F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 078/TFN – SD del 26 Ottobre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 8096/1040pf22-23/GC/gb del 26 settembre 2023, nei confronti del sig. Lorenzo Biagioni e della società ACF Fiorentina Srl – Reg. Prot. 69/TFN-SD

Decisione/0078/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0069/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente

Angelo Venturini – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 19 ottobre 2023, sul deferimento del Procuratore Federale n. 8096/1040pf22-23/GC/gb del 26 settembre 2023, nei confronti del sig. Lorenzo Biagioni e della società ACF Fiorentina Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con deferimento n. 8096/1040/GC/gb del 26 settembre 2023 il sig. Lorenzo Biagioni e la società ACF Fiorentina srl sono stati chiamati a rispondere rispettivamente per la violazione dell’art. 4 co. 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 28 co. 1 del CGS ed a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6 co. 2 per un episodio di razzismo verificatosi in occasione della gara Napoli – Fiorentina del 17 maggio 2023, valevole per il campionato nazionale under 16”, nel corso della quale il calciatore della Fiorentina Lorenzo Biagioni avrebbe esultato per la segnatura di un gol della propria squadra proferendo nei confronti dei tifosi del Napoli, squadra ospitante, la frase “terroni di merda”.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo numerosi atti di indagine, fra i quali assumeva di attribuire particolare rilievo, in relazione alla posizione del deferito Biagioni e della società Fiorentina, ai seguenti documenti:

- copia dell’articolo di stampa dal titolo pubblicato in data 17 maggio2023 sulla testata giornalistica online “Spazionapoli.it”; - copia del verbale dell’audizione resa, in data 12 luglio 2023, dal sig. Lorenzo Biagioni, calciatore della AC Fiorentina Srl, innanzi all’organo inquirente;

- copia del verbale dell’audizione resa, in data 14 luglio 2023, dal sig. Danilo De Falco, collaboratore della testata giornalistica online “Spazionapoli.it”, innanzi all’organo inquirente;

- copia del verbale dell’audizione resa, in data 14 luglio 2023, dal sig. Pietro Pieri, amministratore della pagina Instagram “giovanilinapoli.it”, innanzi all’organo inquirente;

- copia del verbale dell’audizione resa, in data 26 luglio 2023, dal sig. Gianluca Grava, responsabile del Settore Tecnico Giovanile della SSC Napoli SpA, innanzi all’organo inquirente;

- copia del verbale dell’audizione resa, in data 26 luglio 2023, dal sig. Dario Spiezia, dirigente accompagnatore fino al 30 giugno 2023 della squadra Under 16 SSC Napoli SpA, innanzi all’organo inquirente;

- copia del referto della gara Napoli vs Fiorentina disputata in data 17 maggio 2023 e valevole per il campionato nazionale UNDER 16 Serie A e B della s.s. 2022/2023.

All’esito dell’indagine la Procura deferiva:

- il sig. Lorenzo Biagioni all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ACF Fiorentina Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4 co. 1 del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 28 co. 1 del CGS “per aver in occasione della gara Napoli vs Fiorentina - disputata in data 2 aprile 2023, valevole per gli ottavi di finale del Campionato Nazionale U16 – Serie A e B della stagione sportiva 2022/2023 e terminata con il risultato di 2-3 - dopo l’avvenuta segnatura della prima rete da parte della propria squadra (segnatamente la rete realizzata al minuto 12’ della sfida) tenuto un comportamento irriguardoso, ingiurioso e finanche discriminatorio nei confronti dei tifosi della squadra ospitante (NAPOLI) presenti sugli spalti dell’impianto sportivo teatro dell’evento (campo sportivo “Kennedy” di Napoli) quale concretatosi nell’aver, esultando per il gol, rivolto a gran voce all’indirizzo degli stessi le seguenti testuali parole: “terroni di merda”;”

- la società ACF Fiorentina Srl, “a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 co. 2 per il sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto sig. Lorenzo Biagioni nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato della Società. “ I deferiti Biagioni e Fiorentina depositavano memoria corredata da documenti.

All’udienza del 19 ottobre 2023 comparivano per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati, e per i deferiti l’avv. Nicola Sigillino.

I motivi della decisione

Il Tribunale ritiene che gli esiti dell’attività istruttoria in atti non consentano di ritenere raggiunta, con adeguato grado di certezza, la prova dei fatti oggetto del deferimento.

A corredo probatorio del deferimento la Procura allega, invero, la testimonianza diretta di un appassionato tifoso del Napoli, il sig. Pietro Pieri, che dalla tribuna, a circa 15 metri di distanza, ha dichiarato di aver sentito, come a suo dire altre persone ivi presenti, il calciatore della Fiorentina Biagioni proferire a gran voce in occasione del primo gol della propria squadra, la frase “terroni di merda”, nonché elementi probatori tratti: - dalle dichiarazioni del sig. Danilo De Falco, collaboratore della testata giornalistica online “Spazionapoli.it”, che ha affermato di aver ricevuto la notizia dell’insulto tramite un messaggio di un imprecisato spettatore prevenuto ad altro collaboratore della testata; - dalla deposizione del sig. Dario Spiezia, dirigente accompagnatore del Napoli, che in quell’occasione avrebbe sentito delle persone sugli spalti richiamare l’arbitro affermando “arbitro, no al razzismo”;  - e, sia pure ancora più genericamente, dalle dichiarazioni del responsabile tecnico del settore giovanile dello stesso Napoli, sig. Gianluca Grava, che in detta circostanza avrebbe notato “un certo fermento da parte di persone presenti sugli spalti, tanto da ipotizzare che fosse in atto una discussione tra sostenitori delle due squadre”.

A fronte delle ridette emergono, tuttavia, anche numerose evenienze probatorie di segno del tutto opposto, che non consentono di ricostruire con la dovuta chiarezza quanto accaduto.

In particolare, l’assistente di gara Giovanni Di Meglio, che pure era nella vicinanza del luogo ove sarebbe stata proferita la frase offensiva, ha dichiarato - con affermazione di particolare attendibilità, stante il ruolo professionale dal medesimo ricoperto a garanzia del corretto svolgimento della gara e conseguente comportamento dei giocatori - di non aver sentito alcunché in merito a quanto oggetto del deferimento e che, cionondimeno, se qualcuno avesse richiamata l’attenzione dell’arbitro, essendo a pochi metri dal pubblico, sicuramente avrebbe sentito la richiesta del pubblico, con deposizione che trova conferma nel filmato della gara depositato dal deferito riguardante la segnatura in esame, da cui emerge che l’assistente era effettivamente nelle vicinanze dei calciatori della Fiorentina al momento dei festeggiamenti, e dunque in una posizione che gli avrebbe senz’altro consentito di sentire la frase suddetta o quantomeno il richiamo delle persone all’arbitro.

Così come nel medesimo senso depongono anche le stesse dichiarazioni: - del predetto sig. Grava, laddove afferma di aver chiesto anch’egli ad alcune persone che occupavano quella zona della tribuna se realmente il calciatore avesse pronunciato la frase discriminatoria, ottenendone da tutti la risposa di non aver sentito nulla in proposito; del sig. Spiezia, il quale, oltre a confermare che l’assistente di gara era vicino al luogo ove si sarebbe verificata la condotta in esame, afferma anche di aver chiesto al proprio padre, presente in quel settore degli spalti ove si trovavano le persone che avrebbero richiamato l’arbitro, se avesse sentito qualcosa, ricevendone la risposta di non aver sentito nulla; - ed anche la deposizione dell’allenatore della Fiorentina, Alessandro Mogherini, che ha dichiarato, trovandosi a pochi passi dal calciatore della Fiorentina, di poter con certezza confermare che nessuna frase discriminatoria è stata mai pronunciata.

In sintesi, emerge un quadro probatorio che, come peraltro per certi aspetti sembra evincersi anche dalla stessa relazione conclusiva delle indagini della Procura Federale del 5 settembre 2023 in atti, non consente di poter ritenere provati i fatti oggetto del deferimento con quel grado di certezza necessario per poter approdare ad una decisone di colpevolezza. Il Tribunale, alla luce delle predette considerazioni, ritiene, pertanto, di dover prosciogliere i deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 26 ottobre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it