F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0053/CFA pubblicata il 02 Novembre 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Città di Balestrate Trappeto e altri

Decisione/0053/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0048/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Manfredo Atzeni - Componente

Massimo Galli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0048/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 10.10.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 114 TFT 15 del 3.10.2023;

Visti il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 25.10.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Massimo Galli e udito l’Avv. Lorenzo Giua per il reclamante; nessuno è comparso per le controparti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 31.03.2023 il Presidente del Comitato regionale Sicilia LND trasmetteva alla Procura federale una nota con la quale denunciava - a seguito di segnalazione anonima - che la ASD Partinicaudace aveva organizzato il torneo di calcio giovanile “San Giuseppe” nei giorni 18 e 19 marzo 2023, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione federale.

All'esito delle indagini, consistite nell'acquisizione di documentazione concernente il torneo nonché nell'audizione dei presidenti e di alcuni collaboratori delle società invitate alla manifestazione, il PFT, in data 1.9.2023, deferiva al Tribunale federale territoriale Sicilia:

1) sig. Salvatore Montoleone, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Partinicaudace;

2) società A.S.D. Partinicaudace;

3) sig. Matteo Giovanni Gerardi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Primavera Marsala;

4) società A.S.D. Primavera Marsala;

5) sig. Massimo Tripoli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Balestrate Trappeto;

6) società A.S.D. Città Balestrate Trappeto;

7) sig. Lorenzo La Monica, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bonifato Alcamo Futsal;

8) società A.S. D. Bonifato Alcamo Futsal;

9) sig. Carlo Croce, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Terrasini Paese di Mare;

10) società A.S.D. Terrasini Paese di Mare;

11) sig.ra Ignazia Evola, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alcamo Academy;

12) società A.S. D. Alcamo Academy,

Ai soggetti deferiti venivano contestate le seguenti violazioni:

1) il Sig. Salvatore Montoleone, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Partinicaudace: violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica per aver organizzato e realizzato il "Torneo di San Giuseppe", svoltosi presso gli impianti sportivi dello Sporting Club di Borgetto ed il campo Margi di Partinico nei giorni 18 e 19 marzo 2023, nonostante li diniego espresso della Delegazione Provinciale di Palermo del Comitato Regionale Sicilia LND;

2) il Sig. Matteo Giovanni Gerardi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Primavera Marsala: - violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica, per aver fatto partecipare la squadra della categoria "Pulcini" calcio a 7, della società dallo stesso rappresentata, al "Torneo di San Giuseppe" organizzato dalla società A.S. D. Partinicaudace svoltosi presso gli impianti sportivi dello Sporting Club di Borgetto ed il campo Margi di Partinico nei giorni 18 e 19 marzo 2023, nonostante fosse stato preventivamente informato dalla società organizzatrice del diniego di autorizzazione espresso della Delegazione provinciale di Palermo del Comitato regionale Sicilia LND;

3) il Sig. Massimo Tripoli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Balestrate Trappeto: -violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli art. 2.6 e 9.3, let. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "Torneo di San Giuseppe", organizzato dalla società A.S.D. Partinicaudace, svoltosi presso gli impianti sportivi dello Sporting Club di Borgetto ed il campo Margi di Partinico nei giorni 18 e 19 marzo 2023, al quale hanno partecipato le squadre delle categorie "Pulcini misti 2012- 2013" calcio a 7 e "Primi Calci 2014 - 2015" calcio a 5 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dalla Delegazione provinciale di Palermo del Comitato regionale Sicilia LND;

4) il Sig. Lorenzo La Monica, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bonifato Alcamo

Futsal: - violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "Torneo di San Giuseppe", organizzato dalla società A.S.D. Partinicaudace, svoltosi presso gli impianti sportivi dello Sporting Club di Borgetto ed il campo Margi di Partinico nei giorni 18 e 19 marzo 2023, al quale ha partecipato la squadra della categoria "Primi Calci" calcio a 5 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dalla Delegazione provinciale di Palermo del Comitato regionale Sicilia LND;

5) il Sig. Carlo Croce, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Terrasini Paese di Mare: violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, let. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "Torneo di San Giuseppe", organizzato dalla società A.S.D. Partinicaudace, svoltosi presso gli impianti sportivi dello Sporting Club di Borgetto ed il campo Margi di Partinico nei giorni 18 e 19 marzo 2023, al quale hanno partecipatole squadre dell'annata 2011 - 2012 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dalla Delegazione provinciale di Palermo del Comitato regionale Sicilia LND;

6) la Sig.ra Ignazia Evola, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alcamo Academy: violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "Torneo di San Giuseppe", organizzato dalla società A.S.D. Partinicaudace, svoltosi presso gli impianti sportivi dello Sporting Club di Borgetto ed il campo Margi di Partinico nei giorni 18 e 19 marzo 2023, al quale hanno partecipato le squadre delle categorie "Primi Calci', "Pulcini" e di "Esordienti" delle annate 2014 - 2015, 2013 e 2010 - 2011 della società dalla stessa rappresentata; torneo risultato non autorizzato dalla Delegazione provinciale di Palermo del Comitato regionale Sicilia LND.

Le società tutte erano deferite per responsabilità diretta ai sensi dell'art.6 del Codice di giustizia sportiva, ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, cosi come indicati nei precedenti capi di incolpazione.

Con decisione del 3.10.2023 il Tribunale, riqualificata l'incolpazione "nella parte in cui ai deferiti viene contestata la violazione degli artt. 2.6 e 9.3 lett. A2 del C.U. SGS n. 1 dell'1.7.2022, ......in quella di cui all'art. 9.3 lett. C che riguarda i tornei giovanili a carattere regionale, provinciale e locale", riteneva responsabili dei relativi addebiti i soli Montoleone Salvatore (applicata inibizione di mesi 6) e Gerardi Matteo Giovanni (inibizione mesi 4), con le rispettive società ASD Partinicaudace (ammenda euro 800,00) e ASD Primavera Marsala (ammenda euro 500,00), considerando che solo per tali società fosse stata raggiunta la prova delle loro consapevole partecipazione ad un torneo di calcio per il quale non era intervenuta la prescritta autorizzazione da parte della Delegazione Provinciale di Palermo.

I giudici proscioglievano invece tutti gli altri soggetti deferiti per non aver commesso il fatto, considerando non sufficienti a loro carico gli indizi derivanti dalle dichiarazioni del Montoleone Salvatore, secondo il quale tutte le società invitate a partecipare erano state rese edotte, prima dell'inizio del Torneo, del "nulla osta negativo", ed avendo di contro tutti negato (ad eccezione del Gerardi) tale circostanza.

Con atto del 10.10.2023 il Procuratore federale interregionale proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 114 TFT 15 del 3.10.2023 e comunicata in data 3.10.2023.

Con tale impugnazione, riferita al solo proscioglimento, segnatamente, dei sigg.ri Massimo Tripoli, Lorenzo La Monica, Carlo Croce ed Ignazia Evola, nonchè delle società A.S.D. Città di Balestrate Trappeto, A.S.D. Bonifato Alcamo Futsal, A.S.D. Terrasini Paese di Mare ed A.S.D. Alcamo Academy, il Procuratore denunciava, con unico motivo, "Violazione ed erronea applicazione degli arti. 4 co1, 6 co2 e 12 del CGS, nonché erronea valutazione delle risultanze probatorie", esponendo - in sintesi - quanto segue:

- i presidenti delle società Città di Balestrato Trappeto (Tripoli Massimo), A.S.D. Bonifato Alcamo Futsal (Lorenzo La Monica), A.S.D. Terrasini Paese di Mare (Carlo Croce) e Alcamo Academy (Ignazia Evola) erano stati incolpati ciascuno della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché́ dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica per aver omesso, nella loro qualità e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del “Torneo di San Giuseppe”, organizzato dalla società A.S.D. Partinicaudace, svoltosi presso gli impianti sportivi dello Sporting Club di Borgetto ed il campo Margi di Partinico nei giorni 18 e 19 marzo 2023, cui avevano partecipato squadre appartenenti alle loro società;

- tutti i predetti incolpati hanno ammesso di aver partecipato al torneo senza verificare la sussistenza della necessaria autorizzazione all’organizzazione dello stesso;

- la motivazione adottata dal Tribunale, pertanto, è assolutamente errata, poiché ritenere che i suddetti deferiti non fossero certamente a conoscenza del mancato nulla osta della Federazione, non poteva condurre ad esonerare gli stessi dalla responsabilità derivante dall'obbligo di verificare tale circostanza così come contestato, in considerazione del preciso onere di diligenza e di osservanza delle norme dei regolamenti federali, per ciascuno connesso alla propria qualità di presidente come precisato nelle incolpazioni; in altri termini il primo giudice ha emesso la sua decisione non in relazione diretta e precisa alle condotte oggetto del deferimento;

- le norme citate in rubrica e, in particolare, il Regolamento del Settore giovanile scolastico, impongono invero che i tornei debbono essere autorizzati dai competenti organi federali;

- le SS.UU. di questa Corte federale (decisione del 4 luglio 2023 n.75-0157-CFA-2022-2023) hanno di recente precisato in proposito che "L’art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica dispone che “i tornei sono soggetti all’approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti”, mentre il successivo art. 28 stabilisce che “le società, i dirigenti, i tesserati e quant’altri operino in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme del presente regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri regolamenti federali in quanto applicabili all’attività giovanile scolastica”.

Sicché “la violazione del combinato disposto di dette disposizioni determina la responsabilità dei soggetti e delle società deferite (tutti e tutte quelle partecipanti al torneo non autorizzato – n.d.r.) per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023 (CFA, Sez. IV, n. 113/2022-2023)”;

- non può nel caso di specie considerarsi l'errore scusabile, che invero trova la sua giustificazione solo nei casi di incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme; l'errore sul divieto, in particolare, può essere invocato - come ribadito da molteplici pronunce della Corte federale d’appello - solo se derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso;

- indubbia appare infine la responsabilità delle società incolpate a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 co. 1 CGS.

All'udienza del 25 ottobre 2023, svoltasi in video conferenza, si costituiva il solo il Procuratore reclamante che chiedeva l'accoglimento della sua impugnazione con conseguente irrogazione della sanzione di mesi quattro di inibizione per ciascuno dei presidenti e di euro 500,00 (cinquecento) di ammenda per ciascuna delle relative società.

All'esito della discussione, questa Corte pronunciava la sua decisione come da dispositivo depositato in pari data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato.

In via preliminare, stante la mancata costituzione nel presente grado di giudizio dei soggetti e delle società reclamate, deve darsi atto della ritualità della notifica del reclamo loro effettuata.

1. È pacificamente acquisita la circostanza che il Torneo si svolse nei giorni prestabiliti e che allo stesso parteciparono - con squadre del proprio settore giovanile - le società deferite. Tanto è provato dalle dichiarazioni acquisite dai presidenti delle stesse e da alcuni altri tesserati, quali Raia Stefano (dirigente accompagnatore della soc. Primavera Marsala, pag. 198 degli atti di indagine), Agrusa Giovanni (allenatore della soc. Balestrate, dich. pag. 215) e Montoleone Giovanni (ex presidente della ASD Partinicaudace, pag. 193).

1.1 E' altresì certo che per il torneo non fu concessa autorizzazione, circostanza ammessa dal presidente della stessa società organizzatrice e comprovata dalla iniziale segnalazione del Comitato regionale Sicilia. Più precisamente, dalla documentazione in atti risulta che l'A.S.D. Partinicaudace chiese l'autorizzazione in data 2 febbraio 2023, ma in data 13 marzo 2023 la Delegazione provinciale di Palermo della FIGC-LND comunicò alla suddetta società il suo diniego.

1.2 La predetta autorizzazione è prevista dallo stesso art. 9.3 lett. C del C.U. SGS n. 1 dell'1.7.2022, che riguarda i "tornei giovanili a carattere regionale, provinciale e locale", e che, al primo alinea, indica nella LND o nelle delegazioni a tanto demandate, l'organo preposto all'emissione di tale provvedimento, fissandone i perentori termini di richiesta per le società interessate.

2. La dichiarazione del Montoleone Salvatore, secondo cui gli attuali reclamati erano ben a conoscenza della mancata autorizzazione federale per il Torneo al quale parteciperanno le loro società, è un elemento di prova del tutto attendibile.

Essa si atteggia nel caso di specie come una chiamata in reità di natura processual-penalistica, come tale pienamente idonea a giustificare una condanna, ove riscontrata anche solo sul piano logico.

2.1 La Suprema Corte di Cassazione ha invero sottolineato più volte che, nell'esame della prova dichiarativa, il giudice di merito ben può ritenere la stessa del tutto veridica anche solo in parte, sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione, verificando se al narrato si accompagnino riscontri, individuabili in altri elementi di prova rappresentativa ovvero anche solo logica (Sez. 1 -Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 Rv. 280502 cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013 Rv. 256753 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 - 01).

2.2 Nel caso di specie, non solo è illogico ritenere che il Montoleone - nella sua precisa e disinteressata dichiarazione - abbia reso edotte le sole società (attraverso i rispettivi presidenti) già condannate (o ammesse al patteggiamento) in primo grado (questa in sostanza la conclusione emersa dal primo giudizio), ma è altresì non lineare, sul medesimo piano della coerenza e ragionevolezza, ritenere 'di fatto calunniosa' - per gli altri soggetti prosciolti - la ricordata chiamata in reità, giustificata invece dal Montoleone con una motivazione che si attaglia a tutte indistintamente le società prima invitate, a suo dire avvertite del mancato nulla osta al fine non certo interessato - di evitare loro conseguenze disciplinari. Ed è significativo, in proposito, che anche il Presidente della soc. ASD Marsala, Gerardi Matteo Giovanni, abbia dichiarato, sia pur esprimendosi non con assoluta certezza, che - come lui - anche tutti gli altri presidenti delle squadre invitate al Torneo furono resi edotti dal Montoleone che il nulla osta era stato negato.

2.3 Per completezza sul punto va aggiunto che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (tra le più recenti CFA SS.UU., n.2/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/20212022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021).

3. In ogni caso ed in modo evidentemente preclusivo di ogni ulteriore discussione in merito, si pone a sostegno del reclamo l'esatto rilievo secondo cui il profilo preciso dell'incolpazione, per tutti i presidenti delle società 'reclamate', verte sul loro mancato rispetto dell'obbligo di verifica preventiva della suddetta autorizzazione. Obbligo che non può certo considerarsi assolto da un affidamento in buona fede o da un'indicazione 'positiva' sulla locandina che pubblicizzava il Torneo od ancora da un errore scusabile. Inequivoco è il diverso tenore della rubrica delle incolpazioni che, per il Gerardi Matteo (confesso) specifica(va) "...per aver fatto partecipare la squadra........ nonostante fosse stato preventivamente informato dalla società organizzatrice del diniego di autorizzazione espresso della Delegazione Provinciale di Palermo del Comitato Regionale Sicilia LND", mentre per gli attuali quattro incolpati, il cui proscioglimento è stato impugnato, precisa ".....per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "Torneo di San Giuseppe".

Il Tribunale tuttavia sembra avere giudicato tutti gli altri soggetti responsabili delle varie società come se fossero stati raggiunti dalla stessa incolpazione relativa al Gerardi, quindi per una condotta affatto diversa da quella loro contestata, così tra l'altro violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

3.1 L'indicazione letterale cui all'art. 28 del Regolamento del settore giovanile secondo cui ".......le società, i dirigenti, i tesserati ....... sono tenuti all’osservanza delle norme del presente regolamento." non ammette alcun dubbio in proposito. E il precedente art.25, comma 3, chiarisce ulteriormente come nel caso di specie fosse primario l'obbligo di ottenere - per il Torneo giovanile organizzato - la preventiva autorizzazione, precisando invero che "i tornei sono soggetti all'approvazione dei competenti organi federali nel rispetto delle normative vigenti".

Così come l'art. 9, comma 3, lett. C), del C.U. SGS n. 1 dell'1.7.2022 chiarisce inequivocamente - come detto - che per l'organizzazione dei tornei a carattere regionale, provinciale e locale è prescritta autorizzazione dei comitati regionali e delle delegazioni della LND territorialmente competenti.

In questo senso, del resto, si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte con decisione n. 2/CFA/2023-2024.

3.2 Nessuno spazio può essere dato pertanto all'invocato errore in buona fede da parte dei reclamati.

Per l’applicazione dell'istituto dell'errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme (cfr. CFA SS.UU. 0008/CFA-2023-2024; 0002/CFA-2023-2024).

Del resto ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L’errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 44/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 104/2022- 2023).

E ciò al di là della circostanza che - secondo un orientamento – l’errore scusabile potrebbe concernere solo l’erronea applicazione di disposizione processuale e non di carattere sostanziale come nel caso di specie (v. amplius: Alta corte di giustizia sportiva n. 25/2012; Alta corte di giustizia sportiva n. 3/2013; Alta corte di giustizia sportiva n. 30/2013).

4. La violazione del combinato disposto delle norme citate - e di cui al precedente punto 3.1 - determina pertanto la responsabilità dei presidenti delle società reclamate, deferiti per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità (richiamando anche i Comunicati Ufficiali), in relazione a quanto previsto e disposto in particolare dall’art. 9.3, lett. C), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023.

4.1 Com’è noto, la disposizione del ricordato art. 4, comma 1, C.G.S. costituisce una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (ex multis, CFA, n. 70/CFA /20212022).

5. A tanto consegue anche la responsabilità delle società deferite a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come indicati e descritti nei capi di incolpazione.

6. In conclusione il reclamo deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la decisione impugnata e dichiarata la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le incolpazioni loro ascritte e devono essere irrogate le sanzioni nella misura richiesta dalla Procura federale, che nel loro ammontare risultano eque, proporzionate alla gravità delle responsabilità e conformi al principio di effettività.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Massimo Tripoli l’inibizione per mesi 4 (quattro);

- alla società A.S.D. Città di Balestrate Trappeto l’ammenda di 500,00 (cinquecento/00);

- al sig. Lorenzo La Monica l’inibizione per mesi 4 (quattro);

- alla società A.S.D. Bonifato Alcamo Futsal l’ammenda di 500,00 (cinquecento/00);

- al sig. Carlo Croce l’inibizione per mesi 4 (quattro);

- alla società A.S.D. Terrasini Paese di Mare l’ammenda di 500,00 (cinquecento/00);

- alla sig.ra Ignazia Evola l’inibizione per mesi 4 (quattro);

- alla società A.S.D. Alcamo Academy l’ammenda di 500,00 (cinquecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Massimo Galli                                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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