F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0010/CSA pubblicata del 2 Ottobre 2023 – Virtus Francavilla S.r.l.

Decisione/0010/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0007/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro – Componente

Francesca Mite - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

nell'udienza fissata il 22 settembre 2023, tenutasi in videoconferenza ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0007/CSA/2023-2024, proposto dalla società VIRTUS FRANCAVILLA s.r.l. in data 12 settembre 2023;

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 8/DIV del 05.09.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22 settembre 2023, l'Avv. Francesca Mite;

Sentito l'Avv. Carlo Mormando per la reclamante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società VIRTUS FRANCAVILLA S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di 2.500,00 inflitta dal giudice sportivo in relazione alla gara FRANCAVILLA/PICERNO del 3 settembre 2023 di cui il C.U. n. 8/DIV. del 5 settembre 2023, "per aver alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, al 23° e 24° minuto del primo tempo e al termine della gara, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3 , valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati".

Parte reclamante, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto tempestivamente pervenire i motivi di reclamo.

La Società ha predisposto quattro motivi di censura al provvedimento gravato, lamentando la mancata applicazione delle esimenti/attenuanti previste dall'art. 29, commi 1 e 2 C.G.S., nonostante le diverse misure adottate al fine di evitare qualsiasi incidente inerente alla condotta dei propri tifosi.

Nello specifico, con il primo motivo la reclamante ha eccepito la violazione ed omessa applicazione dell'art. 29 comma 1 C.G.S. in combinato disposto all'art. 7 C.G.S., assumendo la ricorrenza, nel caso di specie, di quattro delle circostanze indicate all'art. 29, comma 1, C.G.S. e, in particolare, delle condizioni sub a), b) c) ed e), rivendicando di essersi dotata di un Modello Organizzativo Gestione e Controllo, di un Codice Etico vincolante per tutti i dipendenti o collaboratori della Società, di un Codice di Condotta per i tifosi, di aver collaborato con le forze dell'ordine e subito agito per far cessare i cori attraverso la reiterazione, da parte dello speaker sollecitato dallo SLO presente nell'impianto sportivo degli annunci anti violenza.

Con il secondo motivo, ha contestato l'omessa applicazione dell'art. 29 comma 2 C.G.S. in combinato disposto con l'art. 7 C.G.S., per non avere il Giudice Sportivo, quand'anche non avesse riscontrato la concomitanza di almeno tre dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 29 per escludere la responsabilità della Società, applicato il comma 2, ai sensi del quale "La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1".

Con il terzo e quarto motivo la reclamante si duole per l'eccessiva sproporzione e gravosità della sanzione irrogata sia con riguardo ad altre Decisioni del medesimo Giudice, sia in riferimento ai fatti accaduti per i quali non ricorrerebbe il presupposto della continuazione.

Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 22 settembre 2023 è stato udito l'Avv. Carlo Mormando per la reclamante.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per ciò che concerna la rilevanza delle circostanze esimenti-attenuanti di cui all'art. 29 C.G.S., questa Corte ritiene non siano applicabili al caso di specie, in quanto è opportuno rammentare il principio, più volte ribadito, a tenore del quale "l'adozione di

misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati dalla società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci, laddove, rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l'intonazione di cori discriminatori" (cfr. in questa direzione Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 071 del 17 novembre 2021; nonché, ancora, Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre 2021).

Il verificarsi del fatto oggettivo e la accertata violazione di norme disciplinari, pur constatando l'adozione di misure che la normativa federale prescrive nell’ottica di  prevenire condotte reputate illecite dal Codice di giustizia sportiva, dimostra che gli accorgimenti messi in atto dalla società si sono dimostrati del tutto inefficaci e non esaustivi della “ratio” della richiamata norma. (Sul principio di prevenzione, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 24 novembre 2005, n. 58).

Tuttavia, la Corte riconosce la sproporzione ed eccessiva gravosità dell'ammenda comminata rispetto ad altri provvedimenti disciplinari, emessi dal medesimo Giudice Sportivo

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad 1.500,00.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                       Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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