F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 065/TFN – SD del 5 Ottobre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 6962/1028 pf22-23/GC/GR/ff del 14 settembre 2023, depositato il 18 settembre 2023, nei confronti del sig. Daniele Di Vittorio – Reg. Prot. 62/TFN-SD

Decisione/0065/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0062/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente (relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Ermando Bozza – Componente aggiunto

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 ottobre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6962/1028 pf22-23/GC/GR/ff del 14 settembre 2023, depositato il 18 settembre 2023, nei confronti del sig. Daniele Di Vittorio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 6962/1028pf22-23/GC/GR/ff del 14 settembre 2023, depositato il 18 settembre 2023, nei confronti di:

1) Daniele Di Vittorio, allenatore calcio a 5, licenza A – cod. 116.531- tesserato per la FIGC nella stagione sportiva 2022-2023 in qualità di selezionatore della Rappresentativa Abruzzo under 15 di Calcio a 5, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere, in occasione dell'incontro, valevole per il 59° Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque, tra le rappresentative under 15 del Comitato Regionale Abruzzo e del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, disputatosi in data 6 aprile 2023 presso il palazzetto “Valeggio” in Valeggio sul Mincio (VR), di fronte ai propri calciatori, rivolto ripetute espressioni contumeliose all’indirizzo del dirigente accompagnatore sig. Gabriele Sottanelli del seguente tenore: “Non mi devi rompere i coglioni!”;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere posto in essere condotte violente nei confronti del proprio calciatore Michele Cupaioli in occasione dell'incontro, valevole per il 59° Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque, tra le rappresentative under 15 del Comitato Regionale Abruzzo e del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, disputatosi in data 6 aprile 2023 presso il palazzetto “Valeggio” in Valeggio sul Mincio (VR), consistite nell’aver inveito furiosamente contro il predetto giocatore colpendolo, in un primo momento, con due schiaffi al viso e, successivamente, dopo averlo preso per la gola e spinto verso il muro, attingendolo nuovamente al viso con un ulteriore schiaffo;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere, al termine dell'incontro, valevole per il 59° Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque, tra le rappresentative under 15 del Comitato Regionale Abruzzo e del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, disputatosi in data 6 aprile 2023 presso il palazzetto “Valeggio” in Valeggio sul Mincio (VR), dopo avere raggiunti gli spalti e dinanzi a diverse persone assunto una condotta aggressiva nei confronti del sig. Salvatore Vittorio, responsabile regionale dell’Abruzzo del Calcio a 5, inveendo contro lo stesso utilizzando espressioni irriguardose e ingiuriose.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, cosi ̀ come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Daniele Di Vittorio hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Alessandro Palucci, in rappresentanza del sig. Daniele Di Vittorio; ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti e ̀ corretta, cosi ̀ come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Daniele Di Vittorio la sanzione di giorni 200 (duecento) di squalifica. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                              Carlo Sica

 

 

Depositato in data 5 ottobre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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