F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0024/CSA pubblicata del 23 Ottobre 2023 – Ternana Calcio S.p.A.
Decisione/0024/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0026/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Stefano Azzali – Componente
Daniela Morgante - Componente (relatore)
Franco Granato - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0026/CSA/2023-2024, proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante, in relazione alla gara Ascoli/Ternana del 26.09.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 33 del 28.09.2023;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.10.2023, il Cons. Daniela Morgante ed udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In esito all’incontro Ascoli/Ternana del 26 settembre 2023, valevole per la 7a giornata di andata del Campionato di Serie B, la reclamante riportava la sanzione dell’ammenda di €10.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, quattro petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco e alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) C.G.S.”, come da decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 33 del 28 settembre 2023. La società sanzionata proponeva reclamo lamentando eccessiva afflittività della sanzione e mancato apprezzamento e applicazione delle attenuanti ex art. 13, comma 2, C.G.S., come l’atteggiamento provocatorio dei tifosi dell’Ascoli.
La reclamante ritiene la sanzione inflitta eccessivamente afflittiva e sproporzionata in ossequio ai principi giurisprudenziali affermati in materia da questa Corte nella Decisione n. 167/CSA/2022-2023 (in cui la sanzione di € 10.000,00 inflitta dal Giudice di Prime cure è stata poi ridotta ad € 8.000,00), circa l’efficacia attenuante dell’atteggiamento provocatorio di un calciatore del Parma nei confronti della tifoseria del Genoa che aveva reagito ad una gratuita provocazione evitabile.
Nel caso di specie lamenta la provocazione dei tifosi dell’Ascoli nei confronti di quelli della Ternana, di cui la reclamante invoca l’efficacia attenuante richiamando il Referto redatto dai Collaboratori della Procura Federale presenti alla gara Ascoli-Ternana, ed in particolare la Sez. II relativa all’annotazione dei cori, da cui emerge che i tifosi dell’Ascoli hanno ripetutamente durante l’arco della gara intonato gravi offese all’allenatore della Ternana Sig. Cristiano Lucarelli, che allena la Ternana da 4 anni e ha instaurato con la tifoseria, grazie ai risultati conseguiti sul campo ed al suo carisma schietto, un rapporto stretto con i tifosi. In tale contesto, i ripetuti gravi insulti a lui rivolti dalla tifoseria dell’Ascoli hanno provocato una reazione da parte dei tifosi della Ternana con il lancio di due fumogeni verso il settore occupato dai tifosi dell’Ascoli.
Seppur stigmatizzando la condotta dei tifosi della Ternana e tenuto conto della rilevanza del gesto indipendentemente dalle conseguenze, sottolinea la reclamante che il lancio dei fumogeni non è stato “in un” settore occupato dai tifosi ospiti, ma “verso un” settore occupato dai tifosi ospiti tenuto conto che, in ragione della conformazione e disposizione dei tifosi locali ed ospiti nello stadio di Ascoli, tra le due tifoserie vi è uno spazio cuscinetto molto ampio che impedisce qualsiasi contatto tra le tifoserie anche in caso di lancio di oggetti. La grave, gratuita e reiterata condotta offensiva dei tifosi dell’Ascoli nei confronti dell’allenatore della Ternana può essere qualificata, ad avviso della reclamante, come una condotta provocatoria da valutare come attenuante ai fini della quantificazione della sanzione impugnata.
Invoca poi la reclamante l’ulteriore attenuante non applicata dal Giudice Sportivo nel provvedimento irrogato alla Ternana Calcio S.p.A., ma invece, applicabile alla fattispecie, rappresentata dalla gara in trasferta disputata dalla reclamante che, come affermato nel suddetto precedente di questa Corte, integra una “condizione” che “può incidere sulla logistica e sulla prevenzione di tali fenomeni (rispetto a quando si gioca in casa)”, essendo affidata l’organizzazione della partita all’esclusiva competenza della Società ospitante.
Quanto all’aspetto preventivo, per fatti di questa natura e specie la Ternana Calcio S.p.A. non è stata mai sanzionata negli ultimi anni con sanzioni così rilevanti dal Giudice Sportivo per intemperanze dei tifosi. Vi è assenza di recidiva nella corrente stagione sportiva. La reclamante chiede quindi di apprezzare a fini attenuanti l’attività di prevenzione da essa operata negli anni con rilevanti risultati nella condotta dei tifosi, i quali solo ad Ascoli hanno avuto un comportamento fuori dagli standard annuali e pluriennali.
Per i motivi sopra esposti, la TERNANA CALCIO S.p.A. concludeva chiedendo di “in riforma del provvedimento impugnato, previa applicazione delle attenuanti indicate in narrativa, ridurre l’ammenda impugnata nella misura ritenuta di giustizia e di ragione”.
All’odierna udienza la difesa della reclamante ha ribadito le argomentazioni e conclusioni esposte nel reclamo, che è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è sostanzialmente volto ad avversare la sanzione dell’ammenda ed è incentrato, in estrema sintesi, sul fatto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata per eccesso, in quanto non terrebbe adeguato conto del fatto che il lancio dei fumogeni non sarebbe stato “in un” ma “verso un” settore occupato dai tifosi ospiti (in ragione della conformazione e disposizione dei tifosi nello stadio di Ascoli con uno spazio cuscinetto che impedirebbe il contatto tra le due tifoserie), né delle attenuanti della provocazione (a seguito dei gravi insulti più volte rivolti al proprio allenatore dalla tifoseria avversaria), della trasferta (con organizzazione in capo alla squadra avversaria) e dell’assenza di recidiva annuale e di precedenti sanzioni di analoga gravità per fatti analoghi negli anni più recenti (a indicare gli sforzi profusi nella prevenzione di comportamenti inadeguati da parte della propria tifoseria).
Anzitutto, fermo il fatto che gli incontri avvenuti nella nuova stagione sportiva sono ancora relativamente poco numerosi, va precisato che la reclamante è tutt’altro che nuova alla tipologia di fatti oggetto della sanzione reclamata: infatti, nella sola stagione sportiva 2022-2023, ha riportato diverse sanzioni per lanci, alcuni dei quali anche riguardanti incontri avvenuti proprio con l’Ascoli:
- lancio nel recinto di gioco di oggetti di varia natura (20/09/2022), di un fumogeno nella partita Ternana/Ascoli del 17/01/2023, di numerosi fumogeni (21/02/2023), di un fumogeno (21/03/2023), di un petardo e un fumogeno (22/05/2023);
- lancio sul terreno di alcuni fumogeni e due bottigliette nella partita Ascoli/Ternana del 16/08/2022 e di un fumogeno(5/12/2022);
- lancio di bottiglietta e bicchiere nel recinto di gioco (4/04/2023).
Ad ogni modo, le misure preventive adottate dalla reclamante sono state già tenute in conto dal Giudice sportivo, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b, C.G.S., a riduzione della sanzione, che infatti ammonta a 10.000,00 euro, a fronte della sanzione risultante dal combinato disposto dei commi 3 e 1 dell’art 25 C.G.S. che, per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, va per le società di Serie B dal minimo di euro 6.000,00 al massimo di euro 50.000,00. Nel caso di specie, la sanzione di euro 10.000,00 irrogata dal Giudice sportivo, lievemente superiore al minimo di euro 6.000,00 normativamente stabilito per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico, appare del tutto congrua al fatto che sono stati lanciati – e dunque non soltanto introdotti ma anche utilizzati - ben due fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, oltre a quattro petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco e alcuni fumogeni sul terreno di giuoco.
Al riguardo si precisa che, a fronte di tali reiterati gravi comportamenti, non assumono rilievo la conformazione dello stadio dell’Ascoli e la trasferta, non trattandosi di elementi presi in considerazione dall’art. 29, C.G.S., né idonei a sminuire la gravità e pericolosità delle reiterate condotte in questione.
Va del pari precisato che la invocata provocazione non appare pienamente conferente, considerato anche che il primo petardo è stato lanciato sul terreno di gioco dai tifosi della reclamante alle ore 20:18, prima dell’inizio della gara, dunque ben prima dei cori dell’Ascoli - avvenuti nel corso della gara – invocati dalla reclamante.
Per tutto quanto sopra, la sanzione irrogata dal Giudice sportivo appare congrua alla gravità dei fatti e va dunque interamente confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Morgante Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce