Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0005/CSA del 22 Settembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 42 del 15.9.2023, in merito alla gara di primo turno preliminare Primavera TIM CUP Alessandria/Renate del 13.9.2023

Impugnazione – istanza: – A.C. Renate 1947 S.r.l./U.S. Alessandria Calcio

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto dichiarata la gara irregolare (primo turno preliminare PRIMAVERA TIM CUP) e disposta la ripetizione per aver la società inserito nell’elenco nominativo consegnato agli ufficiali di gara numero 23 calciatori e non 22….il «Regolamento della Competizione Primavera TIM CUP (Comunicato Ufficiale Lega Serie A n. 10 del 20 luglio 2023), all’art. 6, lett. c), prevede effettivamente che “ogni Società deve indicare nell’elenco nominativo da consegnare all’arbitro prima della gara un numero massimo di 22 calciatori, dei quali 11 iniziano la gara ed i rimanenti sono designati quali riserve”. Non c’è dubbio che nel caso di specie la Soc. Alessandria abbia violato la predetta …. Tuttavia, benché rilevante disciplinarmente, tale infrazione non può, a giudizio di questo Giudice, determinare l’applicazione della richiesta sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 prevista dall’art. 10, comma 6 lett. a) CGS. Tale norma, infatti, stabilisce che la sanzione della perdita della gara che deve essere disposta, ai sensi del comma 1, nel caso in cui la Società sia ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione (perdita della gara con il punteggio di 0‐3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole), sia applicabile, per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) e all’art. 67 CGS, anche nel caso in cui la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte». Fattispecie che, anche ad avviso di questo Collegio, non si configurano nel caso che occupa. La perdita della gara, va ribadito, deve essere considerata quale sanzione particolarmente afflittiva e va comminata con molta ponderazione. Tanto chiarito, va per altro verso evidenziato che la vicenda in esame risulta sovrapponibile ad altra posta all’attenzione del Collegio di garanzia del CONI alcuni anni or sono, il quale, pur evidenziando che nell’ipotesi di compilazione errata dell’elenco nominativo dei calciatori vi sia un vuoto normativo con stretto riferimento alla sanzione da comminare per una simile violazione, ebbe a sostenere che «proprio in ragione delle motivazioni sin ora spiegate, ossia che il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, questo Collegio non può e non deve assecondare una logica della impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale, ma rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia e non limitarsi ad un “non liquet”. In forza di tali principi, il Collegio ritiene che la normativa di settore all’art. 17 C.G.S. FIGC [attuale art. 10 C.G.S, n.d.r.] contenga una regola che ben si colloca all’interno del procedimento in esame ed è quella di cui al comma 4, lett. c), del medesimo articolo 17 [attuale art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S. n.d.r.], a mente del quale “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a)...(omissis); b) ...(omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.” Orbene, nella vicenda in esame, appare ictu oculi che non si sono verificati fatti di natura tecnica, atteso quanto spiegato in merito al possesso del titolo per stare in gara da parte dei calciatori in esubero, così come è di palmare evidenza che la regola violata non sia di carattere meramente formale» (Coll. garanzia CONI, 10 aprile 2018, n. 19). In ragione di ciò, il Giudice di legittimità sportivo concluse per la necessaria estensione e applicazione dell'attuale art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S. al caso di errata compilazione dell’elenco nominativo con inserimento di calciatori in sovrannumero. A parere di questa Corte, dunque, e in conformità all’orientamento testé esposto del Collegio di garanzia del CONI, la gara in questione deve essere dichiarata irregolare e va, dunque, ripetuta.

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