F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0033/CSA pubblicata del 2 Novembre 2023 – Monte Prodeco S.r.l. – calciatore Fabbian Gabriele

Decisione/0033/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0045/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Antonino Tumbiolo – Componente

 Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0045/CSA/2023-2024, proposto dalla società Monte Prodeco S.r.l. in data 17.10.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25 ottobre 2023, l'Avv. Fabio Di Cagno;

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo depositato il 17.10.2023, preceduto da preannuncio depositato il 13.10.2023,  la società Monte Prodeco s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023, con la quale è stata comminata al calciatore Fabbian Gabriele, proprio tesserato, la squalifica per n. 3 giornate effettive di gara, perché “espulso per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, a seguito del provvedimento disciplinare colpiva con un calcio l’avversario riverso a terra”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Campodarsego – Monte Prodeco, disputatosi in Campodarsego l’8.10.2023 e valevole per il Campionato Nazionale di serie D – Girone C.

La reclamante sostiene che l’episodio contestato sarebbe stato del tutto accidentale, in quanto conseguenza di un contatto caratterizzato da un eccessivo agonismo da parte di entrambi i calciatori e che non vi sarebbe stata quindi alcuna intenzione, da parte del Fabbian, di calpestare l’avversario.

Conclude pertanto la reclamante nel senso della qualificazione del gesto come condotta antisportiva, piuttosto che violenta, con conseguente di riduzione della squalifica a n. 2 giornate di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

Come in precedenza evidenziato, il preannuncio di reclamo è stato depositato (mediante caricamento sul PST) in data 13.10.2023, quindi oltre il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata (10.10.2023), così come previsto dall’art. 71, comma 2, C.G.S..

Benvero, pur a fronte dell’inefficacia del preavviso, il reclamo avrebbe comunque potuto produrre i suoi effetti, ove depositato entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione: tuttavia, come si è detto, il deposito è avvenuto (mediante caricamento sul PST) solo in data 17.10.2023, quindi ben oltre il suddetto termine di cui all’art. 71, comma 3, C.G.S..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

 L'ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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