F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0012/CSA pubblicata del 3 Ottobre 2023 – S.S.D. Tritium Calcio 1908 a.r.l. – calciatore Acerbis Paolo Domenico

Decisione/0012/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0021/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)

Alberto Urso – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero  0021/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.D. Tritium Calcio 1908 a.r.l., in data 23.09.2023;

Per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 20 del 19.09.2023;

Visto  il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 27 settembre 2023, tenutasi in videoconferenza, Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato in data 23.09.2023, la società S.S.D. Tritium Calcio 1908 a r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 20 del 19.09.2023, con la quale è stata comminata al calciatore Acerbis Paolo Domenico, proprio tesserato, la squalifica per n. 4 giornate effettive di gara, “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Crema – Tritium Calcio, disputatosi in Crema il 17.09.2023 e valevole per il Campionato Nazionale di serie D – Girone B.

La reclamante sostiene che il calciatore, anche nella sua qualità di capitano, si era limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro circa una prima ammonizione che gli era stata comminata e che, non avendo ricevuto risposta, aveva protestato platealmente, senza tuttavia avvicinarsi al direttore di gara ed abbandonando immediatamente il terreno di gioco dopo che gli era stato mostrato il cartellino rosso.

Conclude pertanto la reclamante per l’annullamento della squalifica o comunque per una riduzione a non oltre 2 giornate di gara “ai sensi dell’art. 19 C.G.S.”, ritenuta la protesta non eccessivamente grave.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è palesemente infondato e deve conseguentemente essere respinto, posto che il referto arbitrale, particolarmente dettagliato, non consente di relegare l’episodio ad una mera protesta, seppure plateale.

Ivi si legge, difatti, che il Calciatore Acerbis “mi diceva ‘oh fenomeno’ mentre applaudiva in modo ironico. Usciva dal campo urlando ‘siete dei miserabili, fate schifo porco Dio, fate schifo”.

Non vi è dubbio, pertanto, circa la ricorrenza della previsione di cui all’art 36, lett. a),  C.G.S. che, come noto, punisce con la sanzione minima della squalifica per 4 giornate la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Per vero, nel caso di specie, considerata l’aggravante per la qualità di capitano e l’ulteriore violazione dell’art. 37 C.G.S. per l’utilizzo di espressione blasfema, ricorrerebbero tutte le condizioni per un inasprimento della sanzione ex art. 73, comma 2, C.G.S.: tale inasprimento, tuttavia, non si ritiene di poter disporre a carico del calciatore, solo in considerazione del fatto che il reclamo risulta inoltrato dalla sola società e non anche dal calciatore medesimo, il quale verrebbe in tal caso a subire, in proprio, le conseguenze dell’improvvida iniziativa della sua società di appartenenza.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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