F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 070/TFN – SD del 16 Ottobre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 3397/665pf22-23/GC/SA/ep del 7 agoso 2023, depositato l’8 agosto 2023, nei confronti della sig.ra Silvia Amodio, dei sigg.ri Fabio Massimo Iurato e Carlo Carraffa, nonché nei confronti della società US 1913 Seregno Calcio Srl – Reg. Prot. 28/TFN-SD

Decisione/0070/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0028/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Claudio Croce – Componente (relatore)

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 4 ottobre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3397/665pf2223/GC/SA/ep del 7 agoso 2023, depositato l’8 agosto 2023, nei confronti della sig.ra Silvia Amodio, dei sigg.ri Fabio Massimo Iurato e Carlo Carraffa, nonché nei confronti della società US 1913 Seregno Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto prot. 3397/665pf22- 23/GC/SA/ep del 7 agosto 2023, depositato l’8 agosto 2023, la Procura Federale ha deferito i seguenti soggetti per i seguenti motivi:

1) “sig.ra Silvia AMODIO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società US 1913 Seregno Calcio Srl, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF, per avere la stessa, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società US 1913 Seregno Calcio Srl, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, consentito e comunque non impedito al sig. Fabio Massimo Iurato, presidente della società ASD Città di Cerveteri, nella stagione sportiva 2022-2023, da cui risulta dimissionario dal 29.11.2022, di rivestire il ruolo di “presidente di fatto” in favore della società US 1913 Seregno Calcio Srl ed in tale veste fattuale di gestire ed assumere decisioni relative all’organizzazione societaria con specifico riguardo all’attività del Settore Giovanile nonché ai rapporti economici con tecnici e collaboratori;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 8, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, e 51, comma 1, del Regolamento LND, per avere la stessa, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società US 1913 Seregno Calcio Srl, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, dal mese di settembre 2022 al mese di febbraio 2023, consentito e comunque non impedito al sig. Carlo Carraffa di svolgere in favore della società US 1913 Seregno Calcio Srl attività di scouting e selezione senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, commi 2 e 3, e 2 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento LND e dal C.U. n. 1 - 2022-2023 LND dell’1.7.2022, punto n. 14, per avere la stessa, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società US 1913 Seregno Calcio Srl, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, consentito e comunque non impedito l’omessa formalizzazione e sottoscrizione di accordi economici con gli allenatori che prestavano attività in favore della società US 1913 Seregno Calcio Srl, sigg.ri Nicola D’Onofrio, Claudio Cantoro, Gianni Betti, pur avendo con i predetti concordato riconoscimenti economici per l’attività svolta;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF ed altresì dall’art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere la stessa, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società US 1913 Seregno Calcio Srl, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, a far data dal mese di marzo 2023, consentito e comunque non impedito al sig. Cesare Bertolino di svolgere la funzione di Responsabile dell’Attività di Base della società US 1913 Seregno Calcio Srl pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022;

2) sig. Fabio Massimo Iurato, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. 1913 Seregno Calcio Srl, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’37, comma 1, delle NOIF, per avere il predetto svolto all’interno e nell’interesse della società US 1913 Seregno Calcio Srl, nella stagione sportiva 2022-2023, il ruolo di “presidente di fatto” provvedendo, in tale veste fattuale, a gestire ed assumere decisioni relative all’organizzazione societaria con specifico riguardo all’attività del Settore Giovanile nonché ai rapporti economici con tecnici e collaboratori, pur essendo contestualmente tesserato quale presidente della società ASD Città di Cerveteri da cui rassegnava le dimissioni in data 29.11.2022;

3) sig. Carlo Carraffa, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società US 1913 Seregno Calcio Srl, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022- 2023, dal mese di settembre 2022 al mese di febbraio 2023, svolto in favore della società US 1913 Seregno Calcio Srl attività di scouting e selezione senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, commi 2 e 3, e 2 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e dei Collaboratori della Gestione Sportiva;

4) US 1913 Seregno Calcio Srl a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai tesserati sigg.ri Silvia Amodio, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza, e Cesare Bertolino, Responsabile del Settore Giovanile, e dai sigg.ri Fabio Massimo Iurato e Carlo Carraffa, non tesserati, all’interno e nel cui interesse della predetta società hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase istruttoria e predibattimentale

Il presente procedimento trae origine dall’esposto del sig. Carlo Carraffa, fatto pervenire alla Procura Federale in data 31.1.2023 e successivamente integrato con nota del 23.2.2023, il quale rappresentava di aver prestato attività di “responsabile scouting e selezione” in favore della società US 1913 Seregno Calcio Srl lamentando che, a decorrere dal mese di luglio 2022, la predetta società aveva omesso di corrispondergli gli emolumenti in precedenza pattuiti.

All’esito delle indagini, dopo aver audito i deferiti ed alcuni tesserati della società e dopo aver acquisito dai competenti uffici copiosa documentazione, pedissequamente indicate nell’atto di deferimento, cui si rimanda, il Procuratore Federale ha configurato le violazioni sopra riportate a carico dei detti deferiti.

Va dato atto che la comunicazione di conclusione indagini, è stata effettuata anche nei confronti del Cesare Bertolino, all’epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile della società US 1913 Seregno Calcio Srl il quale, tuttavia, prima del deferimento ha definito la propria posizione mediante accordo ex art. 126 CGS FIGC.

Nessuno dei deferiti ha presentato memoria prima dell’udienza fissata per la trattazione del deferimento.

Il dibattimento

In sede di discussione, l’Avv. Francesco Keller, in rappresentanza della Procura Federale, ha ripercorso i termini del deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento con applicazione delle seguenti sanzioni: - nei confronti della sig.ra Silvia Amodio, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- nei confronti del sig. Fabio Massimo Iurato, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti del sig. Carlo Caraffa, mesi 3 (tre) di inibizione;

- nei confronti della società US 1913 Seregno Calcio Srl, . 1.500,00 di ammenda.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire scritti difensivi e, in sede di discussione, è comparso, personalmente, il solo Carlo Caraffa chiedendo, per la sua posizione, il proscioglimento, evidenziando, altresì, di aver personalmente denunciato i fatti oggetto di deferimento.

La decisione

Ritiene il Tribunale che sussista la responsabilità in capo ai deferiti.

Infatti, anche a seguito delle dichiarazioni rese dal deferito Carlo Caraffa che ha sostanzialmente ammesso gli addebiti contestati a carico di tutti i deferiti e della società US 1913 Seregno Calcio Srl, risulta provato quanto ipotizzato dalla procura al termine della copiosa attività d’indagine, vale a dire l’effettivo espletamento da parte del Caraffa dell’ attività “di scouting e selezione di giovani atleti” in favore della società US 1913 Seregno Calcio Srl, senza essere tesserato ed in assenza dei requisiti come è emerso, fra l’altro, anche dalle audizioni effettuate in sede di indagine, non confutate, né contestate in alcun modo dagli odierni deferiti che qui si intendono richiamate nel loro contenuto.

Va evidenziato, infatti, che è emersa la pattuizione di un compenso economico fra il sodalizio societario ed il Carraffa, pur in assenza di formalizzazione di incarico, prassi seguita dalla società anche per altri incarichi (vedasi dichiarazioni del sig. D’Onofrio e del sig. Cantoro).

Accertata, quindi, la sopra indicata irregolarità, questo Tribunale deduce la effettiva sussistenza delle contestazioni formulate nei confronti del sig. Fabio Massimo Iurato, i cui poteri di rappresentanza della società, al di là del ruolo formale rivestito dalla sig.ra Amodio, sono stati riconosciuti dallo stesso in sede di audizione, oltre che nel corso delle audizioni tenute dai sigg.ri Cantoro e Bertolino.

In tale veste il suindicato deferito ha consentito l’espletamento della non formalizzata attività del Carraffa.

Analogamente deve ritenersi sussistente la responsabilità della sig.ra Amodio in quanto il ruolo formale dalla stessa rivestito, non la esime dalla relativa assunzione di responsabilità conseguente alle irregolarità poste in essere nella gestione societaria, come individuate nelle contestazioni della Procura federale.

Per effetto delle sopra evidenziate riconosciute illiceità in capo ai dirigenti e al Carraffa, questo Tribunale ritiene sussistente la responsabilità della società sia in via diretta che oggettiva.

Quanto alle sanzioni, il Tribunale, pur rilevando le diverse violazioni delle norme del Codice di Giustizia Sportiva e delle NOIF, ritiene che le stesse, a differenza di quanto chiesto dal Procuratore Federale in sede di discussione, possano trovare idonea riduzione, nei sensi di cui in dispositivo, in considerazione della categoria nella quale milita attualmente la US 1913 Seregno Calcio Srl (Campionato di Eccellenza - Lombardia), ritenendo che possano ritenersi, nella misura indicata dal Tribunale, adeguatamente afflittive.

Con riferimento, poi, al comportamento tenuto dal sig. Carlo Carraffa va evidenziato che, nel denunciare i citati comportamenti posti in essere dai dirigenti dell’US 1913 Seregno Calcio Srl, ha, di fatto proceduto anche ad una sorta di autodenuncia, ponendo in essere, di fatto, una forma di collaborazione con gli organi di giustizia sportiva, la qual cosa giustifica la riduzione delle sanzioni nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Silvia Amodio, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Fabio Massimo Iurato, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Carlo Carraffa, mesi 1 (uno) di inibizione

- per la società US 1913 Seregno Calcio Srl, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                                   Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 16 ottobre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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