F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 073/TFN – SD del 18 Ottobre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 6759/855pf 22-23/GC/SA/mg del 12 settembre 2023, depositato il 14 settembre 2023, nei confronti del sig. Gabriele Cortale – Reg. Prot. 61/TFN-SD

Decisione/0073/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0061/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente (relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 ottobre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6759/855pf 22-23/GC/SA/mg del 12 settembre 2023, depositato il 14 settembre 2023, nei confronti del sig. Gabriele Cortale,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 12 settembre 2023, depositato il successivo 14 settembre 2023, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Gabriele CORTALE, Arbitro Associato A.I.A. designato per la gara di Serie C Femminile FC Sambenedettese – Portogruaro Calcio del 19.03.23, per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 2, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per aver fatto svolgere la gara Sambenedettese – Portogruaro Calcio del 19.03.23 valevole per il Campionato di Serie C Femminile, in un campo differente rispetto a quello nel quale si sarebbe dovuta svolgere e per la quale era stata autorizzata secondo quanto disposto dal C.U. N°2 del 20/07/2022, e più precisamente allo stadio di Ripatransone, campo non autorizzato dalla competente Lega, invece che allo stadio Pirani di Grottammare così come indicava la sua designazione.

La fase istruttoria

In data 11/04/2023 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione pervenutale in data 22.03.2023 dalla Segreteria della LND, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 855pf22-23 avente ad oggetto “Trasmissione atti del giudice sportivo in ordine alla disputa della gara FC Sambenedettese – Portogruaro Calcio in un campo diverso”. Con la richiamata nota la LND trasmetteva copia del C.U. n. 67 del 22.03.2023 del Dipartimento Calcio Femminile della LND, con relativi allegati, dal quale risultava che il Giudice Sportivo, in merito alla gara Sambenedettese – Portogruaro Calcio del 19.03.23, valevole per il girone “B” del Campionato Nazionale di Serie C Femminile, non omologava il risultato raggiunto sul campo in quanto la partita si era svolta su un terreno di gioco e in luogo diverso da quello autorizzato dall’organo competente, comminava a entrambe le squadre la perdita della gara e un’ammenda e rimetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

In particolare, dal referto stilato dal Direttore di gara, sig. Gabriele CORTALE, della Sezione arbitrale di Locri ma temporaneamente residente a Bologna, risultava che la partita in esame avrebbe dovuto svolgersi presso il Campo Comunale “F. Pirani” di Grottammare nel mentre era stata effettivamente disputata presso il Campo “Petrella” di Ripatrasone, Comune limitrofo. L’Arbitro allegava al proprio referto una dichiarazione sottoscritta dai dirigenti di entrambe le Società con la quale questi attestavano che nulla ostava allo svolgimento della gara su un terreno di gioco diverso da quello originariamente previsto.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo agli atti i fogli censimento relativi alle due società coinvolte e provvedeva all’audizione del Vice Presidente del Portogruaro, sig. Giorgio Furlanis, responsabile della squadra femminile, del Dirigente accompagnatore della Sambenedettese in occasione della gara, sig. Giuseppe Merlini, del Presidente della Sambenedettese, sig. Silvestro Pompei, della sig.ra Valentina Finzi, Organo Tecnico Nazionale della Commissione Can D – Sezione di Foligno, e dell’A.E. sig. Gabriele CORTALE. I sigg.ri Merlini e Pompei consegnavano anche, alla Procura Federale, due distinte “Memorie per audizione” dal contenuto praticamente speculare nonché, il giorno successivo, ulteriori due distinte e speculari note.

La Procura Federale, ritenendo istruito il procedimento e valutata la responsabilità disciplinare del sig. Gabriele CORTALE, provvedeva, con atto del 3.08.2023, alla notifica allo stesso della comunicazione di chiusura delle indagini con la quale gli contestava la violazione delle norme dianzi indicate.

Nessuna attività difensiva veniva posta in essere dall’avvisato di talché l’Ufficio si determinava, con atto del giorno 12.09.2023, a deferire innanzi a questo Tribunale il sig. Gabriele CORTALE ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 12.10.2023.

Il deferito, acquisita la copia degli atti, depositava personalmente memoria difensiva denominata “Deposizione AE Cortale Gabriele”. Con tale scritto difensivo il sig. CORTALE contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale in base alle testimonianze assunte e, in particolare, rilevava diverse contraddizioni e incongruenze tra le deposizioni rilasciate dalle persone audite dall’Organo inquirente evidenziando e documentando come sul sito del Portogruaro, sin dal mercoledì antecedente la gara, si rappresentasse che la stessa sarebbe stata disputata presso il campo sportivo denominato “Petrella”. Tale programma veniva ribadito il giorno antecedente la gara per cui risultava di tutta evidenza che la Società ospitata era stata messa al corrente del cambio di campo nel mentre la dirigenza della Sambenedettese sosteneva, nelle ultime note depositate il giorno successivo all’audizione del Merlino e del Pompei, di non aver mai avvisato nessuno del cambio di campo e che solo per errore i suoi atleti e dirigenti, nonché gli atleti e i dirigenti avversari, si erano recati al “Petrella” invece cha al “Pirani”. Il CORTALE contestava poi che fosse stata sua la scelta di disputare la gara al “Petrella” invece che al “Pirani”, sottolineava di essersi recato, unitamente ai colleghi Assistenti Arbitrali, dapprima al “Pirani” per poi essere reindirizzato al “Petrella” ed evidenziava la propria buona fede in quanto era stato egli stesso a riportare, sul referto di gara, che la stessa si era svolta presso un impianto diverso da quello comunicatogli. Infine, il deferito, due giorni prima dell’udienza dibattimentale, nominava proprio difensore di fiducia l’Avv. Francesco Figliomeni del Foro di Roma.

Il dibattimento

All’udienza del 12 ottobre 2023, tenuta in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Loredana Fardello in rappresentanza della Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità del deferito e per l’irrogazione della sanzione di mesi tre di sospensione.

Per il deferito, presente personalmente, prendeva la parola l’Avv. Figliomeni il quale rappresentava come nessuna responsabilità per il cambio di campo potesse essere ascritta al proprio rappresentato che trovatosi sul posto, constatato che la società ospitante aveva richiesto la presenza della Forza Pubblica sin dal lunedì antecedente la gara, la presenza dell’ambulanza e dei paramedici, su indicazione del suo O.T. che aveva suggerito di farsi rilasciare una sorta di liberatoria dalle società circa il cambio di impianto sportivo, aveva fatto disputare regolarmente la gara. Evidenziava inoltre l’esistenza di una chat fra la sig.ra Finzi, Organo Tecnico, e il CORTALE, risalente all’11.07.2023, tre giorni prima dell’audizione della Finzi da parte della Procura Federale, nella quale l’O.T. richiedeva all’Arbitro di farle invio di copia della dichiarazione che si era fatto rilasciare dalle squadre. Tale scambio di messaggi non era stato consegnato alla Procura Federale perché era avvenuto dopo l’audizione del CORTALE stesso e non era stato depositato innanzi all’Organo Giudicante in quanto il mandato difensivo era stato conferito dopo la scadenza dei termini per depositare memoria e documenti. Prendeva poi la parola il sig. Cortale il quale si riportava alla memoria depositata e alle difese svolte dal suo difensore protestando, ancora una volta, la sua buona fede.

La decisione

Il Collegio, in merito all’istruttoria svolta dalla Procura Federale, intende rilevare, innanzi tutto, l’assoluta inattendibilità, incongruenza e contraddittorietà delle dichiarazioni rese alla Procura Federale dal Vice Presidente del Portogruaro, sig. Giorgio Furlanis, che peraltro non risulterebbe essere stato presente in occasione della trasferta della sua squadra, e dai sigg.ri Giuseppe Merlini, Dirigente accompagnatore della Sambenedettese, e Silvestro Pompei, Presidente del medesimo sodalizio. Il Furlanis riferisce che la sua squadra si sarebbe recata dapprima al campo “Pirani” e poi, su indicazione di soggetto non meglio identificato, avrebbe raggiunto il “Petrella”. Come risulta dalla documentazione versata in atti dal deferito, il Portogruaro, fin dai primi giorni della settimana antecedente la gara, era al corrente, alla luce di quanto pubblicato sul suo sito internet, che la gara si sarebbe disputata al “Petrella” e non aveva quindi motivo di recarsi al “Pirani”. I due dirigenti della Sambenedettese sostengono, all’unisono, che la propria società, per un disguido interno e circoscritto, si sarebbe erroneamente recata al “Petrella” dove casualmente si era recato anche il Portogruaro e proprio mentre entrambe le compagini si stavano trasferendo al “Pirani” sopraggiungeva la terna arbitrale e l’arbitro imponeva loro di disputare la gara previo rilascio di una liberatoria dallo stesso predisposta. Quanto affermato dai dirigenti della Sambenedettese cozza irrefragabilmente con quanto affermato dal Furlanis, che riferisce che la sua squadra all’arrivo al “Petrella” sarebbe stata indirizzata agli spogliatori e poi al riscaldamento prim’ancora dell’arrivo della terna arbitrale, con la circostanza che il Portogruaro era da tempo al corrente che la gara si sarebbe colà disputata, con il fatto che la presenza della Forza Pubblica era stata richiesta, fin dal lunedì precedente, ai Carabinieri di Ripatrasone, ove si sarebbe giocata la partita, e non quindi di Grottammare, con la presenza presso l’impianto dell’ambulanza e degli operatori sanitari e con quanto dichiarato in merito alla dimenticanza di avvisare la Lega di competenza del cambio di sede.

A ciò si aggiunga che è palese l’interesse di entrambe le Società di addossare la responsabilità dell’accaduto all’arbitro.

La sig.ra Valentina Finzi, Organo Tecnico Nazionale della Commissione Can D, nella sua audizione del 14.07.2023, ha confermato che il sig. Cortale si è dapprima recato presso lo stadio di Grottammare e di lì è stato reindirizzato a quello di Ripatrasone, che giunto al “Petrella” ha trovato entrambe le squadre già in campo per il riscaldamento, che gli veniva riferito che tutte le pratiche per il cambio di campo erano state espletate presso la Lega e che tutto era a posto con riferimento alla Forza Pubblica e alla presenza dell’ambulanza e dei sanitari. L’O.T. ha poi riferito che l’Arbitro le ha rappresentato di aver raccolto una dichiarazione sottoscritta dai responsabili delle due Società con la quale questi si dichiaravano d’accordo nel giocare la gara al “Petrella”, ha negato di aver autorizzato il sig. Cortale a far disputare la gara non avendone la facoltà e, infine, ha dichiarato di aver preso atto di quanto le riferiva il Direttore di gara.

La sig.ra Finzi, Organo tecnico di riferimento del sig. Cortale, non ha quindi mai detto allo stesso che la gara non poteva essere disputata presso un impianto diverso rispetto a quello risultante dagli atti ufficiali, né ha obiettato alcunché a fronte della palese volontà di entrambe le società e propensione dell’arbitro e a far disputare la gara al “Petrella” avendo raccolto una dichiarazione liberatoria ed essendo assolutamente regolare l’organizzazione della gara stessa.

Ritiene quindi il Tribunale che il sig. Gabriele CORTALE, a ciò indotto dal comportamento dei dirigenti delle due società contendenti, presenti presso il campo “Petrella”, e dal modesto aiuto ricevuto dal suo Organo Tecnico, abbia, in effetti, commesso un errore valutativo nel disporre la disputa della gara su un campo diverso da quello ufficiale ma che tale violazione disciplinare, alla luce della particolarità della situazione venutasi a creare, al comportamento dei protagonisti e alla accertata buona fede dello stesso, vada considerata di lieve entità e, alla luce del disposto del secondo comma dell’art. 63 del Regolamento AIA, vada punita con la sanzione minima prevista dal primo comma del citato articolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Gabriele Cortale la sanzione del rimprovero.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2023.

 

IL RELATORE                                                            IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 18 ottobre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it