F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0028/CSA pubblicata del 26 Ottobre 2023 – A.S. Gubbio 1910 s.r.l. – calciatore Alessio Di Massimo

Decisione/0028/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0052/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Componente (Relatore)

Nicola Durante – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 0052/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 s.r.l. in data 20.10.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 47/DIV del 17.10.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 23.10.2023, l’Avv. Maurizio Borgo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

La Società AS Gubbio 1910 ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Virtus Entella/Gubbio del 15/10/2023, è stata inflitta al calciatore della Società reclamante, Di Massimo Alessio, la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.2).”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, la ricorrente ha sostenuto, con riferimento alla condotta violenta contestata al proprio tesserato, che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in errore, atteso che, dopo avere riconosciuto la sussistenza di una circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 2, del C.G.S., non avrebbe proceduto alla riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica.

Questa Corte ritiene che il ricorso vada rigettato.

Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha chiarito (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)”.

Alla luce di tale consolidata giurisprudenza, va affermato che, nel caso di cui è giudizio, dalle risultanze del referto arbitrale ed in particolare dal supplemento di rapporto dell’Assistente arbitrale n. 2 emerge come la condotta del calciatore Di Massimo sia stata caratterizzata da violenza.

Ed invero, colpire con un pugno al volto un calciatore avversario non può che qualificarsi, senza ombra di dubbio, come condotta violenta.

Quanto, poi, all’entità della sanzione irrogata, questa Corte ritiene che la squalifica per tre giornate di gara, comminata dal Giudice Sportivo, sia del tutto congrua rispetto alla condotta tenuta dal calciatore Di Massimo.

Al proposito, non può convenirsi con il ragionamento svolto dalla Società reclamante che, facendo impropriamente riferimento, come metro di paragone, ad altre decisioni del Giudice Sportivo, si è sforzata di dimostrare che quest’ultimo sarebbe incorso in un evidente errore, avendo riconosciuto la sussistenza di una circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13, comma 2, del C.G.S. ma non avendo, poi, ridotto da tre a due giornate la squalifica irrogata al Di Massimo.

Tale ragionamento si traduce in una evidente forzatura in quanto prende le mosse da una premessa del tutto indimostrata, ovvero che il Giudice Sportivo sia partito, ai fini della determinazione della sanzione da irrogare, dal minimo edittale previsto dall’art. 38 del C.G.S. per la condotta violenta ovvero tre giornate di squalifica; una premessa che verrebbe, peraltro, dedotta dal confronto con altra decisione del Giudice Sportivo, assunta con lo stesso Comunicato Ufficiale oggetto della presente impugnazione, che, a detta sempre della reclamante, sarebbe da qualificarsi più grave di quella posta in essere dal calciatore Di Massimo.

Trattasi di una impostazione difensiva che questa Corte non condivide in alcun modo, atteso che ogni decisione, assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva, presenta proprie peculiarità in quanto adottata con riferimento ad un caso specifico; il che non consente una comparazione tra le diverse decisioni anche se assunte con il medesimo Comunicato Ufficiale.

Da ultimo, si evidenzia che colpire un avversario con un pugno al volto costituisce una condotta violenta, particolarmente pericolosa, come evidenziato dal Giudice Sportivo che, non a caso, ha fatto riferimento alla delicatezza della parte del corpo colpita; trattasi, quindi, di condotta che, come tale, non merita una diminuzione di pena rispetto, peraltro, al minimo edittale previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per la condotta violenta, anche perché trattasi di un gesto che nulla ha a che fare con le dinamiche del gioco del calcio.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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