F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0015/CSA pubblicata del 9 Ottobre 2023 – Luparense F.C. S.S.D. a r.l. – calciatore Carboni Fabrizio
Decisione/0015/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0011/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 011/CSA/2023-2024, proposto dalla società Luparense F.C. S.S.D. a r.l. in data 19 settembre 2023,
per la riforma, della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 17 del 14/09/2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.09.2023, il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Luparense F.C. S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Carboni Fabrizio, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n.17 del 14.09.2023), in relazione alla gara amichevole Arzignano/Luparense F.C. del 27.08.2023, terminata col risultato di 3-0.
Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 40’ del 2T il suddetto calciatore veniva espulso poiché: ““Dopo aver subito la segnatura della terza rete urlava verso l’Assistente 2 volte: stupido”.
Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A.”.
La società F.C. Luparense F.C. S.S.D. a r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, e in sintesi sostiene:
- che la gara in questione era un amichevole estiva di precampionato senza alcun valore di classifica giocata di fronte a "pochi intimi";
- che “l’espressione “stupido”, seppur non consona, non pare proprio raggiungere quel grado di offensività tale da comportare una sanzione di 4 giornate di squalifica e ciò pur nella consapevolezza della modifica dell’art. 36 C.G.S.;
- che “risalendo la modifica di cui art. 36 C.G.S. solo allo scorso 19 aprile è giocoforza necessario un periodo di adeguamento da parte dei tesserati di talché gli stessi possano comprendere ancor di più le conseguenze delle loro azioni; ciò anche alla luce del fatto che nel linguaggio corrente la parola stupido viene comunemente utilizzata in senso ampio e con superficialità”.
Sulla scorta di tali premesse, la reclamante conclude affermando che nel caso di specie sarebbe applicabile l’art. 13, comma 2 del C.G.S. il quale prevede che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione” e chiede: in via principale, l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta al sig. Carboni da 4 a 2 giornate di squalifica”.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 27.09.2023, nessuno è intervenuto per la reclamante.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Lo svolgimento dei fatti - per come riportato nel rapporto arbitrale - è incontestato dalla reclamante, operando in ogni caso il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.
Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.04.2023) al comma 1 stabilisce che:
“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:”
Orbene, nel caso in esame - rilevato preliminarmente che il C.G.S. non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa o condotta irriguardosa – va osservato che il contenuto dell’espressione profferita dal calciatore e rivolta all’all’arbitro va ascritto al novero delle condotte irriguardose, il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica.
Il giudice, infatti - salva l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, ove ritenute sussistenti - non può che applicare il minimo edittale stabilito dalla norma di diritto positivo vigente senza alcun margine di discrezionalità, in disparte la considerazione che la disposizione così novellata è entrata in vigore dal mese di aprile 2023, sicché anche soltanto argomentare di prima applicazione della norma appare incongruo.
Con riferimento, invece, alle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante ai fini della riduzione della squalifica, la Corte osserva che:
- non rileva, ai fini della graduazione della sanzione, il generalizzato utilizzo nel linguaggio comune delle locuzioni o espressioni in concreto rivolte all’arbitro, posto che l’art. 36 C.G.S. sanziona indistintamente qualsiasi condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, indipendentemente da qualsiasi apprezzamento soggettivo circa il grado di offensività, volgarità o sconvenienza delle parole utilizzate;
- la circostanza che la gara fosse una partita amichevole di precampionato, non costituisce un’attenuante tipizzata dall’ordinamento (art.14 C.G.S.) cui fa rinvio l’art. 36 C.G.S., né altrimenti meritevole di considerazione ai sensi dell’art. 13 C.G.S. invocato dalla ricorrente, trattandosi di condotta tenuta dal proprio tesserato in occasione di una gara ufficiale.
Per quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e condivisibile, a fortiori in considerazione del fatto che nell’occorso il calciatore rivestiva la qualifica di Capitano della squadra.
Ne consegue che le domande proposte dalla reclamante - di annullamento o riduzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara non possono essere accolte e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società F.C. Luparense F.C. S.S.D. a r.l. deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce