F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0026/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2023 – AC Carpi SSD A RL

Decisione/0026/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0038/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 0038/CSA/2023-2024, proposto dalla società AC Carpi SSD A RL in data 13.10.2023;

per la riforma delle decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.10.2023, il Dott. Alberto Urso, udito per la reclamante l’Avv. Matteo Sperduti.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

La società AC Carpi SSD A RL ha proposto reclamo in via d’urgenza avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND (Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023) con cui sono state irrogate, alla stessa reclamante o a suoi tesserati, le seguenti sanzioni:

- squalifica per tre gare effettive a carico del calciatore Saporetti Simone “ Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”;

- inibizione a svolgere ogni attività fino al 7.11.2023 a carico del dirigente Lazzaretti Claudio “ Per avere rivolto frasi offensive e irriguardose nei confronti del Direttore di Gara al termine della gara”;

- ammenda di 2.000,00 e diffida alla società “ Per avere propri sostenitori al termine del primo tempo, lanciato all’indirizzo dell'Arbitro e di un suo Assistente getti di acqua e birra colpendoli al corpo e alla testa e cagionando al Direttore di gara bruciore agli occhi”; il tutto in relazione alla gara dell’8 ottobre 2023 del Campionato di Serie D, girone D, disputata contro il Lentigione Calcio.

Nel dolersi di tali decisioni la reclamante deduce quanto segue.

Quanto alla sanzione a carico del calciatore Saporetti, la stessa sarebbe eccessiva, considerato che la condotta contestata era priva dei connotati della violenza. Nella specie il Saporetti, a seguito del fischio di un calcio di punizione, si era limitato a sollevare le braccia in segno di protesta e successivamente aveva toccato in viso un avversario al solo scopo di allontanarlo, senza usargli violenza né volergli arrecare danno, tanto che l’avversario era sì caduto in terra, ma non aveva riportato alcuna conseguenza fisica; del che si trarrebbe conferma peraltro da una fotografia versata in atti, dalla quale emergerebbe che il Saporetti aveva appunto il viso rivolto verso l’arbitro anziché l’avversario che gli stava andando incontro. A ciò dovrebbe aggiungersi poi la buona condotta tenuta dal calciatore sanzionato, che aveva lasciato subito e senza proteste il terreno di gioco all’esito dell’espulsione.

In relazione all’inibizione disposta a carico del dirigente Lazzaretti, erroneamente sarebbe stata addebitata a quest’ultimo una condotta minacciosa, quando in realtà la frase pronunciata presentava un mero contenuto offensivo o irriguardoso, ma non anche intimidatorio. Di qui la necessità di riqualificare il fatto in termini di mera condotta antisportiva, con conseguente riduzione della sanzione inflitta.

Quanto all’ultima sanzione, inflitta alla società, la reclamante censura la disposta ammenda di 2.000,00 e contestuale diffida deducendo la propria estraneità ai fatti dei sostenitori, ammoniti dalla stessa società in relazione alla necessità di non usare condotte violente o irrispettose; a tal fine lo stesso addetto all’arbitro del Carpi sarebbe intervenuto al fine di sedare i comportamenti della tifoseria, mentre dovrebbe tenersi conto, nella valutazione, che la condotta è consistita nel mero lancio di liquidi nei confronti di due ufficiali di gara, senza conseguenze fisiche dirette sull’arbitro e il suo assistente. A ciò si aggiunga che mai il Carpi nel corso della stagione ha ricevuto sanzioni similari, sicché neppure è dato ravvisare nella specie una recidiva.

Concludendo in conformità, la reclamante chiede la riforma o riduzione delle sanzioni a carico del Saporetti e del Lazzaretti, nonché l’annullamento o riduzione della sanzione pecuniaria a proprio carico con annullamento altresì della disposta diffida.

Alla riunione del 19 ottobre 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta a carico della società.

2. Quanto alla sanzione inflitta al Saporetti, il rapporto del primo assistente - cui il referto arbitrale rimanda - riferisce quanto segue: “Al 37 del 1T segnalavo, dopo che l’AE aveva fischiato un fallo, a gioco fermo, il n 10 SAPORETTI SIMONE (Carpi) colpiva al volto con uno schiaffo un avversario, senza procuragli dolore. Il Saporetti usciva dal tdg senza ritardare la ripresa di gioco”.

Il che vale di per sé a confermare la correttezza della sanzione irrogata, atteso che nel suddetto rapporto - avente il valore probatorio privilegiato che l’art. 61, comma 1, C.G.S. gli conferisce - si dà conto di una condotta consistita in uno “schiaffo” “al volto”, inferto a un avversario “a gioco fermo”, provvista dunque di tutti i connotati per poter essere qualificata in termini di condotta “ violenta”, ai sensi dell’art. 38 C.G.S.

Per costante giurisprudenza, infatti, la condotta violenta consiste in un’azione caratterizzata da “ intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […]” (CSA, III, 19 ottobre 2021, n. 31), con una declinazione dell’intenzione dell’agente anche in termini di “dolo eventuale” (CSA, II, 18 gennaio 2021, n. 150).

Nel caso di specie, la condotta consistita appunto in uno schiaffo al volto a un avversario, per di più inferto a gioco fermo, ben integra la fattispecie della condotta violenta, a prescindere dalla riferita circostanza che non sia stato procurato dolore all’avversario, nonché dalla ricostruzione della vicenda offerta dalla reclamante.

Allo stesso modo, non può valere a integrare un’attenuante la mera (doverosa) condotta del calciatore che lasciava il terreno di gioco senza procurare intralci.

3. Quanto alla condotta del dirigente Lazzaretti, la stessa è descritta nei seguenti termini dal rapporto arbitrale: “ Prima dell’inizio del 2T e mentre rientravamo sul terreno di gioco, davanti al nostro spogliatoio il Sig. Lazzaretti Claudio, il quale non aveva titolo a stare in tale zona in quanto non era presente nella distinta presentata dalla società Carpi, veniva con fare minaccioso verso la mia persona e gli assistenti urlandoci le seguenti parole: 'Dovete vergognarvi, ci state rovinando una partita, andatene via!'”.

Come già osservato, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell’inibizione sino al 7 novembre 2023 qualificando la condotta come “irriguardosa” (“Per avere rivolto frasi offensive e irriguardose”).

Il che è da ritenersi corretto e sfugge alle censure di parte reclamante: a prescindere dal fare minaccioso descritto nel rapporto arbitrale, infatti, senz’altro le parole rivolte alla terna arbitrale dal Lazzaretti presentavano un contenuto irriguardoso cui, a tenore dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., come modificato dal C.U. n. 165/A del 20 aprile 2023, è associata la sanzione minima dell’inibizione per due mesi - quale precisa scelta, dunque, del legislatore - come nella specie irrogata dal Giudice Sportivo.

4. L’ultima condotta, sanzionata direttamente a carico della società, è descritta nel rapporto arbitrale come segue: “Al termine del 1T, mentre rientravo verso il tunnel che conduce agli spogliatoi, venivo colpito al volto e negli occhi da un liquido che mi veniva lanciato da dei tifosi appartenenti alla curva del Carpi che si trova al di sopra del suddetto tunnel, il quale mi provocava una sensazione di bruciore agli occhi per diversi secondi”.

Analoga descrizione si rinviene nel referto del secondo assistente, in cui si riferisce che “Al termine del 1 tempo, prima di varcare l’uscita dal terreno di gioco, nel campo per destinazione, alcuni sostenitori della squadra Carpi, riconosciuti dal colore delle magliette che indossavano, lanciano acqua e birra da bottiglie e bicchieri dalla tribuna posizionata sopra l’uscita dal TDG. Questi liquidi di media quantità, raggiungono la mia maglietta e la mia testa bagnandomi senza alcuna conseguenza per la mia integrità fisica”.

Va escluso, in proposito, che la società possa andare esente da sanzione per il sol fatto che avrebbe rivolto degli avvertimenti ai propri tifosi e sarebbe intervenuta per sedarne le condotte a mezzo dell’assistente all’arbitro, restando comunque ferma la sua responsabilità al riguardo, anche in base ai principi generali ex art. 6, comma 3, C.G.S.

Nondimeno, il carattere circoscritto delle condotte (pur rivolte nei confronti tanto dell’arbitro, quanto dell’assistente) e il loro limitato portato lesivo sono da ritenersi tali da rendere sproporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e richiederne una riduzione, con annullamento della diffida e riduzione dell’ammenda all’importo di 1.500,00, che meglio si confà al livello di disvalore espresso dai fatti occorsi.

5. In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va parzialmente accolto e, in riforma della decisione impugnata, va ridotta l’ammenda a carico della società all’importo di 1.500,00 e annullata la diffida, con rigetto per il resto del reclamo e conferma delle sanzioni a carico del Saporetti e del Lazzaretti.

P.Q.M.

In parziale riforma della decisione impugnata:

- accoglie in parte il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda e, per l’effetto, la riduce a 1.500,00; annulla la diffida;

- respinge il reclamo avverso la sanzione dell’inibizione al Sig. Lazzaretti Claudio;

- respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica al calciatore Saporetti Simone.

Dispone la restituzione di un contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it