F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0020/CSA pubblicata del 17 Ottobre 2023 – A.S. Ostia Mare L.C. S.r.l.

 

Decisione/0020/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0023/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0023/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S. Ostia Mare L.C. S.r.l., in data 02.10.2023, per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 25 del 26.09.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.10.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S. Ostia Mare L.C. S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 2.000,00 e diffida inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 25 del 26.09.2023), in relazione alla gara di Serie D, Girone G, A.S. Ostia Mare L.C. S.r.l./ Nocerina Calcio 1910 del 24.09.2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato la sua decisione: “Per avere, al termine della gara, due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, rivolto espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale per l'intero percorso che conduce allo spogliatoio arbitrale. La condotta veniva reiterate per circa 7 minuti mentre gli Ufficiali di gara si trovavano nello spogliatoio, e nella circostanza veniva sferrato un pugno sulla porta dello spogliatoio arbitrale. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per accompagnare la Terna fino al parcheggio dell'impianto sportivo.”

La società Ostia Mare ha sostenuto l’eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, adducendo, a sostegno, che: il Direttore di Gara non ha assunto alcun provvedimento verso il dirigente accompagnatore e/o verso l’addetto all’arbitro; alla voce del Referto "pubblico ed incidenti", non è stato riportato né segnalato nulla; l'episodio non si inserisce in un clima ostile e di contestazione, essendosi trattato di un evento singolo, tanto che negli Atti Ufficiali non risulta riferita alcuna minaccia o tentata aggressione; il dirigente accompagnatore non ha sferrato alcun pugno alla porta, bensì ha semplicemente bussato in modo molto deciso e che in ogni caso non vi è certezza sulla riconducibilità del colpo alla società reclamante visto che la porta era chiusa; le infrazioni risultano, pertanto, limitate al semplice insulto verbale, tanto che i Carabinieri presenti si sono limitati ad accompagnare la terna dalla zona spogliatoi alla loro vettura, come avviene usualmente.

La società Ostia Mare ha concluso chiedendo disporsi la riduzione dell'ammenda, con la trasformazione della diffida in ammonizione.

Il reclamo è stato esaminato alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 ottobre 2023 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, venivano con fare molto minaccioso incontro a me ed ai colleghi AA due soggetti non identificati in distinta, una donna e un uomo, che si sono qualificati come Presidente e vice-presidente della Società Ostia Mare Lido Calcio, i quali ci hanno accompagnato al nostro spogliatoio con offese e insulti di ogni genere. Una volta rientrati nello spogliatoio, le offese urlate continuavano per altri 6/7 minuti circa con un conseguente pugno sferrato alla porta dello spogliatoio. Appena usciti dallo spogliatoio continuavamo a ricevere insulti, seppur più contenuti, stante la presenza di due carabinieri in servizio che ci accompagnavano fino al parcheggio dell'impianto sportivo”.

Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta dei due Dirigenti dell’Ostia Mare - riconducibili senza dubbio alla società reclamante, in quanto qualificatisi direttamente all’Arbitro come Presidente e Vice-Presidente - i quali hanno posto in essere una condotta indubbiamente offensiva e insultante, come, peraltro, confermato anche nel reclamo interposto, contegno che è proseguito per diversi minuti, anche successivamente all’uscita della terna dallo spogliatoio, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine presenti, che hanno dovuto accompagnare gli Ufficiali di Gara fino al parcheggio dell'impianto sportivo.

Alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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