F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0032/CSA pubblicata del 2 Novembre 2023 – Ascoli Calcio 1898 FC Spa – calciatore Davide Conestà
Decisione/0032/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0030/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0030/CSA/2023-2024, proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 FC Spa in data 10.10.2023,
per la riforma della decisone del Giudice Sportivo presso Il Settore Giovanile e Scolastico Com. Uff. N. 28 del 03.10.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.10.2023, il dott. Sebastiano Zafarana e udito l'avvocato Luca Smacchia per la reclamante;
Sentito l'arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Ascoli Calcio 1898 F.C. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Davide Conestà in relazione alla gara Ascoli-Roma del 01.10.2023 terminata col risultato di 0-3 valevole per il Campionato Nazionale Under 15 A e B, Girone C.
Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 39’ del 2T il suddetto calciatore veniva espulso dall’arbitro poiché: “Mi ha mandato a quel paese dicendo espressamente “Vaffanculo””.
Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro”.
La società Ascoli Calcio 1898 F.C. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, e in sintesi sostiene:
- che tale condotta andrebbe valutata alla stregua di un mero ed isolato sfogo emotivo indotto dalla tensione agonistica e dalla frustrazione, peraltro, sfornito, nel suo complesso, di quella valenza offensiva idonea ad integrare un comportamento ingiurioso;
- che “l’epiteto proferito dal Conestà rientra ormai a pieno titolo nel linguaggio comune, tanto da trovare spazio anche nel Dizionario Treccani.;
- che “il termine pronunciato dal Calciatore non rappresenta necessariamente un’offesa a qualcuno, ma può consistere anche in una ‘manifestazione di forte dispetto e contrarietà’, in questo caso rispetto alla decisione assunta dall’ufficiale di gara”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la reclamante conclude affermando che nel caso di specie sarebbe applicabile l’art. 13 comma 2 del C.G.S. il quale prevede che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”
E nel caso di specie ricorrerebbero le seguenti circostanze attenuanti: "1) stato di tensione conseguente all’andamento ed all’esito sfavorevole della gara; 2) linguaggio del corpo assolutamente scevro di aggressività e/o offensività; 3) repentino ravvedimento del calciatore che abbandona il terreno di gioco con atteggiamento corretto e compassato; 4) scuse formalizzate al Direttore di gara al termine dell’incontro; 5) curriculum disciplinare del giocatore il quale non è mai incorso in sanzioni di tal genere”.
Conclusivamente la reclamante chiede: in via principale, la riduzione della sanzione inflitta al sig. Conestà da 4 a 3 giornate di squalifica; in via subordinata “irrogare, in luogo della quarta giornata di squalifica, una sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia”.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 19 ottobre 2023, per la reclamante è intervenuto l’avvocato Luca Smacchia.
È stato inoltre sentito l’arbitro della gara.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.
Lo svolgimento dei fatti - per come riportato nel rapporto arbitrale - è incontestato dalla reclamante, operando in ogni caso il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.
Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:”
Orbene, nel caso in esame va rilevato preliminarmente che il C.G.S. non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa o condotta irriguardosa, il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica.
Con riferimento, invece, alle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante ai fini della riduzione della squalifica, la Corte osserva che:
- non rileva, ai fini della graduazione della sanzione, la percezione comune delle locuzioni o espressioni in concreto rivolte all’arbitro, posto che l’art.36 C.G.S. sanziona indistintamente qualsiasi condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, indipendentemente da qualsiasi apprezzamento soggettivo circa il grado di offensività, volgarità o sconvenienza delle parole utilizzate;
- le altre circostanze addotte, invece, non costituiscono circostanze attenuanti tipizzate dall’ordinamento (art.13 C.G.S.), né altrimenti meritevoli di considerazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Tuttavia, in ragione di quanto appurato soltanto nel processo di appello in esito all’audizione dell’arbitro, la Corte ritiene apprezzabile la condotta tenuta dal tesserato che al termine della gara si è recato nello spogliatoio del direttore di gara porgendo le proprie scuse, ammettendo così la propria colpa; potendosi pertanto riconoscere al tesserato le attenuanti generiche di cui all'art.13, comma 2, C.G.S. con conseguente riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo da quattro a tre giornate effettive di gara.
Conclusivamente, per tutto quanto precede il ricorso proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.a. deve essere accolto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce