F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0027/CSA pubblicata del 26 Ottobre 2023 – Calcio Atletico Ascoli S.S.D.A.R.L.

Decisione/0027/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0040/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0040/CSA/2023-2024, proposto dalla Società Calcio Atletico Ascoli S.S.D.A.R.I. in data 12 ottobre.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 del 10 ottobre 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19 ottobre 2023, il dott.  Agostino Chiappiniello; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO          

Società Calcio Atletico Ascoli S.S.D.A.R.I., ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 200,00 , inflitta alla reclamante dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale con decisione di cui al Com. Uff. n. 31 del 10 ottobre 2023, in relazione alla gara Calcio Atletico Ascoli – Real Monterotondo Scalo, dell’8.10.2023, valevole per il campionato Serie D C11.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza di soccorso ai bordi del campo”.

La società reclamante ha evidenziato che l’ambulanza era regolarmente presente, come si evince dalla attestazione della organizzazione “Croce Verde” che svolge il servizio in campo, prodotta agli atti unitamente a documentazione fotografica.

Conclusivamente viene chiesta l’annullamento della sanzione dell’ammenda comminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

La società reclamante allega documentazione che dimostra la presenza dell’ambulanza ai bordi del campo in occasione della gara Calcio Atletico Ascoli – Real Monterotondo Scalo, disputata l’8.10.2023, per cui l’ammenda va annullata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda di 200,00 .

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it