F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 079/TFN – SD del 26 Ottobre 2023 (motivazioni) – Ricorso del sig. Salvatore Caiata contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC + altri – Reg. Prot. 72/TFN-SD

 

Decisione/0079/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0026/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente (relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 ottobre 2023, sul ricorso proposto dal Dott. Salvatore Caiata nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, della Lega Italiana Calcio Professionistico e notificato anche a UC Albinoleffe Srl, FC Arzignano Valchiampo Srl, Juventus Next Gen, LR Vicenza SpA, Novara FC SpA, Calcio Padova SpA, US Pergolettese 1932 Srl, Aurora Pro Patria 1919 Srl, Pro Sesto 1913 S Srl, FC Pro Vercelli 1892 Srl, AC Renate Srl, AC Trento 1921 Srl, US Triestina Calcio 1918 Srl, Virtus Verona Srl, US Alessandria Calcio 1912 Srl, US Ancona Srl, Carrarese Calcio 1908 Srl, Cesena FC Srl, Fermana FC Srl, US Fiorenzuola 1922 Srl, AS Gubbio 1910 Srl, Lucchese 1905 Srl, Olbia Calcio 1905 Srl, US Città Di Pontedera Srl, US Recanatese Srl, Rimini FC Srl, Torres Srl, Virtus Entella Srl, Vis Pesaro Dal 1898 Srl, ACR Messina Srl, SS Audace Cerignola A RL, US Avellino 1912 Srl, FC Crotone Srl, Calcio Foggia 1920 Srl, SS Giugliano Calcio 1928 Srl, SS Juve Stabia Srl, Latina Calcio 1932 Srl, SS Monopoli 1966 A RL, Monterosi Tuscia FC Srl, Delfino Pescara 1936 SpA, AZ Picerno Srl, Potenza Calcio A RL, Taranto FC 1927 Srl, SS Turris Calcio Srl, Virtus Francavilla Calcio Srl, Benevento Calcio Srl, SS Brindisi FC Srl, Catania FC Srl, AS Giana Erminio Srl, FC Legnago Salus Srl, FC Lumezzane A RL, AC Perugia Calcio Srl, Pineto Calcio Srl, US Sestri Levante 1919 Srl, Spal Srl, Sorrento Calcio 1945 Srl, SS Arezzo Srl, Mantova 1911 Srl e Brescia Calcio SpA avverso il “riscontro alla nota del 30 giugno 2023” avente ad oggetto “integrazione componente del Consiglio Federale della FIGC” a firma del Segretario Generale FIGC, il “riscontro alla nota del 6 luglio 2023” avente ad oggetto “Nomina Consigliere Federale”, nonché di tutti gli atti collegati, presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui la delibera del Consiglio Federale relativa alla riunione avvenuta in data 30 maggio 2023,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso del 2 agosto 2023, il dott. Salvatore Caiata chiedeva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- in via preliminare, ordinare alla FIGC, ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., di esibire in giudizio la copia del verbale del Consiglio Federale tenutosi il 30 maggio 2023 e ogni altro documento o atto con cui è stata disposta la decadenza del Consigliere Giuseppe Pasini e la necessità di sostituirlo mediante elezioni suppletive;

- nel merito, accertare e dichiarare che il Consigliere decaduto Dott. Giuseppe Pasini debba essere sostituito ai sensi dell’articolo 26 comma 6 dello Statuto Federale e nominare e/o dichiarare Consigliere e/o accertare i diritti del Dott. Salvatore Caiata di essere parte del Consiglio Federale in qualità di Consigliere, per tutte le ragioni sopra esposte.

A fondamento delle richieste, il ricorrente deduceva che:

- in data 22 febbraio 2021 si era tenuta l’assemblea elettiva della FIGC, all’esito della quale erano stati eletti, quali Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Pro, il dott. Giuseppe Pasini, Presidente della Feralpisalò, e il dott. Alessandro Marino, Presidente dell’Olbia.

Il dott. Salvatore Caiata, Presidente del Potenza, era risultato il primo dei non eletti con 10 voti;

- a seguito della promozione della Feralpisalò al campionato cadetto, il dott. Giuseppe Pasini decadeva dalla carica di Consigliere Federale a far data dall’1 luglio 2023;

- il dott. Caiata, con nota del 30.6.2023, chiedeva al Presidente Federale la convocazione del Consiglio Federale affinchè si procedesse all’integrazione dello stesso con la nomina del dott. Caiata in sostituzione del dott. Pasini, ai sensi del comma 6 dell’art. 26 dello Statuto federale FIGC;

- con nota del 3 luglio 2023, la FIGC, nel confermare la decadenza del dott. Pasini, comunicava al dott. Caiata che la sostituzione sarebbe dovuta avvenire tramite elezioni suppletive, trovando applicazione il comma 4 dell’art. 26 dello Statuto federale FIGC; - tale conclusione doveva ritenersi errata, dal momento che presupposto per l’applicazione del quarto comma dell’art. 26 dello Statuto era la perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, che nel caso in esame è lo Statuto Lega Pro. In particolare, poiché la Lega Pro non ha normato espressamente l’ipotesi in cui il Consigliere Federale si associ ad altra Lega, né tantomeno ha disposto le modalità di sostituzione del componente con altro consigliere, fattispecie che quindi dovrà essere regolata secondo le norme generali dettate dallo Statuto Federale, e, dunque, secondo il sesto comma del succitato articolo.

La costituzione della Lega Italiana Calcio Professionistico

Il ricorso era notificato alla FIGC, alla Lega Italiana Calcio Professionistico e alle altre parti interessate.

Tra queste si costituiva la sola Lega, con memoria del 10 agosto 2023, chiedendo il rigetto del ricorso presentato dal dott. Caiata.

Le udienze

Il Tribunale Federale fissava, per la trattazione del procedimento, l’udienza del 22 agosto 2023, la quale, tuttavia, a seguito di istanza di differimento presentata dal dott. Caiata, veniva rinviata al 28 settembre 2023.

A tale ultima udienza il Tribunale disponeva che la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC depositasse, presso la Segreteria del Tribunale ed entro la data del 10 ottobre 2023, ore 17:00, il verbale della riunione del Consiglio Federale del 30 maggio 2023, nella parte riguardante la dichiarata decadenza del Consigliere Giuseppe Pasini e la determinazione in ordine alla sua sostituzione a mezzo elezioni suppletive; nonché ogni altro documento connesso ritenuto utile ai fini del decidere.

Rinviava la trattazione del ricorso all’udienza del 17 ottobre 2023.

In data 10 ottobre 2023, la FIGC provvedeva a depositare lo stralcio del verbale del Consiglio Federale del 30.5.2023 e la delibera del Consiglio Federale n. 351/CF relativa alla decadenza del consigliere Pasini.

All’udienza del 17 ottobre comparivano l’avv. Matteo Sperduti, in rappresentanza del dott. Salvatore Caiata, e gli Avv.ti Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni, in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Preliminarmente, il Presidente chiedeva all’Avv. Matteo Sperduti indicazioni circa il ruolo del suo assistito all’interno della Federazione e della Lega Pro.

L’avv. Matteo Sperduti, in riscontro alla domanda del Presidente, dichiarava che il dott. Caiata allo stato risultava tesserato, ma non sapeva indicare per quale società.

L’Avv. Sperduti si riportava, in ogni caso, al proprio ricorso chiedendone l’accoglimento.

Gli Avv.ti Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni si riportavano anch’essi alla memoria depositata, precisando che il dott. Salvatore Caiata, allo stato, non risultava tesserato per nessuna società appartenente alla Lega Pro, con la conseguenza che il suo tesseramento per società appartenente ad altra branca federale impediva la sua nomina a Consigliere Federale della Lega Pro.

La decisione

1. Il ricorso va, in via preliminare, dichiarato improcedibile.

L’elezione dei componenti il Consiglio Federale FIGC avviene in forza di una procedura puntualmente delineata sia dallo Statuto FIGC, sia dagli Statuti delle altre Leghe interessate e sia dalle NOIF.

In particolare, l’art. 26 dello Statuto FIGC, intitolato “Elezione e composizione del Consiglio Federale”, prevede che “Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici”.

L’art. 4, secondo comma, delle NOIF, a sua volta, stabilisce che “ L’elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe nonché da parte degli Atleti e dei Tecnici, avviene, prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva con esito da comunicare non oltre il settimo giorno anteriore a tale data, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, ai sensi dell’art. 26, comma 4 dello Statuto”.

Secondo tali norme, dunque, entrano a far parte del Consiglio Federale FIGC i consiglieri eletti nell’ambito delle assemblee di ciascuna Lega e dai delegati degli atleti e dei tecnici.

Per ciò che concerne, nello specifico, l’elezione dei tre consiglieri in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico (di cui uno, ossia il Presidente, è componente di diritto), l’art. 27 dello Statuto Lega Pro indica i requisiti che i candidati devono avere per rivestire la carica di Consigliere Federale.

La norma così recita: 1. Ai fini della elezione alla carica di Consigliere Federale, gli interessati devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto Federale;

b) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, quali previste dallo Statuto Federale.

2. Nel quadro del ruolo definito dalla normativa federale vigente e dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto della F.I.G.C. possono ricoprire la carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro anche coloro che hanno cariche di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro.

3. A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l'appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

4. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di rappresentanti legali, amministratori, soci, collaboratori o consulenti di altra società o associazione affiliata alla F.I.G.C. diversa da quella di cui al precedente comma 2 del presente articolo. 5. La carica di Consigliere Federale è altresì incompatibile con incarichi direttivi e con incarichi di consulenza anche gratuita, presso società, enti associativi oppure organismi sottoposti al controllo della Lega Pro o che con questa instaurano accordi di tipo commerciale, di fornitura di beni/servizi o di semplice consulenza. Il Consigliere Federale può coordinare l'attività di organismi, anche consultivi, dalla Lega Pro, ma non può esserne membro.

Dalla lettura di tale norma si evince che requisito per poter ricoprire la carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro è il non essere tesserato per altre compagini federali diverse dalla Lega Pro.

Nel caso di specie, il legale del dott. Caiata, in udienza, su espressa domanda del Presidente, ha affermato che il proprio assistito è tesserato, pur non sapendo indicare per quale società.

A sua volta, i legali della Lega hanno dichiarato che il dott. Caiata non è tesserato per nessuna società appartenente alla Lega Pro, con la conseguenza che il suo tesseramento per società appartenente ad altra branca federale impedisce la sua nomina a Consigliere Federale della Lega Pro.

Secondo il Tribunale la circostanza che requisito per far parte del Consiglio Federale in rappresentanza della Lega Pro è il non essere tesserato per società non appartenenti alla Lega Pro e che il dott. Caiata non possieda tale requisito, rende improcedibile il ricorso presentato.

Come noto, una delle condizioni dell'azione è l'interesse ad agire, la quale deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche per tutta la durata del procedimento.

È pacifico in giurisprudenza che la sopravvenuta carenza di interesse, che determina l’improcedibilità della domanda, sussiste tutte le volte in cui sopravvenga una situazione di fatto o di diritto che sia ostativa alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo in tal modo inutile la prosecuzione del giudizio per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.

Ebbene, allorquando il dott. Caiata nel 2021 aveva presentato la propria candidatura per essere eletto quale componente del Consiglio Federale in rappresentanza della Lega Pro, lo stesso era Presidente del Potenza Calcio e, dunque, risultava essere tesserato per una società appartenente alla Lega Pro, in ossequio a quelli che sono i requisiti richiesti dall’art. 27 dello Statuto Lega Pro.

Detto requisito, quantomeno alla data dell’udienza del 17 ottobre 2023 (laddove detto requisito fosse venuto meno prima della proposizione del ricorso, lo stesso doveva ritenersi inammissibile), risulta essere venuto meno.

In udienza, difatti, l’Avv. Sperduti ha dichiarato che il dott. Caiata “è tesserato”, anche se non era a conoscenza di quale fosse la società per la quale il Caiata era tesserato, e i legali della Lega Pro, non contestati sul punto dall’Avv. Sperduti, hanno dichiarato che il dott. Caiata non risulta tesserato per nessuna società appartenente alla Lega Pro.

Tale circostanza, alla luce dei principi innanzi evidenziati, rende il ricorso improcedibile.

Difatti, un eventuale pronunciamento del Tribunale sarebbe in ogni caso inutile, dal momento che il dott. Caiata, non essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 27 dello Statuto della Lega Pro, e, in particolare, del requisito consistente nel non essere tesserato per società non appartenenti alla Lega Pro, non potrebbe comunque rivestire la carica di componente del Consiglio Federale in rappresentanza della Lega Pro.

Di qui l’improcedibilità del ricorso.

2. Il ricorso è, in ogni caso, anche infondato nel merito.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad essere nominato consigliere federale in sostituzione del consigliere Pasini, decaduto dalla carica a far data dall’1 luglio 2023.

In particolare, secondo il ricorrente, risultando, lo stesso, il primo dei non eletti con un numero di voti superiore alla metà di quelli riportati dall’ultimo degli eletti, dovrebbe trovare applicazione il comma 6 dell’art. 26 dello Statuto Figc, il quale prevede l’integrazione del Consiglio Federale con il primo dei non eletti per ciascuna componente, senza procedere ad elezioni suppletive come, invece, sostenuto dalla FIGC con la comunicazione del 3.7.2023.

L’assunto non è fondato.

Lo Statuto FIGC, come innanzi detto, all’art. 26 disciplina l’elezione e la composizione del Consiglio Federale.

Con riferimento, in particolare, alla decadenza dalla carica di uno dei consiglieri, la stessa è disciplinata sia dal comma 4 e sia dal comma 6 della suddetta norma.

Il comma 4, nello specifico, afferma che “La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive”.

A sua volta, il comma 6 stabilisce che “ In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell’intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall’ultimo degli eletti, ovvero a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l’evento che ha causato la vacanza.”

La differenza tra le due norme è evidente.

Il comma 4 dell’art. 26, difatti, individua espressamente il presupposto che determina la decadenza del consigliere federale, ossia la perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale.

In tale ipotesi, la sostituzione del consigliere decaduto avverrà necessariamente tramite elezioni suppletive.

Il comma 6 dell’art. 26 dello Statuto, invece, non contempla specifiche ipotesi di decadenza, con la conseguenza che lo stesso troverà applicazione in tutti i casi di decadenza diversi da quelli determinati dalla perdita dei requisiti funzionali.

Solo laddove si applichi il comma 6 dell’art. 26 dello Statuto, il consigliere decaduto potrà essere sostituito dal primo dei non eletti che abbia riportato un numero di voti pari ad almeno la metà dell’ultimo degli eletti.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, il consigliere Pasini è decaduto per la perdita dei requisiti funzionali.

Come si è innanzi visto, difatti, l’art. 27 dello Statuto della Lega Pro indica i requisiti funzionali che, a pena di decadenza, devono possedere coloro i quali rivestono la carica di consigliere federale in rappresentanza della Lega Pro.

Tra tali requisiti vi è quello di non appartenere ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. Ebbene, come si evince dagli atti, il Consigliere Pasini è decaduto in quanto, al termine del Campionato di Serie C della stagione sportiva 2022/2023, la società Feralpisalò, il cui Presidente era il Consigliere Pasini, aveva acquisito il titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B e, conseguentemente, non risultava più associata alla Lega Pro ma alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In altri termini, la decadenza del dott. Pasini è avvenuta per la perdita dei requisiti funzionali richiesti dallo Statuto della Lega Pro per poter ricoprire l’incarico di consigliere federale.

Di conseguenza, la norma applicabile è il comma 4 dell’art. 26 dello Statuto FIGC, la quale disciplina espressamente tale fattispecie, con la conseguenza che la sostituzione del dott. Pasini non potrà che avvenire attraverso elezioni suppletive.

L’infondatezza della domanda avanzata dal dott. Caiata, di accertare il proprio diritto ad essere nominato consigliere federale in sostituzione del consigliere Pasini è rilevabile anche sotto un ulteriore profilo.

Dalla lettura del sesto comma dell’art. 26 dello Statuto si evince che l’integrazione del Consiglio Federale, a seguito di decadenza di uno dei consiglieri, con i primi dei non eletti che abbiano riportato un certo numero di voti, non avviene in modo automatico, ma è comunque frutto di una decisione assunta dal Consiglio Federale, il quale potrà decidere di sostituire il consigliere decaduto anche attraverso nuove elezioni, in occasione della prima assemblea utile che viene tenuta dopo l’evento che ha causato la vacanza. Il Consiglio Federale, dunque, è statutariamente legittimato ad indire elezioni suppletive anche in caso di sostituzione di un consigliere decaduto per motivi diversi dalla perdita dei requisiti funzionali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile e, comunque, infondato nel merito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 26 ottobre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it