F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 082/TFN – SD del 27 Ottobre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 31481/344bis pfi 22-23/PM/vdb del 27 giugno 2023, nei confronti del sig. Oualid Guair – Reg. Prot. 23/TFN-SD

Decisione/0082/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0023/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Antonella Arpini – Componente

Paolo Clarizia – Componente (relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 ottobre 2023, sul deferimento del Procuratore Federale n. 31481/344bis pfi 2223/PM/vdb del 27 giugno 2023 nei confronti del sig. Oualid Guair,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 27.06.2023, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia il:

“sig. Oualid Guair, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Pavia: per rispondere:

della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 6 novembre 2022, al ventitreesimo minuto del secondo tempo della gara ASD Lomellina – AP Oratorio Stradella valevole per il girone B del campionato Allievi Provinciali Under 16 di Pavia, reagito alla condotta posta in essere nei suoi confronti dal dirigente della A.S.D. Lomellina, sig. Andrea Protti – che a seguito della sua espulsione si era dapprima avvicinato a lui minacciosamente posizionandosi a pochissimi centimetri di distanza (“naso contro naso”), e successivamente ha strappato dalla sua mano il taccuino contenente i cartellini, che è stato lanciato a distanza, e lo ha colpito con una manata la parte sinistra del collo – togliendosi la divisa e sferrando alcuni pugni in direzione del sig. Protti”.

La fase predibattimentale

L’adito Tribunale Federale Territoriale, condividendo la richiesta formulata dalla stessa Procura Federale Interregionale nel corso dell’udienza del 20.7.2023 sulla base della decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite 17.7.2023, n. 9, dichiarava, con decisione del 20.7.2023, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 27.7.2023 del Comitato Regionale Lombardia, “la propria incompetenza in ordine al deferimento promosso dalla Procura Federale nei confronti dell’Associato A.I.A. sig. Oualid Guair”, dando mandato “alla Segreteria di trasmettere l’intero fascicolo procedimentale alla Segreteria del Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C.”.

In data 28.7.2023 veniva quindi trasmesso via pec al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della F.I.G.C. il predetto fascicolo.

All’udienza del 10.8.2023 la trattazione del procedimento era rinviata al 12.9.2023 con Ordinanza n. 8/TFN-SD, “in quanto l’avviso di fissazione dell’odierna udienza non risulta[va] pervenuto al sig. Oualid Guair in data compatibile con il rispetto dei termini di comparazione”.

Con Ordinanza del 12.9.2023 n. 12/TFN-SD la trattazione del procedimento era ulteriormente rinviata all’udienza del 18.10.2023, al fine di attendere l’eventuale decisione della Corte Federale di Appello in ordine a una decisione di questo Tribunale Federale Nazionale, con la quale, in relazione a una fattispecie analoga avente a oggetto il deferimento di un appartenente all’AIA di livello non nazionale, era stata confermata l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale.

Il dibattimento

In sede di discussione, all’udienza del 18 ottobre 2023, ha presenziato l’avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, il quale riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione della seguente sanzione: - nei confronti del sig. Oualid Guair, mesi 6 (sei) di sospensione. Nessuno era presente per il deferito.

La decisione

Preliminarmente, in ordine alla questione relativa all’incompetenza, si rappresenta che con la decisione n. 47/TFNSD 2023/2023, questo Tribunale Federale Nazionale aveva declinato la propria competenza sulla base delle seguenti motivazioni: “Ritiene il Tribunale, in limine litis, di dover dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere il presente procedimento pur non ignorando quanto affermato dalla Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite, con la decisione n. 0009/CFA/2023-2024, assunta all’udienza del 5.07.2023 e pubblicata il 17.07.2023, con la quale, in accoglimento del gravame proposto dalla Procura Federale, è stata integralmente riformata la decisione di questo Tribunale n. 190 TFNSD 2022-23 che aveva anch’essa declinato la competenza del Tribunale Nazionale in favore del Tribunale territorialmente competente trattandosi di questione attinente ad attività di tesserati AIA svolta in ambito regionale e non a livello nazionale.

Al fine di meglio comprendere la valutazione del Collegio occorre avere ben presente il quadro normativo di riferimento.

Il primo comma, lettera a), dell’art. 83 del CGS, sotto la rubrica “Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale”, così recita: ”1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali”.

Il successivo art. 84, sotto la rubrica “Competenza e composizione della Sezione Disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale”, al primo comma, lettera a), riporta pedissequamente il primo comma, lettera a), dell’art. 83 del CGS senza nessuna variazione premettendo che “1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine: …”. E ancora, l’art. 92, primo comma, lettera a), del CGS, in tema di “Competenza e composizione del Tribunale federale a livello territoriale”, precisa che “1. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali”. Infine, l’art. 62 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, così come riformato con C.U. 97/A del 23.12.2022, sotto la rubrica “Competenza degli Organi di giustizia sportiva federale” stabilisce che “1. Il Tribunale federale a livello nazionale- sezione disciplinare- è giudice di primo grado anche in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’AIA per le violazioni delle norme del presente regolamento e delle norme secondarie dell’AIA. 2. Avverso la decisione del Tribunale federale può essere presentato reclamo alla Corte federale d’appello. 3. Ai procedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 63 e 64”.

A mente di quanto sopra il Collegio ritiene di non poter condividere i principi di diritto enunciati dalla CFA nella citata decisione, in virtù delle seguenti, dirimenti, considerazioni.

1 – La CFA ritiene di dover risolvere l’antinomia determinatasi tra l’art. 62 del nuovo Regolamento AIA, che trasferirebbe alla Sezione Disciplinare del TFN l’intero “pacchetto giustizia” relativo ai tesserati AIA senza distinzione tra attività a livello nazionale e attività a livello regionale, e gli artt. 83, 84 e 92 CGS, che invece operano tale distinzione sotto il profilo della competenza, “non nella relazione gerarchica tra le due fonti, ma in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (art.62 del nuovo Regolamento AIA, lex posterior derogat priori)”.

Affermato tale principio, la CFA si fa scrupolo di esaminare, in via subordinata data l’affermata prevalenza “della successione temporale delle disposizioni”, anche la relazione gerarchica fra le norme affermando “Se anche se si volesse accedere al criterio della gerarchia delle fonti (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 35/2017), gli esiti non cambierebbero: l’art. 2 dello Statuto FIGC, prevede la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale. E poiché il Comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone per gli associati AIA la potestà disciplinare degli Organi Giudicanti della FIGC “di livello nazionale di primo e secondo grado”, la scelta inequivoca del Legislatore federale è stata quella di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale”.

Ad avviso del Tribunale, così operando, la decisione della CFA non convince alla luce delle considerazioni che seguono.

1a) Il criterio di gerarchia delle fonti non può essere considerato un criterio secondario per risolvere un conflitto fra due norme. Ammesso e non concesso che le due fonti normative possano considerarsi equiordinate, il che non è nel caso di specie come vedremo a breve, si potrebbe anche sostenere che prevalga la successione temporale delle disposizioni ma solo e solamente se le due fonti siano effettivamente paritetiche. Ne consegue che il primo criterio da adottare, per valutare la prevalenza di due norme antitetiche l’una sull’altra è, senza ombra di dubbio, quello di natura gerarchica. D’altronde tale principio è stato affermato proprio dalla decisione del Collegio diGaranzia dello Sport del CONI che il Giudice del gravame cita nella propria decisione e cioè nella sentenza n. 35/2017 che, in conformità a precedenti univoci, afferma che “… non v’è dubbio che, anche in materia di diritto sportivo, si debba far governo della cosiddetta gerarchia delle fonti…” e che “Pertanto, … dette disposizioni primarie, così come contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, prevalgono sulle circolari applicative, in caso di conflitto tra le due previsioni …”.

1b) Se poi si opera una la valutazione del criterio delle fonti dell’ordinamento federale, a mente del sesto e ultimo comma dell’art. 2 dello Statuto federale, fonte primaria, è agevole rilevare che al secondo posto, in posizione paritaria, vengono collocate le norme contenute nelle NOIF, quelle del CGS e“le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale”. In posizione più graduata sono posti “gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile”. Il Regolamento AIA è quindi in posizione subordinata rispetto al CGS.

A questo punto occorre osservare che l’art. 62 del Regolamento AIA non è una disposizione emanata dal Consiglio Federale ma è una disposizione emanata dall’AIA stessa che, sulla sollecitazione operata dal Consiglio Federale nell’esercizio della funzione di controllo finalizzata all’eventuale approvazione delle modifiche normative richieste come da C.U. n. 74/A, ha dovuto modificare il proprio Regolamento che è poi stato approvato dal citato organo federale con C.U. 97/A del 23.12.2022. La valutazione gerarchica delle fonti va quindi operata fra le norme contenute nel CGS e quelle, sia pure posteriori ma cedevoli nel rango, del nuovo Regolamento AIA non “emanato” dal Consiglio Federale, che si è limitato ad approvarlo.

D’altra parte, non può essere un caso che il legislatore statutario, sia al già citato ultimo comma dell’art. 2 dello Statuto, laddove si parla delle “altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale ”, sia all’art. 27, comma 2, che a proposito delle funzioni del Consiglio Federale prevede che “emana le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l’esame di cui allo Statuto del CONI” usi il verbo “emanare”, nel mentre alla lettera m) del terzo comma del medesimo articolo stabilisce che tale organo “ approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell’AIA, del Settore tecnico e del Settore per l’attività giovanile e scolastica”. È, quindi, di tutta evidenza che il Consiglio federale detta gli indirizzi ma non emana i “regolamenti” con la conseguenza che le modifiche del Regolamento AIA sono state certamente sollecitate dal Consiglio Federale ma emanate dall’AIA e quindi approvate dal Consiglio Federale.

In carenza, dunque, di equiordinazione fra le norme, certamente non può operare il criterio della successione temporale delle disposizioni, con la conseguenza che gli articoli del CGS che regolano la competenza del TFN e dei TFT in materia di tesserati AIA prevalgono sul dettato del Regolamento AIA.

2 – Ma vi è di più.

Lo Statuto del CONI, all’art. 7, comma 5 lettera L), prevede che la Giunta Nazionale di tale organismo “l) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche ”. A sua volta, il secondo comma del già citato art. 27 dello Statuto FIGC, prevede che “2. Il Consiglio Federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l’esame di cui allo Statuto del CONI”.

Non è revocabile in dubbio che le norme contenute nel nuovo Regolamento AIA, relative alla modifica della competenza a giudicare, sotto il profilo disciplinare, i tesserati della predetta Associazione, sottratti alla loro giustizia domestica, siano certamente incisive e assolutamente innovative in tema di giustizia sportiva e pertanto, in ossequio alle norme dianzi evidenziate si sarebbe dovuto provvedere a sottoporle all’attenzione della Giunta Nazionale del CONI per la loro approvazione.

La carenza di tale necessario e inderogabile passaggio rende le norme innovative inefficaci sino alla loro approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI con la conseguenza che le uniche norme di riferimento sono e restano, per l’appunto, quelle di cui agli artt. 83, 84 e 92 del CGS.

3 – Il Tribunale intende, infine, offrire altri due brevi spunti di riflessione.

3a) Il legislatore federale, nello stilare il Codice di Giustizia Sportiva, ha inteso stabilire un preciso e generale criterio di competenza territoriale stabilendo che il TFN, Sezione disciplinare, sia giudice Nazionale di primo grado per quelle che in linea di massima siano le attività di livello nazionale nel mentre ai vari TFT, territorialmente competenti, è devoluta la competenza per le attività di livello regionale, provinciale e comunale. Conferendo al TFN la competenza sui tesserati AIA, indistintamente di qualsiasi livello, si opererebbe una ingiustificata deroga ai principi generali enunciati, collaudati e consolidati nel tempo.

3b) Non solo. Operando in conformità al dettato normativo così come interpretato dalla CFA si sottrarrebbero i tesserati AIA che operano a livello locale al loro “giudice naturale” e si creerebbe un’insanabile disparità di trattamento tra i vari tesserati per cui, a mero titolo esemplificativo, in caso di violazione disciplinare commessa da un giocatore di seconda categoria lo stesso sarebbe giudicato dal TFT territorialmente competente nel mentre la violazione commessa dall’arbitro della stessa gara di seconda categoria verrebbe valutata a livello nazionale”.

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, con decisione pubblicata il giorno antecedente alla trattazione del presente procedimento (n. 46/CFA 2023/2024), hanno ritenuto non condivisibile la decisione del Giudice di prime cure, limitandosi ad affermare: “2.1. Torna all’esame delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello la questione relativa alla individuazione del giudice competente (in primogrado) per i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’Associazione italiana arbitri (d’ora in poi, AIA) per la violazione delle norme del Regolamento AIA, a seguito della novella dell’art.62 del Regolamento AIA, questione decisa da queste Sezioni unite con la pronuncia n. 0009/CFA-2023-2024. 2.2. Nella decisione qui gravata il TFN-SD, ribadendo l’orientamento già esaminato e respinto da questa Corte con la pronuncia innanzi richiamata, indica nel criterio della gerarchia delle fonti la regola risolutiva del conflitto ingeneratosi tra la nuova formulazione dell’art.62 del Regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 del Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi, C.G.S.), individuando nella disposizione regolamentare il precetto di rango (gerarchico) inferiore e, perciò, cedevole rispetto alla diversa previsione codicistica.

2.3 L’orientamento del TFN-SD non convince per le ragioni già esposte nella decisione di queste Sezioni unite e che devono intendersi qui integralmente richiamate e, tra esse, il principale seguente rilievo argomentativo: “ accedendo all’opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l’antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all’adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale”.

2.4 Neppure convince l’ulteriore argomentazione spesa a sostegno del proprio indirizzo dal TFN –SD, secondo la quale le nuove diposizioni del Regolamento AIA avrebbero dovuto essere sottoposte all’approvazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in forza della previsione dell’art.7, comma 5, lett. L) dello Statuto CONI (secondo cui la Giunta nazionale di tale organismo: “1) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”), di tal che, in difetto di detta approvazione le nuove disposizioni regolamentari AIA dovrebbero considerarsi inefficaci. Può, infatti osservarsi, in contrario, che la disposizione di cui all’art.7, comma 5, dello Statuto CONI non solo, dal punto di vista letterale, non ricomprende i Regolamenti di settore, come quello AIA (o del Settore tecnico), ma anche che essa ha il suo corrispondente nella previsione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto FIGC che sottopone all’approvazione della Giunta regionale del CONI “gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”, non, quindi, i regolamenti di settore.

2.5 Queste Sezioni unite ribadiscono, pertanto, il proprio orientamento, secondo cui il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra le fonti normative in esame (art. 62 Regolamento AIA; artt. 84 e 92 C.G.S.) deve essere individuato in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (lex posterior derogat priori), ciò non senza evidenziare, però, l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva, cosicché va, conseguenzialmente, affermata la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all’ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA.”.

Il Collegio, nelle more di un auspicato chiarimento normativo, prende atto della statuizione delle Sezioni Unite della Corte di Appello.

Nel merito il deferimento appare senz’altro fondato alla luce delle risultanze probatorie allegate al deferimento originario dalle quali emerge che al 23° minuto del secondo tempo il sig. Andrea Protti, dirigente accompagnatore tesserato per la A.S.D. Lomellina Calcio, a seguito dell’espulsione comminata dal deferito, in quanto entrato nel terreno di gioco rivolgendo ripetutamente all’arbitro espressioni offensive, si avvicinava all’arbitro fermandosi a pochi centimetri di distanza dal suo volto, gli strappava dalle mani del direttore di gara il taccuino e lo lanciava ad alcuni metri proferendo nei confronti di questo ultimo frasi ingiuriose. Il deferito, a questo punto, si toglieva la maglietta e rispondeva sferrando più pugni verso il dirigente (di cui almeno uno portato a segno), come confermato dai testi auditi e dallo stesso deferito nel corso dell’audizione, di contenuto confessorio, svolta innanzi alla Procura Federale.

La sanzione chiesta dalla Procura Federale nel corso dell’udienza non appare adeguata alla luce della gravità della condotta violenta accertata e del ruolo di ufficiale di gara del deferito il cui operato dovrebbe essere funzionale proprio a garantire il rispetto dei principi di lealtà e correttezza, oltre che delle regole del gioco. Né, del resto, può la condotta del deferito trovare qualsivoglia giustificazione o attenuante nella circostanza che il dirigente avrebbe avuto un atteggiamento offensivo e violento, anche alla luce di quanto dichiarato dallo stesso arbitro, di non essere mai stato colpito dal sig. Protti.

Alla luce di quanto evidenziato il Collegio ritiene congrua una sanzione di anni 1 (uno) di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Oualid Guair la sanzione di anni 1 (uno) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 27 ottobre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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