F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0011/CSA pubblicata del 2 Ottobre 2023 – U.S. Catanzaro 1929 s.r.l – calciatore Andrea Oliveri
Decisione/0011/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0006/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello - Vice Presidente
Lorenzo Attolico - Componente
Daniele Cantini - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0006/CSA/2023-2024 proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 s.r.l in data 06.09.2023;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 17 del 31.08.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.09.2023, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Catanzaro 1929 s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Andrea Oliveri, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 17 del 31.08.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Catanzaro/Spezia del 30.08.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore, Sig. Andrea Oliveri, la squalifica per tre giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 49° del secondo tempo, da terra e con pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con un calcio, sferrato con forza, la gamba di un calciatore avversario.”
L’odierna società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore, Sig. Andrea Oliveri, a due giornate effettive di gara.
La difesa del Catanzaro, ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente severa in quanto il gesto del calciatore, sebbene censurabile, non rifletterebbe alcun intento lesivo dell’incolumità fisica dell’avversario, tanto che non ha arrecato alcun danno al giocatore dello Spezia, che ha ripreso il gioco senza l’intervento dei sanitari.
La parte reclamante ritiene, quindi, che la condotta tenuta nella circostanza dal proprio calciatore debba essere qualificata come meramente antisportiva, sottolineando come la giusta sanzione da applicare sia quella della squalifica per due giornate di gara. Tutto questo, anche in considerazione di precedenti decisioni rese da questo organo giudicante in circostanze del tutto simili a quelle oggetto dell’odierno gravame.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 settembre 2023, è comparso l’Avv. Eduardo Chiacchio, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i motivi che seguono.
La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., facciano “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.
Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto dell’arbitro, che, come detto, gode di fede privilegiata, la condotta tenuta, nella circostanza, dal tesserato della società Catanzaro 1929 s.r.l. deve essere qualificata come condotta violenta e, come tale, sanzionata ex art. 38 C.G.S., con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “ intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (per tutte vedi CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Diversamente, la condotta antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, durante un’azione di gioco (CSA, Sez. II, 03 febbraio 2022, n. 157).
Passando ad esaminare la condotta oggetto di giudizio, sulla base di quanto refertato dal Giudice di Gara, deve categoricamente escludersi che il fatto contestato rientri nella fattispecie disciplinata dall’art. 39, CGS. La condotta contestata al tesserato della società Catanzaro è chiaramente avulsa da qualunque azione di gioco (calcio ad avversario con pallone non a distanza di gioco) e quindi assolutamente non qualificabile come un atto di agonismo sportivo.
Inoltre, il comportamento del calciatore, Sig. Andrea Oliveri, risulta di particolare gravità, in quanto il calcio è stato sferrato all’avversario volontariamente e con forza, all’altezza della tibia (cfr. referto arbitrale). A nulla rileva, quindi, la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza conseguenze ed intervento dei sanitari, fermo il fatto che in tale denegata ipotesi la circostanza sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave.
Alla stregua di quanto precede, la condotta del calciatore della società reclamante deve ritenersi violenta, ex art. 38 CGS, perché caratterizzata da volontarietà e violenza, con pallone non a distanza di gioco ed idonea a porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario.
Questa Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, ritiene condivisibile la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Daniele Cantini Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce