F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0025/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2023 – S.S. Juve Stabia S.R.L. – calciatore Federico Romeo

Decisione/0025/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0044/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0044/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.R.L., in data 17.10.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 44/DIV del 12.10.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 ottobre 2023,  il Cons. Nicola Durante e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S. Juve Stabia s.r.l. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 44/DIV del 12 ottobre 2023, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2023–2024 Brindisi/Juve Stabia, disputata il 10 ottobre 2024 – ha irrogato al giocatore Federico Romeo la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive, “per avere, al 16° del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra, si avvicinava dapprima colpendolo con un calcetto e poi con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo”.

Col proposto reclamo, si deduce trattarsi di semplice condotta gravemente antisportiva e si chiede la riduzione della sanzione da 3 (tre) a 2 (due) gare effettive, con l’aggiunta in subordine dell’ammenda di euro 500,00.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 23 ottobre 2023, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo merita accoglimento.

La questione da valutare è se, nella fattispecie concreta, “un calcetto” ed “uno schiaffo al volto” di un giocatore avversario, arrecati “a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra”, integrino condotte violente o gravemente antisportive.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., costituisce condotta violenta il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (ex multis, cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Conseguentemente, diventa punto centrale dell’indagine la ricerca, nella condotta considerata, della volontà di colpire il calciatore avversario al solo o precipuo scopo di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettare consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi, dovendosi ritenere qualificante ai fini della valutazione della fattispecie in esame, la consapevole o preordinata volontarietà del gesto, quale segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S., che si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Come da ultimo ritenuto in due recenti decisioni di questa Sezione (cfr. procedimenti n. 27/CSA/2022-2023 e n. 51/CSA/20222023), lo “schiaffo al volto”, come atto del percuotere in una parte sensibile il corpo dell’avversario, dev’essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 38 C.G.S.; e lo stesso può dirsi per il calcio assestato al giocatore antagonista.

Tali condotte, tuttavia, sono suscettibili di essere derubricate a gravemente antisportive, in presenza di determinati elementi obiettivi, che possono attenere alla dinamica ed all’intensità del gesto stesso, in modo tale da snaturarne, oggettivamente, la natura.

Cosa che è assolutamente possibile assumere nella specie concreta, laddove l’intensità dei due gesti è tale che, per un verso, lo schiaffo portato al volto non ha cagionato alcuna conseguenza percepibile (come, ad es., la caduta a terra dell’avversario colpito), mentre, per altro verso, il calcio già nel referto arbitrale è definito come un “calcetto”.

Anche la dinamica del fatto, accaduto senza impeto agonistico o percepibile astio, ma “a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra”, consente di escludere ogni volontà di porre in pericolo l’integrità fisica altrui, configurandosi come comportamento gravemente contrario alle regole deontologiche dello sport.

In accoglimento del gravame, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo può dunque essere ridotta da 3 (tre) a 2 (due) gare effettive e l’ammenda di euro 500,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara e l'ammenda di 500,00.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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