F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0042/CFA pubblicata il 2 Ottobre 2023 (motivazioni) – Procuratore federale e del Procuratore federale aggiunto/Sigg.ri Luca Gratton-Davide Bracco-AS Costalunga

Decisione/0042/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0030/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Margherita Pittalis – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0030/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale e del Procuratore federale aggiunto proposto in data 05.09.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 43/TFNSD del 30.08.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Relatore all’udienza del 28.09.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi gli Avv.ti Maurizio Gentile per la Procura Federale e Nicola Paolini per il sig. Luca Gratton;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Luca Gratton, allenatore UEFA B per la società A.S. Costalunga militante nel campionato di I categoria, a seguito di deferimento da parte del Procuratore federale in relazione ad una infrazione disciplinare, con decisione del Tribunale nazionale federale in data 1 febbraio 2023, veniva squalificato per un mese.

Successivamente il predetto, in relazione ad altro episodio disciplinare (espulsione dal campo durante una gara) veniva sanzionato dal Giudice sportivo mediante il Comunicato Ufficiale n. 75 del 2 febbraio 2023 con la squalifica sino al 7 febbraio 2023.

In data 4 marzo 2023 – ritenendo di aver scontato le squalifiche - il sig. Gratton ha partecipato in qualità di tecnico della squadra schierata dalla A.S. Costalunga alla gara Costalunga-Domio valevole per il campionato di I categoria.

Dietro segnalazione della squadra avversaria il Procuratore Federale ha deferito avanti al Tribunale federale nazionale il sig. Gratton per la violazione degli artt. 4, comma 1, 21, commi 1 e 9, del Codice di giustizia sportiva e 37, comma1, del regolamento del Settore tecnico per avere lo stesso partecipato alla gara nonostante dovesse ancora finire di scontare le suddette squalifiche.

A giudizio del Procuratore federale infatti le due diverse squalifiche avrebbero dovuto cumularsi materialmente, avendo quindi efficacia complessiva almeno sino al 6 marzo 2023.

Contestualmente il Procuratore ha deferito il sig. Davide Bracco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Costalunga per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 21, commi 1 e 9, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Costalunga, consentito e comunque non impedito all’allenatore sig. Luca Gratton di partecipare, in qualità di tecnico della squadra schierata dalla società A.S. Costalunga, alla gara Costalunga – Domio del 4 marzo 2023 valevole per il campionato di Prima categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare le squalifiche irrogategli.

Infine il Procuratore federale ha deferito la A.S. Costalunga per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle condotte di cui sopra poste in essere dai tesserati.

Con la decisione sopra indicata il Tribunale federale ha prosciolto i deferiti, disattendendo la tesi interpretativa della Procura.

A giudizio del Tribunale infatti – in assenza di diversa prescrizione da parte delle autorità decidenti – le due diverse sanzioni non potevano temporalmente sommarsi o cumularsi. Ne consegue, secondo il Tribunale, che la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice sportivo, essendo il relativo periodo di esecuzione interamente ricompreso nel periodo più ampio di esecuzione della sanzione della squalifica irrogata dal Tribunale federale, alla scadenza di tale ultimo termine (2 marzo 2023) era già stata interamente scontata.

La decisione è stata impugnata con il reclamo all’esame dalla Procura federale che ne chiede l’integrale riforma con irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Davide Bracco, mesi 2 (due) di inibizione; sig. Luca Gratton, mesi 2 (due) di squalifica; società AS Costalunga, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

A giudizio del reclamante, la tesi interpretativa fatta propria dal Tribunale si scontra frontalmente con il principio di effettività e di afflittività delle sanzioni posto a fondamento della giustizia sportiva e sancito dall’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva il quale recita infatti che "tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.

In tal senso il reclamante evidenzia come il Codice faccia riferimento a “tutte le sanzioni”, con la conseguenza che appare del tutto arbitrario e contra legem che il Tribunale federale nazionale abbia stabilito che –  in buona sostanza - la squalifica inflitta dal Giudice sportivo non era meritevole di essere concretamente scontata.

Del resto, osserva il reclamante, la tesi sostenuta dal Tribunale può con evidenza portare a conseguenze paradossali in quanto il tesserato oggetto di due diverse squalifiche in tempi ravvicinati godrebbe di un trattamento di favore, dovendone scontare soltanto una. Infatti la squalifica più lunga tra le due finirebbe sempre per sovrapporsi e assorbire l’altra.

Si è costituito il sig. Gratton, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Paolini, chiedendo il rigetto dell’avverso reclamo.

Osserva in tal senso che – come evidenziato dal giudice di primo grado – la normativa federale vigente non prevede in alcun modo il cumulo o la sommatoria delle diverse sanzioni riportate dal tesserato.

Diversamente da quanto avviene in sede penale (ove vige per espressa previsione codicistica la regola del cumulo materiale) in ambito federale le sanzioni hanno decorrenza immediata, con la conseguenza che due sanzioni, inflitte da diverse autorità, possono sovrapporsi, come avvenuto nel caso all’esame.

In ogni modo, nella fattispecie, il Giudice sportivo ha inflitto una squalifica con data finale certa e determinata (il 7 febbraio): tale squalifica quindi non poteva non risultare assorbita nell’altra squalifica (un mese dal 2 febbraio) già inflitta al sig. Gratton.

All’udienza del 29 settembre 2023 il reclamo è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

Come esattamente posto in luce dal Tribunale, in tema di concorso di reati il vigente sistema penale è ispirato – sia pure con alcuni incisivi temperamenti – al criterio del cumulo materiale, secondo il quale il colpevole soggiace a tante pene quante sono le violazioni commesse: di regola, quindi, e salvi i suddetti temperamenti, alla persona responsabile di più reati viene applicata la somma delle pene stabilite per ciascuna infrazione (secondo il brocardo tot delicta, tot poenae).

In tal senso, esemplare è ad esempio l’art. 73, primo comma, c.p. a tenore del quale “Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.”

Per quanto riguarda il sistema di Giustizia sportiva in effetti mancano, come rilevato dal Tribunale, disposizioni espresse volte a disciplinare il problema dell’eventuale cumulo di sanzioni inflitte allo stesso soggetto con decisioni distinte o comunque relative a diverse violazioni disciplinari.

Tuttavia, come ha già chiarito la giurisprudenza di questa Corte, l’ordinamento della Giustizia federale – pur in mancanza di espressa previsione – risulta non equivocamente orientato in favore del criterio del cumulo materiale, ferma la possibilità che il Giudice ne temperi l’asprezza ove sussistano ragioni equitative (cfr. CFA n. 67 del 10/2/2023 al punto 28 della motivazione).

In ambito federale, dunque, il sistema del cumulo materiale si impone per concorrenti ragioni di ordine sia sistematico che logico.

In tal senso deve innanzi tutto ricordarsi che, come esattamente posto in evidenza dalla reclamante Procura federale, l’art. 44 del Codice di giustizia sportiva (il quale detta proprio i principi fondanti del processo sportivo) espressamente prevede, al comma 5, che “Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività".

Trattasi – con evidenza - di previsione espressamente volta all’intento di rafforzare la repressione delle infrazioni disciplinari al fine di garantire una migliore disciplina federale, dalla quale consegue che ogni sanzione disciplinare deve essere scontata in modo effettivo per raggiungere quello scopo.

Ne deriva sul piano logico che il criterio dell’effettività della sanzione preclude ogni ricorso a quel diverso sistema - in sede penale denominato dell’assorbimento - secondo il quale nel caso di una molteplicità di violazioni commesse dallo stesso soggetto si applica la pena stabilita per l’infrazione più grave.

Ed in effetti nel caso all’esame, nell’ottica non condivisibilmente privilegiata dal Tribunale, il sig. Gratton, pur avendo ricevuto due diverse sanzioni, finirebbe per scontare solo la maggiore di esse, restando la minore sostanzialmente assorbita, con radicale e non accettabile vanificazione dei criteri di effettività e afflittività.

Del resto, sempre sul piano logico, appare evidente che la teoria dell’assorbimento nel caso di cumulo di sanzioni, ove trasportata nell’ordinamento federale, condurrebbe a conseguenze paradossali, conferendo una sorta di sostanziale immunità disciplinare al soggetto che abbia ricevuto una sanzione significativa: tale maggiore sanzione sarebbe infatti destinata – come correttamente osserva la reclamante Procura – ad assorbire e quindi sostanzialmente a vanificare ogni altra e diversa sanzione che possa essere inflitta a quel soggetto per infrazioni disciplinari diverse commesse nel periodo di riferimento.

Anche l’analisi condotta dal punto di vista sistematico corrobora le conclusioni ora raggiunte.

In tal senso si deve evidenziare come secondo la giurisprudenza federale costituisce un dato ormai acquisito nell’ordinamento sportivo il riconoscimento dell’illecito continuato, ancorché – anche in questo caso – l’istituto della continuazione non sia espressamente disciplinato dal Codice di giustizia sportiva (C.F.A., Sez. I, n. 55/2022-2023; C.F.A., Sez. II, n. 39/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 38/2022-2023; C.F.A., Sez. III, n. 68/2021-2022; C.F.A., Sez. II, n. 114/2018-2019; Coll. gar. Sport, SS.UU., n. 9/2016).

Ora, la continuazione è istituto ispirato al principio del favor rei e si risolve nella concessione di un calcolo della pena complessiva più favorevole di quello derivante dal cumulo materiale allorché le molteplici violazione della stessa o di diversa disposizione di legge costituiscano espressione di un medesimo disegno criminoso. (cfr. art. 81 c.p.).

Da quanto ora rilevato possono agevolmente trarsi due conseguenze sistematiche.

In primo luogo, il riconoscimento giurisprudenziale della continuazione quale istituto volto a temperare il rigore del cumulo materiale in casi particolari postula a contrario, con tutta evidenza, la vigenza nell’ordinamento sportivo della regola generale appunto fondata sul criterio del cumulo materiale delle varie sanzioni ricevute dal medesimo soggetto.

In secondo luogo, se la continuazione è istituto di favore nel calcolo delle pene riferibili a violazioni diverse ma frutto del medesimo disegno, sarebbe del tutto irrazionale postulare che in generale – e cioè nel caso di infrazioni diverse e non legate dal vincolo ideativo – possa valere la regola dell’assorbimento, alla stregua della quale solo la sanzione maggiore va scontata effettivamente.

Ne consegue, secondo questa Corte federale, che il sistema della Giustizia sportiva è in generale ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in base al quale il soggetto destinatario di sanzioni relative a violazioni disciplinari distinte deve scontarle interamente, con sommatoria delle stesse, salvo le possibilità cui si è fatto cenno di temperamento da parte del Giudice ove ne ricorrano i presupposti.

Le conclusioni ora raggiunte non risultano infirmate, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, dal disposto degli artt. 19 e 21 del Codice secondo i quali le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sono immediatamente esecutive e le squalifiche vanno scontate dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.

Le disposizioni in parola, infatti, si limitano a sancire il principio dell’esecutività della decisione disciplinare che va immediatamente scontata, a prescindere dalla eventuale presentazione di gravami, ma non incidono sul regime sostanziale applicabile nel caso in cui sanzioni diverse vengano potenzialmente a sovrapporsi sul piano temporale.

In termini piani, le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive ma se una seconda sanzione colpisce un soggetto che già ne sta scontando una precedente, la seconda sanzione sarà materialmente scontata – onde non vanificarne l’effettività - solo al termine della prima.

Non decisivo, a giudizio di questa Corte, è il fatto che, nel caso all’esame, il Giudice sportivo abbia determinato la seconda sanzione indicandone la data di scadenza, invece di quantificare la stessa con riferimento alle giornate di squalifica inflitte: è evidente, infatti, che, nel caso all’esame, il Giudice sportivo ha squalificato l’allenatore sig. Gratton per cinque giornate, da sommare alla squalifica di un mese in precedenza inflitta.

Tuttavia, a giudizio di questa Corte, è credibile che le modalità di definizione della seconda sanzione fossero latamente suscettibili di concorrere a determinare un qualche fraintendimento o incertezza in capo agli incolpati: il che induce a ridurre, in un’ottica equitativa, le sanzioni richieste dalla Procura federale le quali vanno per l’effetto determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Luca Gratton, mesi 1 (uno) di squalifica;

- al sig. Davide Bracco, mesi 1 (uno) di inibizione;

-alla società AS Costalunga, ammenda di 150,00 (centocinquanta/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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