F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 080/TFN – SD del 27 Ottobre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 8734/1163pf23-23/GC/CAMS/mg del 2 ottobre 2023, depositato il 3 ottobre 2023, nei confronti del sig. Paolo Pradella e della società ASD Sona Calcio – Reg. Prot. 73/TFN-SD

Decisione/0080/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0073/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Gaetano Berretta – Componente (relatore)

Giammaria Camici – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 24 ottobre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8734/1163pf2323/GC/CAMS/mg del 2 ottobre 2023, depositato il 3 ottobre 2023, nei confronti del sig. Paolo Pradella e della società ASD Sona Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con il provvedimento del 2 ottobre 2023 indicato in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1) il sig. Paolo Pradella, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Sona Calcio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F., per non aver provveduto al pagamento, in favore del calciatore sig. Mattia De Rigo, della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. Cae 125 BIS/2022-23 del 26.04.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione alla società A.S.D. Sona Calcio 1968, avvenuta a mezzo pec del 26.04.2023;

2) la società A.S.D. Sona Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal suo legale rappresentante p.t. sig. Paolo Pradella, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento istruttorio veniva attivato sulla base della comunicazione del 30.5.2023 con la quale il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti riferiva alla Procura Federale che a seguito della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in data 29.3.2023, la società A.S.D. Sona Calcio era stata condannata a corrispondere in favore del sig. Mattia De Rigo, calciatore tesserato per la stagione sportiva 2022/2023, la somma di euro 4.289,60 a titolo di compensi non percepiti e che l’obbligo di pagamento oggetto della statuizione C.A.E. non era stato adempiuto entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.. 

L’istruttoria veniva espletata direttamente tramite l’analisi del provvedimento giustiziale non adempiuto e veniva completata con l’acquisizione del foglio censimento della società A.S.D. Sona Calcio per la stagione sportiva 2022 - 2023, completo di allegati e variazioni e con l’acquisizione della nota del 15.6.2023 con la quale il difensore del sig. Mattia De Rigo lamentava il mancato pagamento dei compensi oggetto della condanna disposta dalla C.A.E..

L’attività di indagine si concludeva in data 21 agosto 2023 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico degli odierni soggetti deferiti.

Il sig. Paolo Pradella, analogamente alla società A.S.D. Sona Calcio, non facevano pervenire memorie difensive. La Procura Federale ne disponeva il deferimento con atto depositato in data 3 ottobre 2023.

La fase predibattimentale

Il contraddittorio processuale risulta regolarmente incardinato. L’intervenuta fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 24 ottobre 2023 risulta regolarmente portata a conoscenza del sig. Paolo Pradella e della società A.S.D. Sona Calcio con avviso recapitato via “pec” in data 3 ottobre 2023, all’indirizzo telematico “asdsonacalcio@pec.it”, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.

I soggetti deferiti non hanno svolto attività difensive. 

Il dibattimento

All’udienza del 24 ottobre 2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Paolo Pradella, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti della società ASD Sona Calcio, un punto di penalizzazione in classifica.

La decisione

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale - in particolare le risultanze del procedimento attivato dal sig. Mattia De Rigo innanzi alla Commissione Accordi Economici e il successivo accertamento in ordine al mancato pagamento, da parte della società deferita, della somma oggetto della statuizione di condanna (euro 4.289,60) in favore del proprio tesserato entro il termine di trenta giorni – deve essere ritenuta ampiamente dimostrata la violazione del precetto federale contenuto nell’art. 94 ter delle N.O.I.F., a mente del quale (comma 11) “In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione….”.

All’accertata violazione dell’obbligo di pagamento è quindi seguito il perfezionamento delle sanzioni previste - rispettivamente per la società sportiva inadempiente e per la componente dirigenziale responsabile - dall’art. 31, commi 6 e 7, C.G.S., il quale prevede, da un lato, che il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND “….comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica….” (comma 6) e, dall’altro lato, che “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.”

La responsabilità sportiva deve essere conseguentemente accertata nei confronti sia della società sportiva A.S.D. Sona Calcio, sia nei confronti del Presidente Paolo Pradella, che risultava in carica nel contesto temporale in cui si è perfezionato l’illecito. Il Collegio reputa ragionevole e prudente, in ragione della complessiva analisi della vicenda controversa, irrogare le sanzioni previste dall’art. 31, commi 6 e 7, in misura corrispondente al minimo edittale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Paolo Pradella, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Sona Calcio, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2023.

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 27 ottobre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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