F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0013/CSA pubblicata del 4 Ottobre 2023 – A.C. Prato Ssdarl – calciatore Casucci Christian Alfo
Decisione/0013/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0009/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0009/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C. Prato Ssdarl in data 15.09.2023;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 15 del 12.09.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.09.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.C. Prato Ssdarl ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Casucci Christian Alfo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 15 del 12.09.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone D, Carpi AC Ssdarl/Prato Ssdarl del 10.09.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione a due giornate di squalifica.
Secondo la società Prato la condotta tenuta dal calciatore Casucci, seppur stigmatizzabile, perché evitabile, risulta comunque meritevole di riduzione, in applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 13 comma 1 lett. a) del C.G.S., poiché il gesto è stato posto in essere dall’atleta immediatamente dopo la terza rete del Carpi, realizzata – a detta della reclamante - in attuazione di una condotta sleale e scorretta, nel corso della quale un calciatore della squadra ospitante si era impossessato della palla che il Carpi stava restituendo al Prato. In conseguenza di ciò si era venuta a creare una mass confrontation tra i calciatori di entrambe le squadre, nel corso della quale, tuttavia, si erano verificati solo degli strattonamenti, senza episodi di violenza. La reclamante ha chiesto, altresì, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’accertamento della dinamica dei fatti, domandando contestualmente la sospensione della sanzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 settembre 2023 è stato udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Casucci “A gioco fermo, dopo la segnatura della rete da parte degli avversari, entra in campo e - nella mischia - dà un pugno ad un avversario”.
Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore sanzionato, che, per le modalità con cui è stata posta in essere, a gioco fermo, sferrando un pugno, quindi con mano chiusa, dopo essere entrato in campo ed essersi gettato nella mischia che si era venuta a creare, reca in sé una indubbia potenzialità gravemente dannosa, non risultando neppure applicabile l'attenuante ex art.13, comma 2, del CGS invocata dalla reclamante e non ravvisandosi gli estremi per la richiesta di integrazione istruttoria alla Procura Federale.
Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Casucci risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce