spa (matr. 916019) nei confronti della società UC Sampdoria Spa (matr. 45950), nonché di FIGC e LNP Serie A al fine di richiedere il riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso della somma corrisposta al club polacco KKS Lech Poznan SA, a titolo di Contributo di Solidarietà, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori (“RSTP”), in relazione al trasferimento del calciatore K.L.

Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto riconosciuto, il diritto della società Torino FC Spa a vedersi restituito dalla UC Sampdoria Spa quanto corrisposto alla KKS Lech Poznan SA, a titolo di Contributo di Solidarietà, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori, in relazione al trasferimento del calciatore K. L. dalla compagine ligure a quella piemontese e quantificato nella misura di quanto effettivamente corrisposto ovvero euro 328.359,44. Orbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che, a seguito del trasferimento dalla UC Sampdoria Spa al Torino FC Spa del calciatore K. L. con contratto del 26 agosto 2020, la società KKS Lech Poznan SA, appartenente alla Federazione polacca, ha maturato il diritto al contributo di solidarietà avendo tesserato il calciatore dal 12° al 22° anno di età e che, conseguentemente, il trasferimento è assoggettato alla norma FIFA sopra richiamata. Incontestato, altresì, è il fatto che la società Torino FC Spa non solo ha corrisposto alla UC Sampdoria l’intero corrispettivo concordato del trasferimento, comprensivo anche dei premi maturati, ma altresì ha versato alla consorella polacca il contributo di solidarietà con più rimesse (di cui una a seguito della condanna pronunciata dagli Organi di Giustizia sportiva della FIFA in accoglimento della rivendicazione avanzata dalla società KKS Lech Poznan SA). Motivo del contendere, pertanto, è se la società Torino FC Spa possa pretendere nei confronti della UC Sampdoria Spa la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di contributo di solidarietà….La problematica oggetto del contendere investe l’impatto che ha sortito l’estensione del meccanismo di solidarietà, definito dalla FIFA con la circolare 1709 del 13 febbraio 2020, ai trasferimenti nazionali onerosi aventi una dimensione internazionale. Va, infatti, premesso che secondo le norme della FIFA sullo status ed i trasferimenti dei calciatori  e segnatamente secondo l’art. 21  del Regulations Status and Trasfer Player – RSTP, “se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, corrisposto alla società precedente deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà alla/alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore ad un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la /le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età”. In linea generale, il meccanismo di solidarietà nasce dall’esigenza di “premiare”, su scala internazionale, le squadre capaci di investire sul settore giovanile e lavorare sulla formazione dei giovani talenti, tant’è che il relativo contributo viene riconosciuto in favore delle società che hanno contribuito all’educazione ed alla crescita di un calciatore se questo viene trasferito, prima della scadenza del contratto, ad altra società. La disciplina di determinazione ed erogazione del contributo è definita dall’Allegato 5 del surrichiamato Regolamento RSTP, il quale dispone che il contributo di solidarietà, dovuto allorché il calciatore professionista si trasferisca durante l’esecuzione del contratto, deve essere pari al 5% del compenso correlato al trasferimento. Inizialmente tale contributo veniva riconosciuto a favore delle società che hanno formato il calciatore solo ove il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo fosse avvenuto tra club affiliati a federazioni di differenti nazioni. Con la circolare FIFA 1709 del 13 febbraio 2020 la platea degli aventi diritto è stata estesa anche al caso in cui il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo sia avvenuto tra club affiliati alla stessa Federazione e la/le squadre che hanno formato il calciatore siano affiliate con una Federazione diversa da quella delle società oggetto del trasferimento. L’Allegato 5 del Regolamento RSTP definisce, anche, la procedura di pagamento stabilendo che responsabile dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che di fatto l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere stornato dal totale del trasferimento……Muovendo dalla considerazione che è impensabile che le due società professionistiche non abbiano, in sede di trattativa per la cessione del calciatore proveniente da Federazione straniera, considerato l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà, sta di fatto che il contratto di cessione stipulato il 26 agosto 2020 nulla specifica sul punto contenendo esclusivamente l’indicazione dell’”Importo globale dell’operazione” pari ad euro 7.500.000,00 (spalmato in tre stagioni sportive), nonché una serie di premi al verificarsi di determinate condizioni. In mancanza di diversa previsione contrattuale, il riferimento “all’Importo globale dell’operazione” deve intendersi come corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore (nella specie integralmente incassato dalla società cedente, in uno con i premi sempre concordati contrattualmente e via via maturati), di talché, in applicazione della normativa FIFA, su tale prezzo andava effettuata la detrazione del Contributo di Solidarietà, nel caso di specie vantato dal club polacco. Tale detrazione, però, non è stata operata all’atto della corresponsione – non contestata- delle varie tranches di pagamento dell’importo globale dell’operazione, ragione per la quale, avendo nel contempo la società Torino FC Spa onorato l’obbligo di pagamento del Contributo di Solidarietà in favore della società KKS Lech Poznan SA, va da sé che la società cessionaria ha maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo. Del resto, se così non fosse,  si verrebbe  di fatto a consentire un evidente ingiustificato arricchimento da parte della società cedente attraverso l’elusione del dettato della normativa FIFA che, come detto, prevede che il Contributo di Solidarietà, introdotto per premiare le società che coltivano la formazione dei calciatori, vada di fatto a gravare sulle società che attraverso la cessione dei calciatori possano conseguire un utile economico frutto anche della formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera. Non riconoscendo, infatti, la richiesta restituzione, si verrebbe nella specie ad avallare un evidente vantaggio di natura patrimoniale che la UC Sampdoria Spa ha di fatto conseguito a danno della Torino FC Spa, senza che la prima abbia titolo ad ottenerlo a spese della seconda in virtù di un negozio giuridico o di altra fonte di obbligazione. L’inesistenza della causa debendi (unitamente all’avvenuto pagamento ed al collegamento causale) è stata puntualmente comprovata dalla società ricorrente, di talché ricorrono i presupposti della ripetizione dell’indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 c.c. trattandosi, all’evidenza, della restituzione di una prestazione non dovuta. Né diversa interpretazione può scaturire dalla considerazione della circolare della FIGC del 30 giugno 2021 con la quale si è ritenuto di definire delle linee guida ai fini del recepimento nel contesto nazionale della disciplina FIFA in materia di Contributo di Solidarietà. Da un lato, infatti, va rilevato che tale circolare non potrebbe giammai trovare applicazione nel caso di specie atteso che il trasferimento del calciatore è avvenuto in epoca antecedente all’emanazione della circolare. Dall’altro si evidenzia che la circolare in questione si limita a contenere le indicazioni operative per la quantificazione ed il pagamento del Contributo di Solidarietà senza nulla di diverso andare a stabilire in ordine ai principi fondamentali fissati dalla normativa FIFA di cui si è detto.

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