F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 085/TFN – SD del 3 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 9442/ 5pf23-24/GC/SA/mg del 9 ottobre 2023, depositato il 10 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri Gianluca Primavera, Giovanni De Fusco, Emanuele Giacchetti, nonché nei confronti della società ASD Sporting Venafro – Reg. Prot. 76/TFN-SD

Decisione/0085/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0076/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 ottobre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9442/ 5pf2324/GC/SA/mg del 9 ottobre 2023, depositato il 10 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri Gianluca Primavera, Giovanni De Fusco, Emanuele Giacchetti, nonché nei confronti della società ASD Sporting Venafro,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 9442/5/pf23-24/GC/SA/mg del 9 ottobre 2023, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Gianluca Primavera, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società ASD Sporting Venafro, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito e comunque non impedito la mancata indicazione nelle distinte di gara della società ASD Sporting Venafro dell’allenatore tesserato per la predetta società sig. Gennaro Rizzo, in occasione delle gare Sporting Venafro – Virtus Libera Forio dell’11. 2.2023, Sporting Venafro – Junior Domizia del 4.3.2023, Sporting Venafro – Leoni Futsal Club Acerra del 18. 3.2023, Sporting Venafro – Tombesi C5 del 15. 4.2023 e Sporting Venafro – AMB Frosinone C5 del 29. 4.2023, valevoli per il Campionato di Calcio a 5 nazionale maschile serie B, girone F della stagione sportiva 2022 - 2023;

2. il sig. Giovanni De Fusco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Sporting Venafro, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e degli artt. 61, comma 1 e 66, comma 4, delle NOIF, nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per avere lo stesso, in occasione delle gare Sporting Venafro – Junior Domizia del 4.3.2023, Sporting Venafro – Leoni Futsal Club Acerra del 18. 3.2023, Sporting Venafro – Tombesi C5 del 15. 4.2023 e Sporting Venafro – AMB Frosinone C5 del 29. 4.2023, valevoli per il Campionato di Calcio a 5 nazionale maschile serie B, girone F della stagione sportiva 2022 – 2023, sottoscritto le distinte di gara della società ASD Sporting Venafro, consegnate all’arbitro, nelle quali non era stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Gennaro Rizzo;

3. il sig. Emanuele Giacchetti, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Sporting Venafro, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e degli artt. 61, comma 1 e 66, comma 4, delle NOIF, nonché dell’art. 47,comma 1, del Regolamento della LND, per avere lo stesso, in occasione della gara Sporting Venafro – Virtus Libera Florio dell’11.2.2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 nazionale maschile serie B, girone F della stagione sportiva 2022 – 2023, sottoscritto la distinta di gara della società ASD Sporting Venafro, consegnata all’arbitro, nella quale non era stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Gennaro Rizzo;

4. la società ASD Sporting Venafro, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Primavera, in qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza legale ed i sigg.ri Giovanni De Fusco ed Emanuele Giacchetti, in qualità di dirigenti accompagnatori, per la quale erano tesserati all’epoca dei fatti.

La fase istruttoria

In data 3.7.2023, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 5 PF 23-24 avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla mancata presenza di un allenatore in distinta da parte della società ASD Sporting Venafro nel corso della s.s. 2022-2023”.

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva versata in atti la segnalazione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 del 6.6.2023 e la decisione della Commissione Federale di Garanzia pubblicata sul CU n. 9/CG del 9.5.2023, nonché veniva acquisita la documentazione di rito.

Con la nota suddetta, il Giudice Sportivo, avv. De Renzis, all’esito della decisione della Commissione di Garanzia di cui al CU n. 9/CG, trasmetteva alla Procura Federale un elenco delle società di Calcio a 5 che, nella seconda parte della stagione 2022/2023, avevano omesso di inserire in distinta l’allenatore, nonché n. 197 referti di gara riferibili alle singole società sportive.

All’esito di tale acquisizione documentale, la Procura Federale, in data 18.07.2023, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari in capo, per quanto di interesse, alla società ASD Sporting Venafro, notificava l’avviso di conclusione indagini a tale società, nonché ai sigg.ri Primavera, De Fusco, Giacchetti ed alla stessa società.

La notifica della CCI effettuata nei confronti dell’allenatore sig. Gennaro Rizzo non risultava perfezionata, sicché la Procura Federale, con disposizione del 9 ottobre 2023, separava la posizione del Rizzo da quella degli altri indagati e formava un autonomo fascicolo procedimentale, avente il n. 5 bis pf 23-24.

Successivamente alla notifica dell’atto, nessuna delle parti indagate chiedeva di essere ascoltata, né faceva pervenire scritti difensivi.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 26.10.2023, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 26.10.2023, svoltasi in videoconferenza, si collegava per la Procura Federale l’avv. Alessandro Boscarino, il quale si riportava al deferimento e ne chiedeva l’accoglimento con le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) per Gianluca Primavera e Giovanni De Fusco, di mesi 2 (due) per Emanuele Giacchetti, ammenda di 300,00 per la società ASD Sporting Venafro. Nessuno si collegava per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene di dover dichiarare la propria incompetenza funzionale a decidere il presente procedimento.

La vicenda in oggetto, come evidenziato, trae origine dalla trasmissione, da parte del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di una nota con la quale si invitava la Procura Federale a procedere, per quanto di competenza, all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare nei confronti delle società di Calcio a 5 che, nel corso della seconda parte della s.s. 2022/2023, avevano omesso di inserire in distinta l’allenatore.

Occorre preliminarmente osservare che tale nota faceva seguito alla decisione della Commissione Federale di Garanzia resa all’esito del procedimento disciplinare pendente nei confronti del suddetto Giudice Sportivo avv. De Renzis, promosso dalla Procura Federale per la violazione dell’art. 4 co. 1 CGS “...per aver omesso di adottare provvedimenti disciplinari in ordine all’assenza dell’allenatore…” e definito con l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento.

Nel corso di suddetto procedimento, il deferito, oltre a rappresentare l’enorme “mole di lavoro da svolgersi in un arco di tempo minimo”, eccepiva l’infondatezza dell’addebito “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”. A conferma di tale assunto difensivo, rappresentava altresì come non fosse mai stata irrogata alcuna ammenda da parte del GS nei confronti di società di calcio a 5 prive di un allenatore in panchina.

Alla luce delle suddette argomentazioni difensive è dato evincersi, inequivocabilmente, come il GS abbia regolarmente preso contezza delle diverse distinte di gara, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, in quanto non previsto dal dettato testuale del CU n. 1 22/23.

Tale assunto viene altresì ribadito nella segnalazione trasmessa alla Procura Federale, nella quale il GS riferisce testualmente: “considerato che, come già a suo tempo evidenziato in sede difensiva nel procedimento disciplinare sorto a mio carico, non sono in grado di assumere direttamente provvedimenti disciplinari a carico delle società che non risultano aver inserito in distinta l’allenatore in una gara a causa della genericità del contenuto del CU n. 1 2022/2023 della Divisione calcio a cinque, in cui ci si riferisce al solo obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico senza determinare sanzioni per l’assenza dell’allenatore in campo, a differenza di altri obblighi per i quali vengono previste specifiche sanzioni, essendo eventualmente sanzionabile solo il mancato affidamento della squadra ad un tecnico per l’intera stagione sportiva”.

In merito alle richiamate determinazioni del GS, non può non sottolinearsi come solo con CU n. 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023 la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara.

Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo.

Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato.

Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi.

Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale.

Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”.

Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 91/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”;  e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo.

Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS.

Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.

La declaratoria di incompetenza funzionale esime, infine, il Tribunale dalla valutazione nel merito del presente deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza funzionale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 3 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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